Finanza pubblica: sui tetti di spesa per assunzioni delle cd. categorie protette in Sicilia

NOTA

Con la deliberazione in rassegna, le SS.RR. sottolineano che le spese perassunzioni delle c.d. categorie protette, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i. (Regione, enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, enti locali territoriali e/o istituzionali nonché enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza), non possono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 29 dicembre 2010 n. 24, più essere escluseai fini dell’applicazione delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i..

L’art. 8, co. 3, L.R. n. 24/2010 ha, infatti, aggiunto un ulteriore comma 10-bis, all’art. 1, co. 10, L.R .29 dicembre 2008, n. 25 con il quale, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, L.R. n. 10/1991, ha escluso dal divieto assoluto e generalizzato di operare nuove assunzioni (a tempo determinato o indeterminato) quelle previste dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., purché, però, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, co. 557 L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i..

* * *

Deliberazione n. 36/2012/SS.RR./PAR

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

IN SEDE CONSULTIVA

composta dai magistrati:

dott. Luciano PAGLIARO Presidente

dott.ssa Rita ARRIGONI Presidente di Sezione

dott. Salvatore CILIA Presidente di Sezione

dott. Maurizio GRAFFEO Consigliere

dott. Pino ZINGALE Consigliere

dott. Guido PETRIGNI Consigliere relatore

* * * *

Visto l’art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

vista la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Provincia di Ragusa con nota prot. n. 0001890-12/01/2012, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite in data 12 gennaio 2012, prot. n. 00004 -12/01/2012- SRCSS- R01CVA-A;

vista l’ordinanza n. 50/2012/SS.RR./Cons. del 16 maggio 2012 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per l’odierna adunanza;

udito, nella camera di consiglio del 24 maggio 2012, il relatore, consigliere dr. Guido PETRIGNI,ha emesso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

Con la nota in epigrafe il Presidente della Provincia di Ragusa ha preliminarmente evidenziato che la Provincia da lui amministrata ha ancora l’obbligo di assumere n. 2 disabili ai sensi della legge n. 68/99; che l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa ha intimato all’Ente di adempiere alle assunzioni obbligatorie; che la Provincia, di conseguenza, ha avviato le procedure per l’assunzione dei disabili attraverso richiesta di avviamento all’Ufficio Provinciale del Lavoro; che l’Ufficio Provinciale del Lavoro ha comunicato i due nominativi da assumere come operaio esperto ed idraulico, previo superamento della prova selettiva.

Con deliberazione n. 244/2011/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la regione Siciliana nella Adunanza del 18 novembre 2011, a seguito dell’accertamento che “ le previsioni di spesa per il personale della Provincia Regionale di Ragusa, per l’anno 2001 registrano un incremento tale da inficiare il limite fissato dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 con una incidenza rispetto alla spesa corrente pari al 52%” è stata ordinata l’adozione delle necessarie misure correttive ai sensi dell’art. 168, art. 1 legge 266 del 2005.

Nel premettere quanto sopra, è stato chiesto parere circa l’obbligo da parte della Provincia di portare a termine la procedura di assunzione di n. 1 operaio edile e n. 1 operaio idraulico ai sensi della legge n. 68/99, anche in presenza della deliberazione n. 244/2011/PRSP del 18 novembre 2011.

*********************

In premessa la Sezione precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Presidente della Provincia di Ragusa è di esclusiva competenza dell’ente locale rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione. Quest’ultima, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi di ermeneutica della materia.

Preliminarmente le Sezioni Riunite devono, allora, verificare se, a fronte delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 8, della legge 5/6/2003 n.131 e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, la suddetta richiesta sia ammissibile sotto i profili “soggettivo” e “oggettivo”.

Sotto il primo aspetto la richiesta risulta certamente ammissibile.

Circa l’ammissibilità dal punto di vista “oggettivo”, si osserva che la nuova funzione consultiva attribuita alla Corte dei Conti dall’art. 7, comma 8, della L. 131/2003 può essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti “materie di contabilità pubblica” circoscrivendo, però, tale ambito, come chiarito anche nella delibera n.5/2006 della Sezione Centrale delle Autonomie, alle sole attività contabili in senso stretto e cioè al sistema di principi e norme che regolano la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato e degli enti pubblici.

Vi rientrano, dunque, la normativa e gli atti attuativi che disciplinano i bilanci dell’Ente Locale e i correlati equilibri finanziari, i procedimenti per acquisire le entrate ed erogare le spese, le procedure contrattuali, l’organizzazione finanziaria e contabile, la gestione del patrimonio, la rendicontazione, i controlli interni e esterni e il coordinamento della finanza pubblica.

Sotto tale profilo assumono rilievo, secondo i più recenti orientamenti delle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 54/2010), le previsioni legislative orientate a perseguire obiettivi di contenimento della spesa che possono influenzare la “sana gestione finanziaria” degli enti il cui controllo spetta alla Corte dei conti in base alla legge 131/2003 e alla legge 266/2005 ss.mm.ii.

Va, invece, escluso che nelle “materia di contabilità pubblica” sulle quali si può chiedere e ottenere il parere della Corte, possa rientrare ogni concreta attività dell’Ente con riflessi di natura finanziaria o patrimoniale.

Si rileva, infatti, che ogni atto decisionale e/o di gestione presenta sicuri riflessi di natura finanziaria, e ne conseguirebbe una surrettizia estensione della funzione consultiva in ogni ambito dell’azione amministrativa dell’Ente, assumendo la Corte un ruolo di “organo di consulenza generale” delle Autonomie locali in contrasto con le finalità e i limiti che stanno alla base della legge 131/2003.

Il ruolo della Corte dei conti anche in sede consultiva è esterno e neutrale non potendosi ingerire la stessa nei concreti processi decisionali delle Autonomie condizionandone le scelte.

Ciò rammentato si ricorda che la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte in sede consultiva, fin dalla deliberazione n. 9/2010 della Sezione delle Autonomie e, da ultimo, con deliberazione n. 49/2011 di queste Sezioni Riunite e n. 287/2011 della Sezione di Controllo per il Veneto, ed ancora Corte dei Conti Lombardia del. n. 168 del 04/05/2012 , ha sempre escluso che le assunzioni di soggetti delle c.d. “categorie protette” dovessero rientrare nella categoria delle “spese per il personale” ai fini dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266; in tal senso, peraltro, si era pure espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 9/2006.

Tuttavia,nel solco di quanto già tracciato da queste Sezioni con deliberazione n. 67/2011, si ricorda che il legislatore regionale siciliano, con legge n. 24/2010, e più precisamente con l’art. 8, comma 3, intervenendo sull’art. 1, comma 10, delle legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, con il quale era stato stabilito un divieto assoluto e generalizzato, per le Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato – divieto dal quale restavano escluse le sole aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere per le quali continuavano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia – ha aggiunto un ulteriore comma 10 bis, con il quale, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, ha escluso da tale divieto le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, purché, però, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.

Il legislatore regionale ha valutato, in questo caso, che il punto di equilibrio dovesse essere raggiunto attraverso la rimozione del divieto assoluto di assunzione, che aveva in precedenza colpito anche le categorie predette, imponendo, tuttavia, anche per questa tipologia di spesa, uno stringente rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell’art. 1, della legge n. 296/2006, e ciò in considerazione del particolare momento di crisi che il sistema finanziario pubblico sta, in questo momento, attraversando, sia a livello nazionale che internazionale e, non da ultimo, regionale.

Quest’organo adito reputa, dunque, che, per palese volontà legislativa, le spese per assunzioni delle c.d. categorie protette, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, non possano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. n. n. 24/2010, più essere escluse ai fini dell’applicazione delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il punto di equilibrio richiesto può essere cercato, ex ante, attribuendo oggi particolare rilievo alla capacità dell’ente locale di perseguire, da un lato, l’obiettivo di contenimento del bilancio – per cui è richiesto di effettuare il piano di assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese raggiunti al termine dell’anno precedente – e, dall’altro, di sapere calibrare la quantità di personale necessario per le esigenze in concreto emergenti, nell’ottica di una riduzione programmata delle spese di settore.

A tale fine, particolare pregio assume un’attenta programmazione del fabbisogno di personale, nella quale rientrano a tutti gli effetti le categorie di lavoratori ricomprese nella legge 68/1999.

Non è dunque superfluo evidenziare che le pubbliche amministrazioni dovrebbero porre in essere tutte le necessarie misure programmatorie per trovarsi in condizione di poter adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette nel contemporaneo rispetto della rimanente disciplina pubblicistica sulla spesa di personale.

L’art. 91 del TUEL, infatti, stabilisce espressamente che “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”.

Poste tali doverose premesse, si appalesa inammissibile postulare e richiedere, ex post alla Corte, un parere per cogliere un punto di equilibrio, oggi, tra il rispetto dei vincoli imposti dal Legislatore come richiesto con la pronuncia della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la regione Siciliana evocata precedentemente ( N.244/2011/PRSP) e gli obblighi cogenti prescritti per l’assunzione dei disabili ex lege n. 68/1999.

Appare intuibile che le necessarie misure correttive auspicate (rectius) ordinate dalla Sezione di Controllo dovranno essere seguite adoperandosi, al contempo, per assicurare l’adempimento degli obblighi prescritti ex lege 68/1999, non essendo le misure e gli obblighi tra loro in antinomia.

P. Q. M.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva dichiarano inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio del 24 maggio 2012.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Guido Petrigni) (Luciano Pagliaro)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 Maggio 2012

IL DIRIGENTE

( D.ssa Maria Di Francesco)