Giustizia amministrativa: invalidità civile e giurisdizione pensionistica

NOTA

La sentenza in rassegna dichiara che non sussiste giurisdizione della Corte dei conti – bensì quella del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro – in ordine alle controversie relative al riconoscimento dell’invalidità civile; la Sezione sotlolinea che la giurisdizione della Corte in questo ambito materiale materia sussiste solo in relazione ai sub-procedimenti amministrativi inerenti le diverse leggi di beneficio che si collegano al riconoscimento dell’invalidità civile, ivi compresa la concessione o meno dei benefici – invocati dalla ricorrente – previsti dall’art. 80, co. 3, L. n. 388/2000 per il caso di riconoscimento di un’invalidità civile superiore al 74 %.

* * *

Sent. n. 452/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del 26 aprile 2012, con l’assistenza del segretario, dr.ssa Liliana Cutuli;

Uditi l’avv. Giovanni Patrizi difensore di parte attrice, l’avv. Sabrina Pancari in rappresentanza dell’INPS;

Visti gli atti e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 71116 del registro di segreteria della Sezione, prodotto dalla sig.ra E. B., nata a Roma il 9 agosto 1955 elettivamente domiciliata in Roma Via Tirso, 90, presso lo studio dell’ Avv. Giovanni Patrizi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

avverso

l’INPDAP, sede Territoriale di Roma 2;

FATTO

Con atto di gravame depositato in data 29 marzo 2011 la Sig.ra E. è ricorsa avanti a questa Sezione, nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica per sentire accertare in suo favore il diritto al riconoscimento dell’invalidità civile in misura superiore al 74% e per l’effetto dichiarare il suo diritto soggettivo al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto dal 1978 d oggi, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all’anzianità contributiva ai sensi dell’art. 80, terzo comma, L. 388/00, con condanna dell’ente legittimato passivo ai conseguenti adempimenti di legge.

In via istruttoria, parte ricorrente chiedeva ammettersi Ctu medico-legale per la determinazione del grado di invalidità della quale affermava essere portatrice.

A sostegno del rivendicato diritto, ha allegato varia documentazione medica, nonché una perizia medica resa dalla dr.ssa Monica Ciardi.

Nel ricorso, ha richiamato, altresì, la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 20471/2010, con la quale il giudice di prime cure, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti.

Ha chiesto in conclusione che sia dichiarato il suo diritto a godere del riconoscimento, per ogni anno di servizio, del beneficio di 2 mesi di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, così come previsto dal comma 3 dell’art. 80 della L. 23.12.2000 n. 388; spese rifuse e sentenza esecutiva.

Con memoria depositata il 13 aprile 2012 si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. che ha nel merito, eccepito l’infondatezza del ricorso ed ha concluso chiedendo il rigetto del gravame per inammissibilità ed infondatezza della domanda.

Alla pubblica udienza odierna, sono presenti l’avv. Giovanni Patrizi difensore di parte attrice e l’avv. Sabrina Pancari per l’I.N.P.S. (quale ente subentrante successore universale), ex art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201, che hanno concluso riportandosi a tutte le domande, eccezioni, istanze, argomenti e conclusioni di cui agli atti difensivi.

In ragione di tanto la causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al termine e riportato in calce alla sentenza, data per letta mediante pubblicazione nella segreteria della Sezione.

D I R I T T O

Va preliminarmente affermato che il beneficio di cui la ricorrente chiede il riconoscimento avanti a questa Corte è quello previsto dal comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388 del 23.12.2000, che stabilisce: “…. agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della Tab. A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla Tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

La riportata disposizione prevede quindi la concessione di un beneficio previdenziale collegato al previo riconoscimento di uno stato qualificato di invalidità civile cioè del riconoscimento di uno stato invalidante indipendente da causa di servizio, lavoro o guerra, in base al quale l’interessato può ottenere, a secondo del grado di invalidità riconosciuto, diversi benefici economici e/o socio-sanitari, previsti non solo dalla più specifica normativa di cui legge 30 marzo 1971 n. 118 (di conversione del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, recante nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), ma anche da altre disposizioni e tra queste dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 che ne occupa in fattispecie.

Il riconoscimento dell’invalidità civile si sostanzia in un procedimento autonomo rispetto ai conseguenziali sub-procedimenti amministrativi inerenti le diverse leggi di beneficio, quale, tra gli altri, quello volto all’ottenimento del beneficio di cui all’art. 80 della legge 388/2000 che ne occupa in fattispecie. Per tale procedimento autonomo, con esito di verbale di riconoscimento o meno di “invalidità civile” e di un determinato grado di eventuale invalidità, è indiscutibile che sussista, in caso di dissenso dell’interessato dalle valutazioni contenute in detto verbale, la giurisdizione dell’A.G.O. – Giudice del Lavoro (ex art. 442 c.p.c.) presso il Tribunale nella cui circoscrizione la ricorrente ha la residenza.

La giurisdizione pensionistica di questa Corte ex art. artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, si attiva invece (come affermato tra l’altro nella sentenza del giudice del lavoro richiamata in atti) in relazione alle altre questioni contenziose che non riguardano il riconoscimento dell’invalidità civile bensì esclusivamente il conseguente e successivo subprocedimento di concessione del beneficio di cui all’art. 80 della legge 388/2000.

Al riguardo va precisato che la Finanziaria 2001, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 80 comma 3 consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

Presupposto essenziale ai fini dl riconoscimento del diritto ai benefici, di cui alla lett. b) del richiamato art. 80 è l’accertamento di uno stato di invalidità civile in misura superiore al 74%.

Alla data di presentazione del ricorso depositato il 29 marzo 2011, osserva questo Giudice che la Commissione Medica per l’accertamento della condizione di invalidità con verbale comunicato in data 14 marzo 2007 aveva, in effetti, riconosciuto all’interessata lo stato di invalidità del 70%, come tale, insufficiente al riconoscimento dei benefici contributivi, di che trattasi.

Conclusivamente il ricorso va rigettato stante la sua infondatezza.

Nulla per le spese di giustizia, attesa l’essenziale gratuità del processo pensionistico, quale principio di portata generale (di certo con riguardo alle domande notificate prima del 06 luglio 2011, data di entrata in vigore dell’art. 37, comma 6, lett. b), n.2, e lett. f), del decreto legge n. 98, del 06 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

– dichiara che non sussiste giurisdizione di questa Corte in ordine alla domanda del ricorrente sul riconoscimento dell’invalidità civile in misura superiore al 74% per la quale vi è la giurisdizione dell’A.G.O. – Giudice del Lavoro presso il Tribunale nella cui circoscrizione il ricorrente stesso ha la residenza;

– rigetta il ricorso relativamente alla richiesta di riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa;

Nulla per le spese di giustizia.

Dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso la pubblicazione della sentenza nel giorno dell’udienza.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 26 aprile 2012.

IL GIUDICE UNICO

F.to (Cons. dr.ssa Giuseppina Maio)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27/04/2012

P. Il Direttore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO

f.to Paola ACHILLE