Giustizia amministrativa: inammissibile la richiesta di parere del revisore contabile per conoscere l’avviso della Corte dei conti in ordine alla legittimità della propria nomina a revisore dell’ente

NOTA

Con la deliberazione in rassegna, la Sezione Basilicata ritiene inammissibile, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la richiesta di parere formulata da un revisore contabile per conoscere l’avviso della Corte in ordine alla legittimità della propria nomina a revisore dell’ente effettuata dal consiglio comunale.

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C o r t e d e i C o n t i

Sezione regionale di controllo per la Basilicata

Potenza

Deliberazione n. 171/2012/PAR

Parere n. 18/2012

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

Presidente di Sezione dott. Ciro VALENTINO Presidente

Consigliere dott. Rocco LOTITO Componente

Referendario dott. Donato LUCIANO Componente-relatore

Nell’adunanza del 5 settembre 2012;

Visto l’art. 100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l’art. 27;

Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;

Viste le modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR nell’adunanza del 4 giugno 2009;

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti del 28 settembre 2009;

Vista la delibera n. 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

Vista la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata il 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere inoltrata dal Revisore contabile del Comune di Vietri di Potenza con nota del 6 luglio 2012, pervenuta il 18 luglio 2012;

Vista l’ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 170/2012 del 5 settembre 2012, con la quale è stata deferita la questione all’esame collegiale della Sezione per l’odierna seduta e con la quale è stato anche nominato il Magistrato relatore;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore dott. Donato LUCIANO;

Premesso

che con la succitata lettera il Revisore contabile del Comune di Vietri di Potenza ha chiesto a questa Sezione un parere in ordine alla legittimità della nomina a revisore dell’ente effettuata dal Consiglio comunale. In particolare, dopo aver premesso che:

ü “il nuovo Consiglio Comunale di Vietri di Potenza (…) nella seduta del giorno 12 u.s mi ha nominato revisore dell’ente per il prossimo triennio”;

ü “precedentemente ho ricoperto l’incarico di revisore del medesimo Comune nel triennio 2004/2006 poi riconfermato per il triennio successivo 2007/2009”;

ü “l’ordinanza del Consiglio di Stato n, 5324/2009 (…) recita «la corretta interpretazione del comma 1 dell’art 235 del TUEL, che prevede che ì revisori dei conti sono rieleggibili una sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità» quindi, ritengo, sia palese che posso accettare l’incarico conferito”;

ü “nonostante l’Ordinanza dell’On. Consiglio di Stato mi appare chiara, vi sono pareri opposti, di fonti diverse;

ha comunicato a questa Sezione “di accettare la carica di revisore del Comune di Vietri di Potenza ma di rassegnare le mie dimissioni qualora le SS.VV. Ill/me ravvisano, contrariamente all’Ordinanza del Consiglio di Stato, la elezione del revisore per un terzo triennio presso il medesimo Ente anche se in discontinuità con il precedente mandato”.

Considerato

– che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;

– che, a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;

– che la previsione dell’inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze;

Ritenuto

– di dover trattare l’istanza alla stregua di una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, benché tale norma non sia espressamente citata, escludendosi che alla stessa possa essere riconosciuto qualunque altro effetto;

– che, sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l’altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;

– che, sotto il profilo oggettivo, possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all’interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

E’ stato, peraltro, chiarito (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006) che “ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase ‘discendente’ distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.

Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell’Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell’amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell’interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

Più di recente ladelibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, depositata il 17 novembre 2010 ha rilevato che “la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziari dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.

In una visione dinamica dell’accezione “contabilità pubblica”, quale quella sopra riportata, che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, ulteriori materie, che sarebbero altrimenti estranee a detta materia, possono anche essere attratte nell’orbita dell’attività consultiva per “effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”;

– che la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti o dinanzi ad altro giudice;

– che ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva, traducendosi diversamente la richiesta in un’istanza diretta a sottoporre l’atto formalmente già adottato ad un controllo di legittimità per casi non previsti;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta è inammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto il Revisore contabile dell’ente non è ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Ritenuto, inoltre, che la richiesta è inammissibile anche sotto il profilo oggettivo in quanto la questione sollevata travalica i limiti e l’ambito della funzione consultiva affidata alla Corte dei conti comportando una valutazione di casi o atti gestionali specifici, tra l’altro già compiuti.

P.Q.M.

La Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, dichiara inammissibile la richiesta di parere inoltrata dal Revisore del Comune di Vietri di Potenza con nota del 16 luglio 2012, pervenuta il 18 luglio 2012;

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e al Revisore del Comune di Vietri di Potenza nonchè al Presidente del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 5 settembre 2012.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

F.to Dott. Ciro VALENTINO

I COMPONENTI

F.to Dott. Rocco LOTITO

F.to Dott. Donato LUCIANO – relatore

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2012

IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

F.to dott. Giovanni CAPPIELLO