Enti locali: inapplicabili in Sicilia le nuove procedure di nomina dei revisori dei conti

NOTA

Con il parere in rassegna, le SS.RR. ritengono che l’art. 16, co. 25, D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, che prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non è immediatamente e direttamente applicabile ” (…) agli enti locali della Regione Siciliana, fermo restando per il legislatore regionale l’obbligo di provvedere, in tempi ragionevolmente brevi e nei modi e con le specifiche che riterrà più confacenti alla particolare realtà dell’Isola, ad un recepimento della norma in questione che appare palesemente orientata ad un miglioramento delle funzione di controllo interno dell’ente locale, attraverso un potenziamento dei requisiti di professionalità specifica e di terzietà ed indipendenza dell’organo di revisione. “.

In argomento v. da ultimo il D.M. interno 5 giugno 2012, che approva l’avviso di presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario in fase di prima applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, dal quale verranno estratti i nominativi fino alla data del 28 febbraio 2013.

* * *

Deliberazione n. 40/2012/SS.RR./PAR

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

IN SEDE CONSULTIVA

composta dai magistrati:

dott. Luciano PAGLIARO Presidente

dott. Rita ARRIGONI Presidente di Sezione

dott. Salvatore CILIA Presidente di Sezione

dott. Maurizio GRAFFEO Consigliere

dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

Visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455;

Visto il D. Lgsa. 6 maggio 1948, n. 655;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Viste le ordinanze n. 36 e 40/2012/SS.RR./CONS. con le quali il Presidente delle Sezioni Riunite ha convocato il Collegio per la data odierna ed ha nominato il consigliere Pino Zingale relatore sulla richiesta di parere inoltrata dal Comune di Gangi con nota prot. n. 16651 del 21 ottobre 2011 ed il consigliere Tommaso Brancato relatore sulla richiesta di parere inoltrata dal Comune di Randazzo con nota prot. n. 21824 dell’11 novembre 2011;

Visto l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Sostituito il relatore consigliere Tommaso Brancato, assente per legittimo impedimento all’odierna camera di consiglio, con il consigliere Pino Zingale;

Udito il consigliere Pino Zingale nella camera di consiglio del 24 maggio 2012, ha emesso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E n. 40/2012/SS.RR./PAR

Con le note in epigrafe i Sindaci dei Comuni di Gangi e Randazzo hanno chiesto di conoscere se l’art. 16, comma 25, della legge n. 148/2011 debba, o meno, trovare applicazione ai componenti degli organi di revisione degli Enti Locali della Regione Siciliana.

In via preliminare va dichiarata l’ammissibilità del quesito, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente dal sindaco, che oggettivo, in quanto attinente a questioni di rilevanza generale riferibili, sul piano tecnico-giuridico, alla materia di “contabilità pubblica”.

Nel merito, l’art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nel citato elenco.

L’art. 19 del medesimo Decreto Legge dispone, infine, che l’attuazione delle disposizioni ivi contenute, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, avvenga nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Tale ultima disposizione è sostanzialmente riproduttiva di quella contenuta nell’art. 1, comma 1363, della legge n. 296/2006.

Queste Sezioni Riunite, proprio con riferimento al comma 732 della citata legge finanziaria n. 296/2006, che aveva previsto una riduzione del numero dei revisori dei conti nei comuni con meno di 15.000 abitanti, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art. 1, comma 1363, della citata legge n. 296/2006, aveva escluso l’applicazione diretta ed automatica del comma 732 agli Enti Locali della Regione Siciliana, non ritenendo che quest’ultima, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali (art. 14 dello Statuto Siciliano, dotato di copertura costituzionale con la legge costituzionale n. 2/48), legiferando in materia con la legge regionale n. 48/91, avesse fatto un rinvio dinamico alla legislazione statale, disciplinando, al contrario, in modo compiuto la composizione dei predetti collegi di revisione (SS.RR., Sicilia, parere n. 2 del 4 marzo 2008).

Analoghe argomentazioni possono invocarsi per la norma statale oggi sottoposta allo scrutinio del Collegio che, pertanto, non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana, fermo restando per il legislatore regionale l’obbligo di provvedere, in tempi ragionevolmente brevi e nei modi e con le specifiche che riterrà più confacenti alla particolare realtà dell’Isola, ad un recepimento della norma in questione che appare palesemente orientata ad un miglioramento delle funzione di controllo interno dell’ente locale, attraverso un potenziamento dei requisiti di professionalità specifica e di terzietà ed indipendenza dell’organo di revisione.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia in sede consultiva.

O R D I N A

Che la deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Gangi ed al Sindaco del Comune di Randazzo, nonché all’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 24 maggio 2012.

IL RELATORE IL PRESIDENTE

(Pino Zingale) (Luciano Pagliaro)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 1 Giugno 2012

Il Dirigente

(D.ssa Maria Di Francesco)