Giustizia amministrativa: danno da contatto amministrativo e giurisdizione pensionistica

NOTA

La sentenza in rassegna dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a sindacare la pretesa del pensionato al risarcimento del danno da contatto amministrativo o sociale qualificato dalle sofferenze morali ed economiche del ricorrente nell’attesa della concessione della pensione privilegiata, configurandosi devoluto alla giurisdizione del Giudice ordinario il relativo sindacato.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER LE MARCHE

nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Giuseppe De Rosa ha pronunciato, nella pubblica udienza del 10 maggio 2012 con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Tania Carbonari, la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso iscritto al n. 21369/PM del Registro di Segreteria presentato il 12 luglio 2011 dal Sig. C. B. nato a OMISSIS ed elettivamente domiciliato Tolentino (MC) in Galleria Europa n. 14 presso lo Studio degli Avvocati Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra.

Nei confronti del Ministero della Giustizia, avverso i decreti n. 61159 del 27 aprile 2009 e s.n. del 27 luglio 2007.

UDITO, nella pubblica udienza del 10 maggio 2012, l’Avvocato Maurizio Maria Guerra per il ricorrente; non comparsa l’Amministrazione della Difesa.

VISTI gli altri atti e documenti tutti di causa.

FATTO

Con il ricorso all’esame, il ricorrente – già Ass.te Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio per infermità in data 29 ottobre 2004 – impugnava i seguenti atti:

– il decreto n. 61159 del 27 aprile 2009 del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con il quale gli venivano respinte le istanze presentate in data 25 giugno 2005 e 12 settembre 2007, intese ad ottenere la concessione del trattamento pensionistico privilegiato per le infermità “Blocco atrioventricolare di 1° grado parossistico in assenza di segni di cardiopatia organica, Ernia jatale con reflusso gastroesofageo; Sindrome distimia in compenso farmacologico”, in quanto giudicate non dipendenti da causa di servizio (rif.: verbale n. 530 del 18 giugno 2004 della C.M.O. di Ancona; parere 16 marzo 2005 n. 88 e 11 maggio 2006 n. 38 del Comitato di Verifica per le cause di servizio);

– il decreto s.n. del 27 luglio 2007 del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con il quale gli veniva respinta l’istanza presentata in data 14 ottobre 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle infermità “Retticolite ulcerosa” e “Sindrome distimica in compenso farmacologico” (rif.: verbale n. C1021203 del 30 luglio 2003 della C.M.O. di Chieti; parere in data 16 marzo 2005, pos. 15205/2004, e parere in data 11 maggio 2006, pos. 1591/2006, del Comitato di Verifica per le cause di servizio).

Nella sede giurisdizionale, il ricorrente innanzitutto precisava che:

– l’interessato veniva fatto cessare dal servizio per infermità a decorrere dal 29 aprile 2004, sulla base degli esiti delle visite collegiali effettuate presso la C.M.O. di Ancona (rif.: verbale n. 530 del 18 giugno 2004) e la Commissione Medica di Seconda istanza di Roma (rif.: verbale n. 75/2004 del 29 ottobre 2004), poiché giudicato “NON IDONEO permanentemente al servizio P.P. incondizionato e in modo assoluto” con riferimento alle seguenti, riscontrate, infermità: “Blocco atrioventricolare di I grado parossistico in assenza di segni di cardiopatia organica; Ernia jatale con reflusso gastroesofageo; Disturbo distimico in pregresso episodio dissociativo; Rettocolite ulcerosa”.

– le istanze pensionistiche 25 giugno 2005 e 12 settembre 2007 (quest’ultima di mero sollecito) avevano ad oggetto le (sole) infermità “Sindrome distimica in compenso farmacologico” e “Rettocolite ulcerosa”;

– tali infermità venivano accertate nell’ambito della visita collegiale effettuata dalla C.M.O. di Chieti (verbale n. C1021203 del 30 luglio 2003) nonché venivano valutate non dipendenti dal servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (pareri del 16 marzo 2005 e 11 maggio 2006);

– il decreto n. 61159 del 27 aprile 2009, di diniego del trattamento pensionistico di privilegio, aveva pertanto svolto richiamo a presupposti non corretti (in particolare: la visita collegiale presso la C.M.O. di Ancona ed infermità non ricomprese nelle istanze pensionistiche, avendo inoltre “visibilmente e clamorosamente” omesso di riportare l’infermità “Sindrome distimica in compenso farmacologico”).

Tanto premesso, sulla base:

– delle relazioni medico-legali del 19 novembre 1999 del Dott. Vincenzo Rosini, del 12 gennaio 2001 del Prof. Borsetti, del 10 febbraio 2001 del Dott. Giuseppe Novelli e del 10 gennaio 2001 del Dott. Carlo Ciccioli;

– dei pareri favorevoli alla dipendenza delle infermità dal servizio, formulati dal Direttore della Casa circondariale di Ascoli Piceno, del 6 luglio 2000, e del Responsabile dell’Ufficio sanitario del predetto Istituto, del 1° giugno 2000;

– della sentenza n. 1246 del 12 dicembre 2007 del Tribunale di Ascoli Piceno (di condanna dell’INAIL al pagamento, altresì, in favore del C., della rendita per malattia professionale relativamente all’infermità “Sindrome soggettiva post-cranio traumatica, sindrome vertiginosa secondaria ad iporelessia labirintica dx post-traumatica”, discendente da infortunio sul lavoro del 28 gennaio 2004; all. n. 19 al ricorso);

– di giurisprudenza di questa Corte dei conti affermante, in particolare, che il carattere endogeno-costituzionale della malattia ovvero la predisposizione organica od acquisita – per fattori estranei al servizio – non sono di ostacolo al riconoscimento del rapporto di causalità ovvero di concausalità efficiente e determinante con il servizio, sempreché il servizio stesso abbia potuto provocare l’anticipata rivelazione della malattia ovvero la sua rapida evoluzione verso l’esito invalidante (rif.: Sezione Lazio 5 luglio 1997, n. 1226);

censurava i pareri di non dipendenza delle infermità di causa espressi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Il ricorso concludeva:

– nel merito, per la dichiarazione della dipendenza dal servizio delle infermità “Sindrome distimica in compenso farmacologico” e “Rettocolite ulcerosa” e per il conseguente riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di quarta categoria di tabella A vitalizia, per cumulo, dal congedo con interessi e rivalutazione ai sensi di legge nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno da contatto amministrativo o sociale, qualificato per le sofferenze morali ed economiche patite dal ricorrente nell’attesa della concessione della pensione privilegiata da liquidarsi, occorrendo, in via equitativa o in separata sede (rif.: Consiglio di Stato, Sez. I, 6 agosto 2001, n.4239 e 2 settembre 2005, n. 4461; Corte dei conti, Sezione Speciale d’Appello Sicilia n. 311/A/2008);

– in via subordinata, per: l’acquisizione del fascicolo amministrativo nonché di ogni atto e documento attestante le modalità di svolgimento del servizio, tra cui un’articolata relazione dell’Amministrazione sul servizio effettivamente svolto dal ricorrente, quanto meno dal novembre 1983 all’ottobre 2004, e le cartelle cliniche e di ogni altro atto sanitario e accertamenti ambulatoriali risultanti anche dai registri dei richiedenti visita; la disposizione di una C.T.U. ai sensi del codice di procedura civile, per l’accertamento della dipendenza e della classificazione delle infermità di causa, occorrendo anche ponendo l’anticipazione delle spese a carico del ricorrente; ovvero, l’acquisizione di un parere medico legale in ordine sia all’esatta diagnosi delle infermità, sia alla relativa dipendenza dal servizio, presso il C.M.L. del Ministero della Difesa o l’U.M.L. del Ministero della Salute, autorizzando comunque il ricorrente a farsi assistere da un proprio medico di fiducia alla visita diretta.

Il tutto “Salvis juribus”.

A seguito del rinvio della prefissata udienza dell’8 febbraio 2012, il fascicolo veniva assegnato in data 15 febbraio 2012 a questo Giudice unico.

In data 28 marzo 2012 l’Amministrazione penitenziaria depositava il “fascicolo amministrativo” del ricorrente (n.d.r.: documentazione già allegata al ricorso).

Nell’udienza del 10 maggio 2012, l’Avvocato Guerra confermava tutte le domande dispiegate in atti – argomentando in particolare per le condizioni del tutto disagiate concernente il servizio prestato dal ricorrente in carceri di massima sicurezza nei quali trovava applicazione il c.d. “regime del 41-bis” – ivi inclusa, a seguito della proposizione da parte del Giudice della questione di giurisdizione, la richiesta di risarcimento del danno da “contatto”.

DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame il ricorrente domanda:

– l’accertamento della dipendenza dal servizio delle infermità “Sindrome distimica in compenso farmacologico” e “Rettocolite ulcerosa”, per il conseguente riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di quarta categoria di tabella A vitalizia, per cumulo, dal congedo con interessi e rivalutazione ai sensi di legge.

– la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno da contatto amministrativo o sociale qualificato per le sofferenze morali ed economiche patite dal ricorrente nell’attesa della concessione della pensione privilegiata, da liquidarsi, occorrendo in via equitativa od in separata sede (rif.: Consiglio di Stato, Sez. I, 6 agosto 2001, n.4239 e 2 settembre 2005, n. 4461; Corte dei conti, Sezione Speciale d’Appello Sicilia n. 311/A/2008).

2. Va in primo luogo affrontata e risolta la questione di giurisdizione sollevata d’ufficio nell’udienza del 10 maggio 2012, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del “danno da contatto”, che il pensionato avrebbe subìto in ragione dei ritardi e delle incertezze (queste ultime evidenziate dal richiamo svolto, nel provvedimento negativo n. 61159 del 2009 del Ministero della Giustizia, a presupposti non corretti; cfr., sul punto, quanto riportato in FATTO) frapposti dall’Amministrazione nel corso del procedimento pensionistico.

Ha sostanzialmente affermato al riguardo la parte ricorrente che la giurisdizione devoluta alla Corte dei conti sui ricorsi in materia di pensioni attribuisce al Giudice del rapporto pensionistico la complessiva cognizione degli obblighi al riguardo nascenti dalla legge a carico dell’Amministrazione (rif.: Consiglio di Stato, Sez. I, 6 agosto 2001, n.4239 e 2 settembre 2005, n. 4461; Corte dei conti, Sezione Speciale d’Appello Sicilia n. 311/A/2008).

Sul punto deve rilevarsi che la giurisdizione di questa Corte dei conti, nella materia pensionistica – ai sensi dell’articolo 103, comma 2, della Costituzione strettamente limitata, al di fuori della contabilità pubblica, alle sole materie specificate dalla legge – risulta circoscritta alle liti aventi ad oggetto l’accertamento dell’an e del quantum del diritto pensionistico (cfr. l’articolo 62, comma 1, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), peraltro rientrando in detto ambito la giurisdizione sui provvedimenti di “riscatto di servizi” e di “computo di servizi” finalizzati al conseguimento ovvero della commisurazione della pensione statale (cfr. l’articolo 6, comma 7, della legge 17 febbraio 1958, n. 46 nonché degli articoli 255, 149 e 147 del d.P.R. n. 1092 del 1973).

Risultano quindi attribuiti alla cognizione di questo Giudice tutti gli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti da leggi speciali alla Corte stessa (articolo 62, comma 2, del testo unico citato), tra i quali vanno annoverati quelli concernenti le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (articolo 60 del Regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680), altresì rientrando in detto ambito i ricorsi in tema di riscatto di ulteriori periodi di servizio, o del corso legale degli studi universitari, finalizzati al conseguimento ovvero della commisurazione della pensione erogata dalle ex Casse pensioni degli Istituti previdenziali, poi dall’INPDAP e oggi dall’INPS (cfr. l’articolo 65, comma 3, della legge 6 luglio 1939, n. 1035).

L’ambito giurisdizionale è stato quindi successivamente esteso, per via giurisprudenziale, a tutte le controversie riguardanti la ripetizione di somme per pensione, o indennità o assegni accessori alle medesime connessi (cfr.Cassazione, SS.UU. 7 luglio 1988, n. 4503 e 6 novembre 1989, n. 4623), la sospensione dei provvedimenti di pensione (cfr. Cassazione, SS.UU. 29 luglio 1998, n. 7418) nonché, ulteriormente, le liti relative alle fattispecie prevedute dall’articolo 8 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538 concernenti sia la c.d. “rivalsa dell’ente di appartenenza del pensionato” (cfr.Corte di cassazione, SS.UU. 21 dicembre 1999, n. 920), sia l’obbligazione di rifusione degli indebiti nel rapporto sussistente tra l’Ente ex datore di lavoro e la Gestione previdenziale (cfr. Corte di cassazione, SS.UU. 28 maggio 2007, n. 12349).

Recentemente, poi, la Suprema Corte è anche addivenuta all’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sulle liti concernenti:

– le cc.dd. “cause di servizio”, con riferimento alla spettanza della pensione privilegiata (Cass. SS.UU. 6 marzo 2009, n. 5467);

– il beneficio contributivo figurativo ex articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (Cass. SS.UU. 20 ottobre 2010, n. 21490).

A conforto di tutte queste decisioni, i Giudici di legittimità hanno sostenuto sussistere in via esclusiva la giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gli elementi integrativi ed accessori nonché quelle involgenti la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto pensionistico e sull’ammontare dei trattamenti; a tal riguardo rimarcando il prevalere, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, il contenuto oggettivo del rapporto ossia la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare, restando escluse dalla giurisdizione pensionistica le controversie non involgenti i presupposti e gli elementi di quel diritto.

Del tutto avulsa rispetto ai parametri sottesi all’indicato, coerente, processo evolutivo giurisprudenziale – qui si osserva – è dunque rimasta una episodica e risalente pronuncia della Suprema Corte, sostanzialmente ispiratrice della contraria tesi perorata dalla parte ricorrente (rif.: Sezione Speciale d’Appello Sicilia n. 311/A/2008; recte: Sezione Sicilia n. 137 del 2005, avendo la decisione d’appello meramente preso atto dell’intervenuto passaggio in giudicato della decisione non definitiva dichiarativa della giurisdizione della Corte dei conti, resa dalla Sezione di primo grado), secondo la quale: “.. sarebbe illogico e sistematicamente incoerente rispetto al sistema attribuire a tale giudice (n.d.r.: la Corte dei conti) la cognizione delle domande di adempimento degli obblighi nascenti dalla legge a carico dell’Amministrazione e sottrargli quelle di risarcimento, quando sia le une che le altre comportano la cognizione del medesimo rapporto” (Cass. SS.UU. 10 maggio 1993, n. 5329).

A nulla peraltro rilevando la giurisprudenza del Giudice amministrativo richiamata nel ricorso, fondamentalmente poiché avente ad oggetto un diverso ambito di giurisdizione – caratterizzato, quindi, da presupposti peculiari – rispetto a quello devoluto al sindacato della Corte dei conti nella materia pensionistica.

Ordunque, considerato che i contenuti della pretesa all’esame – il risarcimento del danno da contatto amministrativo o sociale, qualificato per le sofferenze morali ed economiche patite dal ricorrente nell’attesa della concessione della pensione privilegiata – prescindono totalmente da qualsivoglia accertamento, da attuarsi nella sede giurisdizionale, incidente sul contenuto del diritto e sull’ammontare di un trattamento di pensione, nel senso sopra chiarito e precisato, ne consegue che sulla pretesa precitata non è la Corte dei conti ad essere munita di giurisdizione, bensì il Giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti.

Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento in argomento.

3. Nel merito delle questioni concernenti il petitum pensionistico azionato col ricorso, si rinvia a separata ordinanza istruttoria l’individuazione degli adempimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, NON DEFINITIVAMENTE pronunciando sul ricorso iscritto al n. 21369/PM del Registro di Segreteria proposto dal Sig. C. B.:

DICHIARA il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno da contatto amministrativo o sociale qualificato dalle sofferenze morali ed economiche del ricorrente nell’attesa della concessione della pensione privilegiata, ;

RINVIA a separata ordinanza l’individuazione degli adempimenti necessari per la definizione nel merito del contenzioso pensionistico.

Con riserva di pronuncia delle spese all’esito del giudizio definitivo.

Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2012.

IL GIUDICE UNICO

F.to (Dott. Giuseppe DE ROSA)

PUBBLICATA IL 15/05/2012

Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella OMICIOLI)

f.to Ettore Colella