Pubblica amministrazione: legislazione regionale e vincoli di finanza pubblica, demanio idrico, aiuti di stato, principio del pubblico concorso

NOTA

La sentenza in rassegna si pronuncia nel giudizio di legittimità costituzionale relativo a varie disposizioni L.R. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007) dirimendo questioni in tema di aiuti di stato, vincoli di finanza pubblica relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, demanio idrico regionale, assunzione nella P.A. mediante pubblico concorso.

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SENTENZA N. 217

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106, 7, comma 51, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2011 ed iscritto al n. 128 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1.― Con ricorso spedito per la notificazione il 24 ottobre 2011, notificato il successivo 27 ottobre 2011 e depositato il 31 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) e, segnatamente, dell’articolo 2 commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106; dell’articolo 7, comma 51; dell’articolo 10, commi 25, 85 e 86; dell’articolo 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38; dell’articolo 13, comma 25.

1.1.― Quanto all’art. 2, comma 55 – che prevede la concessione di un contributo alla società Udine e Gorizia Fiere S.p.a. a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia – esso introdurrebbe, secondo il ricorrente, una misura “di tipo selettivo”, in quanto destinata soltanto alla anzidetta società, così da richiedere, ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la notificazione alla Commissione europea, che il legislatore regionale non ha previsto, così da violare l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei vincoli comunitari e internazionali. Inoltre, la disposizione introdurrebbe un trattamento favorevole nei confronti della società Udine e Gorizia Fiere S.p.a., che «si traduce in un pregiudizio per la concorrenza con gli altri soggetti economici che operano nello stesso mercato», con conseguente violazione anche dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., avendo il legislatore regionale invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

1.2.― Quanto all’art. 2, comma 70 – che concede, a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio, contributi per la ristrutturazione, l’arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, nonché per l’avvio di nuove attività commerciali per quelli cessati dall’attività; la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale; la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione – esso darebbe luogo ad un’ipotesi di aiuto di Stato, e con specifico riguardo al contributo per il reinserimento professionale, si «configura anche un aiuto al funzionamento». In tal modo, il legislatore regionale, esorbitando dalla propria competenza, si sarebbe posto in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE di esenzione n. 800/2008, della Commissione delle Comunità europee del 6 agosto 2008, Commissione delle Comunità europee, Regolamento CE de minimis n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee del 15 dicembre 2006) ed avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost.

1.3.― Quanto all’art. 2, comma 85 – che incentiva la creazione di nuove imprese da parte delle donne nei settori artigianato, commercio, turismo e servizi, tramite la concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto – anche esso, per il ricorrente, eccederebbe la competenza regionale e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), avrebbe leso l’art. 117, primo comma, Cost.

1.4.― Quanto all’art. 2, comma 88 – che contempla la concessione di un finanziamento alla ASDI denominata “Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a r.l.” ed all’“Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia S.p.a. Consortile” per progetti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione del prodotto e del processo, per l’internazionalizzazione e lo sviluppo delle reti distributive, nonché per il sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese ed altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto – se ne denuncia la natura di misura di tipo selettivo in favore di società consortili a capitale misto pubblico e privato, in quanto destinate solo ad imprese di uno specifico settore. Di qui, la necessità di notificazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE; obbligo che sussisterebbe «anche qualora le predette misure possano essere ricondotte, come sembra rilevarsi dalla lettura della norma, agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE n. 244 del 1° ottobre 2004, Comunicazione della Commissione. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)». Con la conseguenza che la Regione, per un verso, avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., mancando di prevedere l’anzidetta notificazione e, per altro verso, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

1.5.― Quanto all’art. 2, comma 91, anche il finanziamento – con esso introdotto, ad integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, per sostenere il rafforzamento, il consolidamento ed il sostegno finanziario delle imprese – si risolverebbe in misure di tipo selettivo, giacché destinate solo ad imprese di un specifico settore, da notificarsi, quindi, alla Commissione europea ex art. 108 TFUE. Sicché, la Regione, per un verso, avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., omettendo di prevedere l’anzidetta notificazione e, per altro verso, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

1.6.― Quanto, all’art. 2, comma 106 – che dispone la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell’Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l’esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute – parimenti selettive sarebbero le misure in esso previste, da notificarsi, pertanto, alla predetta Commissione, ex art. 108 TFUE. Anche in questo caso, dunque, la Regione avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., mancando di prevedere l’anzidetta notificazione.

1.7.― Quanto all’art. 7, comma 51, esso stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia, non trovano applicazione le disposizioni recate «dall’art. 12, comma 13» (recte: 30), nonché le riduzioni di spesa di cui «all’art. 12 comma 30» (recte: 13), della legge regionale n. 22 del 2010.

Secondo il ricorrente, il mancato rispetto delle richiamate disposizioni determinerebbe la violazione degli articoli 6 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), «che costituiscono principi generali ai quali le Regioni si devono adeguare ai fini del rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni»; con l’ulteriore conseguenza che la denunciata disposizione dell’art. 7, comma 51, contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., che include la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.

1.8.― Quanto all’art. 10, comma 25 – il quale prevede che, ai fini dell’applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell’articolo 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2009), per il calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento – sostiene il ricorrente che esso altererebbe «il corretto modo di determinare il rapporto spesa corrente/spesa per il personale che rileva ai fini dell’osservanza delle norme statali che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, hanno fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale» (ai sensi dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria”, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e oggetto di successive modificazioni).

Anche in tale ipotesi, la disposizione denunciata violerebbe i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

1.9.― Quanto all’art. 10, comma 85, che stabilisce l’inquadramento del personale appartenente alla categoria PLA3 e PLA4 nella categoria superiore PLB; all’art. 10, comma 86 (sostitutivo dell’art. 26, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, recante «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale»), che prevede l’inquadramento del personale appartenente alla polizia locale, già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale, nella categoria superiore PLB; e all’art. 12, comma 26, per cui il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato, di cui all’articolo 10 commi 6, 7, 8, e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), è inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato, il ricorrente osserva che dette disposizioni, ancorché riconducibili ad esercizio della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale, contrasterebbero, comunque, con i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.). Darebbero, infatti luogo ad «assunzioni totalmente riservate, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, secondo la quale “l’area delle eccezioni” alla regola del pubblico concorso deve essere “delimitata in modo rigoroso” (cfr., da ultimo, sentenza n. 9 del 2010)».

Per di più l’art. 10, comma 85, determinando anche un incremento del salario accessorio, si porrebbe in contrasto con la previsione del contenimento della spesa tramite il tetto massimo per il trattamento economico complessivo, stabilita dall’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Dal ché l’ulteriore violazione dei principi fondamentali ex art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

1.10.― Quanto all’articolo 12, comma 28 – che, integrando il disposto dell’art. 13, comma 18, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010), come modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge reg. n. 11 del 2011, estende la disciplina concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame – esso vulnererebbe l’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione delle assunzioni. Di qui, la conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato, nonché dell’art. 117, terzo comma, Cost., sulla competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, giacché «non si fa cenno alla necessità di assicurare il rispetto della disciplina statale di principio sul contenimento della spesa di personale» (art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria», modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e oggetto di successive modificazioni).

1.11.― Quanto all’art. 12, comma 32 – che quantifica e attribuisce in base alla legge aumenti tabellari e indennità, prescindendo da quanto stabilito nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale, il quale obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione – esso contrasterebbe con le disposizioni del citato Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato, alla competenza esclusiva dello Stato.

Inoltre, la medesima disposizione denunciata lederebbe i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., giacché al personale delle Regione ivi indicato verrebbe attribuito un trattamento diverso rispetto al personale del medesimo comparto.

1.12.― Quanto all’art. 12, comma 33 – che stabilisce che l’indennità di pronto intervento di cui all’articolo 4, lettera e), del Contratto Integrativo di ente 1998-2001, del personale regionale, area non dirigenziale, documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003, spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento è rideterminata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, in 90 euro mensili lordi da corrispondere per 12 mensilità, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) – esso contrasterebbe con la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo la quale per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati. Di qui, l’ipotizzata lesione dei principi fondamentali della vigente normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione è tenuta ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

1.13.— Quanto ancora all’art. 12, comma 38 – che modifica l’art. 10 della legge reg. n. 12 del 2009, introducendo il comma 4-ter, in forza del quale il direttore centrale della direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, è nominato dal Presidente della Regione, esclusivamente tra i soggetti inseriti nell’elenco di cui al comma 4-quater, senza la necessità di effettuare valutazioni comparative – esso, nell’escludere espressamente che la nomina del direttore centrale abbia luogo sulla base di valutazioni comparative, lederebbe i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

1.14.— Quanto, infine, all’art. 13, comma 25 – che modifica la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), recando norme (artt. 4, 4-bis e 4-ter) in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l’alienazione a soggetti privati – esso contrasterebbe con la vigente normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, recata dall’art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in forza della quale: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

Più in particolare, la prevista condizione per cui i beni potrebbero essere sdemanializzati solo in presenza dell’accertata cessazione della «funzionalità idraulica», verrebbe a ledere la anzidetta norma statale, «nella misura in cui la verifica di cessazione della funzionalità, demandata ad una autonoma valutazione degli uffici regionali, consentisse la cessione della proprietà di beni comunque asserviti al servizio idrico integrato». Osserva, infatti, il ricorrente che «non risulta codificato nella disciplina statale il concetto di “funzionalità idraulica” richiamato dalla norma regionale».

Ad avviso della difesa erariale, la disposizione denunciata mancherebbe pure di rispettare le regole comunitarie e nazionali sulle procedure a evidenza pubblica, introducendo «un criterio arbitrario di sottrazione al principio dell’alienazione mediante gara pubblica, stabilendo una soglia di 5000 mq. al di sotto della quale la cessione può avvenire in forma diretta, con grave pregiudizio per le esigenze di tutela della concorrenza», con conseguente vulnus all’art. 117, secondo comma, lettera e) ed s), Cost., nelle materie, di competenza esclusiva statale, di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

2.― Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della Giunta, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato «per le ragioni che verranno illustrate in separata memoria».

3.― Con successiva memoria la Regione ha argomentato per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione relativa al solo art. 12, comma 26, della legge impugnata, rinviando ad ulteriore atto difensivo le difese sulle altre sue norme denunciate.

La difesa regionale sostiene che la norma censurata, frutto di una recente evoluzione dell’assetto del Servizio sanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresenti una legittima e giustificata deroga al principio del pubblico concorso.

3.1.― A tal fine, si osserva nella memoria che, sino alla legge regionale n. 12 del 2009, la Direzione centrale salute svolgeva le funzioni di competenza, tra cui quelle di pianificazione, indirizzo, coordinamento e verifica, avvalendosi della Agenzia regionale della sanità (ARS) e del Centro servizi condivisi (CSC), entrambi enti autonomi, le funzioni dei quali erano disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell’Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria) e 18 della legge regionale 21 luglio del 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

L’art. 10 della citata legge regionale n. 12 del 2009, innovando tale assetto, ha rafforzato i poteri dell’Amministrazione regionale nella gestione del Servizio sanitario (SSR) con l’istituzione di una apposita direzione (Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali) dotata di speciali poteri di autonomia, con contestuale soppressione di detti enti (ARS e CSC), così addivenendo ad una semplificazione delle strutture centrali, con riduzione di costi, ed implementando l’importanza dei processi decisionali facenti capo alla neo istituita Direzione centrale, ivi concentrando tutte le funzioni di indirizzo e governo del SSR.

I commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 10, richiamati dal censurato art. 12, comma 26, della legge n. 11 del 2011, hanno disciplinato, quindi, il conferimento degli incarichi dirigenziali.

3.2.― Una volta approvato il citato art. 10 – si evidenzia ancora nella memoria – la Regione ha immediatamente avviato il percorso di riforma delineato da detta norma, definendo altresì (con delibera di Giunta n. 2445 del 5 novembre 2009) l’organizzazione interna della nuova Direzione, le cui funzioni sono state precisate con delibera di Giunta n. 1860 del 24 settembre 2010; si è, quindi, provveduto ad avviare il processo di conferimento degli incarichi dirigenziali, stabiliti nel numero massimo di cinque, ai sensi dei commi 6-9 dell’art. 10 della legge regionale n. 12 del 2009.

Sicché, alla citata delibera n. 2445/2009 è seguito il decreto del Direttore centrale n. 1091 del 16 novembre 2009 che ha definito l’organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale, ponendosi il Servizio affari generali e legali (artt. 5 e 7 del decreto) alle dirette dipendenze del Direttore.

Con successivo decreto n. 1216 del 27 novembre 2009 è stato avviato il procedimento per il conferimento di tre incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 6-9 del citato art. 10 e, tra questi, quello, vacante, di direttore del Servizio affari generali e legali, dandosi atto della “complessità gestionale della nuova Direzione” e della conseguente necessità di “acquisire l’apporto di professionalità in possesso di adeguati requisiti di riconosciuta esperienza e capacità professionale”, ciò tramite “previa valutazione di curricula professionali operata da una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale”, che nomina gli altri componenti. Lo stesso decreto n. 1216 del 2009 ha individuato i requisiti professionali funzionali al conferimento dell’incarico, approvando l’“avviso di selezione” e disponendone la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ove veniva effettivamente pubblicato nel n. 49 del 9 dicembre 2009. Con decreto n. 1303 del 23 dicembre 2009 sono state costituite le commissioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali e, quanto al Servizio affari generali e legali, la commissione ha valutato i curricula dei tre candidati che avevano presentato istanza, indicando infine il vincitore, al quale l’incarico è stato, quindi, conferito con decreto n. 1306 del 28 dicembre 2009.

Analoga procedura, avviata con decreto del Direttore centrale n. 1017 dell’8 ottobre 2010, ha portato al conferimento dell’incarico, dirigenziale, di direttore di staff, competenza giuridica, amministrativa, contabile, rapporti istituzionali, previsto dagli artt. 16 e 22 del decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27 agosto 2004. In tal caso, la commissione, appositamente costituita con decreto n. 1130 del 4 novembre 2010, ha esaminato le posizioni di cinque candidati, dapprima selezionando due candidati e, poi, individuando il soggetto idoneo, al quale è stato conferito l’incarico con decreto n. 1179 del 12 novembre 2010.

3.3.— In siffatto contesto, e dopo la positiva conclusione del semestre di prova per gli anzidetti nominati direttori, la Regione ha, pertanto, adottato la norma impugnata, che espressamente provvede alla collocazione ex lege, a tempo indeterminato, nel ruolo unico dei dirigenti regionali, del personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali di cui all’art. 10, commi da 6 a 9, della legge regionale n. 12 del 2009, “poiché è in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, a decorrere dall’1 agosto 2011” e ciò “in via eccezionale, per le necessità funzionali e organizzative del nuovo sistema di governo del Servizio sanitario regionale”.

La difesa regionale osserva, dunque, che “si trattava delle due persone alle quali erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali con i procedimenti sopra illustrati”, giacché il censurato art. 12, comma 26, ha tenuto conto della particolare situazione della Direzione centrale salute, delle “particolari competenze richieste per quegli incarichi e della specializzazione ed esperienza possedute dai due soggetti in questione”.

Circostanze, queste, unitamente a quella del conferimento dell’incarico dirigenziale mediante procedura comparativa pubblica, che giustificherebbero la deroga al principio del pubblico concorso, considerato altresì che i precedenti della giurisprudenza costituzionale richiamati dal ricorrente (e su cui la memoria si sofferma) non sarebbero pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.

3.4.— Ciò premesso, la Regione resistente eccepisce l’inammissibilità della questione, giacché la censura sarebbe formulata in ragione dell’esistenza di un “inquadramento riservato”, mentre l’art. 12, comma 26, denunciato richiama espressamente le “necessità funzionali e organizzative del nuovo sistema di governo del Servizio sanitario regionale”, quali specifiche e complesse valutazioni delle quali il ricorso non tiene assolutamente conto, omettendo qualsivoglia argomentazione in ordine alla supposta irragionevolezza della disposizione impugnata.

3.5.— In ogni caso, la questione – ad avviso della difesa regionale – sarebbe infondata, posto che la norma censurata, diversamente dalle altre disposizioni in materia di concorsi pubblici, scrutinate e dichiarate illegittime da questa Corte, provvede espressamente a declinare la sua ragione nelle, già richiamate, necessità funzionali e organizzative del sistema di neo-istituzione, con il fine di consolidare specifiche esperienze professionali “maturate all’interno della Direzione” e in riferimento a personale già di ruolo svolgente incarichi dirigenziali in quanto “in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale”.

Tale valutazione legislativa, sebbene non insindacabile, non potrebbe essere censurata nel merito specifico, potendo solo valutarsi se supera i confini esterni della ragionevolezza, quale aspetto nemmeno censurato con il ricorso e che, peraltro, non sussisterebbe. Difatti, la nuova Direzione ha poteri di coordinamento ed indirizzo del SSR e cioè del settore più complesso e che assorbe le maggiori risorse regionali, così da soddisfare il requisito, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, della “peculiarità delle funzioni”.

I beneficiari della deroga al principio del pubblico concorso svolgevano già gli incarichi dirigenziali in questione, maturando un esperienza specifica ed esclusiva, così da rendere effettiva la possibilità del consolidamento di specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno, cui fanno riferimento talune pronunce di questa Corte (sentenze n. 150 del 2010 e n. 239 del 2009) come giustificazioni della deroga anzidetta (siccome prevista dall’art. 97, terzo comma, Cost.), tanto più che, nella specie, si tratta di funzionari già dipendenti della Regione dal settembre 1998 e i cui incarichi dirigenziali sono stati conferiti a seguito di procedura comparativa pubblica.

4.— Con ulteriore memoria successivamente depositata, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha svolto le proprie difese in riferimento alle restanti questioni.

4.1.— Quanto all’art. 2, comma 55, si deduce la cessazione della materia del contendere, in quanto modificato dall’articolo 3, comma 24, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2012).

4.2.— Quanto all’art. 2, comma 70, si sostiene che la censura non potrebbe che riferirsi solo alla lettera a) e non già alla lettera b), con la conseguenza di palesarsi generica ed indeterminata e, quindi, inammissibile, posto che non viene specificato in cosa consisterebbe la violazione con la normativa comunitaria evocata e quali disposizioni di essa sarebbero lese.

In ogni caso, la questione sarebbe infondata, posto che la prevista autorizzazione alla Amministrazione regionale a predisporre azioni a sostegno “dell’attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca”, tramite la concessione di appositi contributi, deve avvenire “nell’osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria” (art. 17-bis, comma 1), cosicché sarebbe la stessa norma denunciata a farsi carico dell’esigenza del rispetto della normativa di matrice comunitaria.

4.3.― Quanto all’art. 2, comma 85, la censura, alla stessa stregua della precedente, sarebbe generica ed indeterminata e, pertanto, inammissibile.

Peraltro, essa sarebbe anche infondata. Infatti, posto che la Regione ha potestà legislativa in materia di sostegno alle attività produttive, in base all’articolo 4 dello statuto di autonomia, la censura statale ometterebbe di considerare la disposizione appena successiva a quella impugnata, il comma 86, che rinvia ad apposito regolamento la fissazione di “criteri” e “modalità” per la “concessione dei contributi di cui al comma 85”, precisando che ciò deve avvenire “nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato”. Inoltre, lo stesso comma 86 ha cura di precisare che l’importo massimo del contributo erogabile deve essere compreso tra 2.500 e 30.000 euro, così da rispettare l’art. 3, comma 2, Regolamento CE n. 1998/2006 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore), che fissa l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla stessa impresa nel limite massimo di euro 20.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. Ove, quindi, tali limiti dovessero essere superati dal regolamento anzidetto, sarà quest’ultimo ad essere illegittimo per violazione della normativa comunitaria e della potestà primaria regionale.

4.4.― Quanto all’art. 2, comma 91, la difesa regionale esclude che la disposizione sia volta a disciplinare la concorrenza, occupandosi soltanto di sostegno delle attività produttive, nell’ambito della competenza primaria di cui all’art. 4 dello statuto. Del resto, si osserva che non sussisterebbe una specifica riserva di materia statale della “tutela della concorrenza” nell’ambito delle competenze statutarie, venendosi altrimenti ad applicare in malam partem il Titolo V nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, essendo ciò escluso dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), mentre le norme statali nella materia predetta dovrebbero operare come limiti propri della potestà primaria regionale e cioè come riforme economico-sociali o come principi dell’ordinamento giuridico. In tale prospettiva, la denuncia statale di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. sarebbe anche inammissibile.

In riferimento poi al profilo di censura che investe la asserita violazione della normativa comunitaria, se ne eccepisce la non fondatezza, giacché il successivo comma 92 renderebbe palese che i finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti de minimis, là dove tale circostanza sarebbe confermata dall’allegato 3 alla legge regionale n. 11 del 2011, che reca uno schema di regolamento dal quale si evince che il rispetto della normativa di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 risulti “elemento imprescindibile nell’erogazione degli aiuti”.

4.5.― Quanto all’art. 2, commi 88 e 106, si deduce la cessazione della materia del contendere.

Il comma 88 è stato abrogato dall’articolo 14, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese); mentre il comma 106 “è in corso di abrogazione”. Entrambe le disposizioni non avrebbero ricevuto concreta attuazione.

4.6.― Quanto all’art. 10, comma 25, la Regione, nell’ottica dell’infondatezza della questione, osserva, anzitutto, che il comma 29 dell’art. 12 della legge regionale n. 17 del 2008, cui rinvia la disposizione impugnata, reca norma in materia di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Ciò premesso, si sostiene che le norme interposte evocate dallo Stato non sarebbero pertinenti, posto che l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, riguarda un limite al “trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti”, là dove non è questo l’oggetto disciplinato dall’art. 10, comma 25; mentre l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, che pone limiti alle assunzioni a seconda dell’incidenza delle spese del personale rispetto alle spese correnti, non potrebbe vincolare la potestà regionale e, comunque, la norma censurata non atterrebbe sul calcolo di quel rapporto.

Argomenta la difesa regionale che l’art. 10, comma 25, denunciato e l’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2008 sono norme che definiscono le regole per il concorso delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sono dettate in attuazione della competenza regionale in materia di “ordinamento degli enti locali” (art. 4, numero 1-bis, dello statuto; artt. 9 e 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), in relazione alla quale rilevano le norme di cui all’art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), che, tra l’altro, prevedono che spetti alla regione di “individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio”. Ne deriverebbe che l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, rappresenta una norma di dettaglio che non vincola l’autonomia regionale, che ha ampia competenza in materia di finanza locale.

Inoltre, si aggiunge ancora nella memoria, che l’art. 10, comma 25, censurato non attiene al calcolo del rapporto spesa corrente/spesa per il personale, ma precisa soltanto «un criterio necessario per rendere “realistico” il calcolo dei dipendenti in servizio, criterio che consiste nella esclusione – dal conteggio del rapporto dipendenti in servizio/popolazione residente – dei dipendenti non presenti in servizio per un certo periodo». Sicché, la disposizione impugnata troverebbe applicazione “solo” per il calcolo stabilito dall’art. 12, comma 29, della legge regionale n. 12 del 2008 e non già in relazione all’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, posto che, allorquando bisogna «calcolare la spesa per il personale ai fini dell’art. 76, comma 7, occorre ricomprendere anche “i dipendenti collocati in aspettativa retribuita” di cui all’art. 12, comma 29».

4.7. ― Quanto all’art. 10, commi 85 e 86, si deduce la cessazione della materia del contendere in quanto le disposizioni sono state abrogate dall’art. 13, comma 70, lettera b), della legge regionale n. 18 del 2011, senza aver avuto attuazione nel periodo di loro vigenza.

4.8.― Quanto all’art. 12, comma 28, la Regione, ai fini dell’infondatezza della questione, sostiene, anzitutto, che l’invocata norma interposta dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe parametro pertinente, con conseguente inammissibilità della questione. Infatti, la norma denunciata precisa solo «l’ambito dei soggetti potenzialmente “stabilizzabili” in base alle procedure dell’art. 13, comma 18» della legge regionale n. 24 del 2009, per cui, con rinvio al comma 16 dello stesso art. 13, si stabilisce la facoltà delle singole amministrazioni di riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tal fine trovando applicazione la disciplina posta dall’art. 12, comma 19, della legge reg. n. 9 del 2008; a sua volta, il citato comma 16 limita l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, per gli esercizi dal 2010 al 2013, «nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua omnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell’esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell’esercizio stesso», con possibili espresse deroghe.

Peraltro, la difesa regionale deduce che la materia delle assunzioni «ricade nell’organizzazione amministrativa della Regione», come confermato dalla sentenza n. 235 del 2010 di questa Corte, sicché l’art. 12, comma 28, denunciato rientrerebbe in materie oggetto di competenza regionale piena ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., che è più ampia di quella prevista dall’art. 4, numeri 1) e 1-bis), dello statuto di autonomia (rispettivamente ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto ed ordinamento degli enti locali), essendo soggetta soltanto ai limiti posti dal primo comma dello stesso art. 117 Cost.

In relazione poi alla censura di violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione ribadisce la inidoneità della norma interposta dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 a vincolare la potestà regionale non rappresentando un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rilevando altresì, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia i già richiamati commi 154 e 155 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010 quanto alle modalità di limitazione delle spese.

Nella memoria si ribadisce ancora che la norma impugnata, unitamente all’art. 13, comma 18, innanzi citato, non prevedono «ulteriori assunzioni, ma operano nell’ambito della programmazione dei fabbisogni già definita», così da collocarsi «in un processo complessivo virtuoso di limitazione della spesa del personale, in linea con i criteri ispiratori della legislazione statale».

Ove poi la censura fosse rivolta a contestare il meccanismo stesso di cui all’art. 12, comma 28, essa sarebbe inammissibile per tardività, non potendo l’impugnazione “oltrepassare il termine utilizzando una norma che si limita a richiamare la norma preesistente”.

La Regione osserva, infine, che gli artt. 12 e 13, comma 18, della legge n. 17 del 2008 pongono regole che si dichiarano, anche implicitamente, nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

4.9.― Quanto all’art. 12, comma 32, si deduce la cessazione della materia del contendere, posto che quattro dei commi (53-bis, 53-ter, 53-quater e 53-sexies) che la disposizione denunciata aggiunge nell’art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2011) sono stati abrogati dall’art. 15, comma 12, lettera c), della legge regionale n. 18 del 2011, non avendo avuto applicazione nel periodo di vigenza.

In relazione poi al comma 53-quinquies dell’art. 14 citato, esso è stato modificato dall’art. 15, comma 12, lettera b), della legge regionale n. 18 del 2011, provvedendo ad abrogare le norme prevedenti gli “aumenti tabellari” e così accogliendo le censure avanzate con il ricorso. Ciò che residua è «una norma programmatica, che non prevede affatto aumenti ex lege ma solo la possibile definizione di iniziative di razionalizzazione e riqualificazione della spesa con l’accordo delle parti datoriali e sindacali, che possono portare ad un aumento delle risorse disponibili per la contrattazione aziendale». Sicché, anche in riferimento al comma 53-quinquies – che peraltro non opera differenziazioni tra gruppi di dipendenti – è da ritenersi cessata la materia del contendere.

4.10.― Quanto all’art. 12, comma 33, la difesa regionale, nell’ottica di infondatezza della questione, sostiene che la norma interposta evocata dal ricorso – art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 – non sia idonea a vincolare l’autonomia legislativa regionale in quanto «riguarda una voce specifica di spesa ed è una norma auto-applicativa, che non lascia margini di manovra alle Regioni», posto che attiene al trattamento dei singoli dipendenti, così da non vincolare la spesa globale e complessiva. Nella stessa prospettiva di inidoneità del parametro interposto si pone il rilievo per cui le modalità con cui la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono poste dall’art. 1, commi 152 e seguenti, della legge n. 220 del 2010, in forza di rapporti che, in termini generali, si ispirano alla determinazione consensuale.

4.11.― Quanto all’art. 12, comma 38, si deduce la cessazione della materia del contendere, in quanto la disposizione è stata abrogata dall’art. 12, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011.

4.12.― Quanto all’art. 13, comma 25, la difesa regionale osserva, anzitutto, che la censura sarebbe infondata in quanto frutto di un equivoco, posto che i beni dei quali si prevede la sdemanializzazione «sono i beni del demanio idrico regionale», per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), «i fiumi (…) i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo)», il quale, a sua volta, individua tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico che sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Beni, questi, tra i quali «non vi sono tuttavia quelli qualificati come demaniali dall’art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», invocato nel ricorso come norma interposta, mentre i beni «di cui potrà effettuarsi la sdemanializzazione sono beni originariamente appartenenti al demanio idrico regionale, che abbiano subito un mutamento irreversibile (ad esempio, ex canali, ex sedimi di corsi d’acqua ormai interrati …)». In siffatta ottica è da leggersi, dunque, l’espressione “cessata funzionalità idrica”, nella sua portata di principio generale permeante «di sé l’intero novero dei beni demaniali», con l’ulteriore conseguenza che proprio i beni di cui al citato art. 143 non potrebbero essere comunque sdemanializzati, «essendo chiaro che un bene attivamente destinato al servizio idrico integrato non può, per definizione, aver perso la propria “funzionalità”».

In relazione, poi, all’evocata lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, la difesa regionale evidenzia che, successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione censurata è stato oggetto di modificazione ad opera dell’art. 16, comma 16, della legge regionale n. 18 del 2011, per cui è stata esclusa la possibilità di cessione ordinaria in forma diretta, già prevista dalla formulazione degli artt. 4-bis e 4-ter della legge regionale n. 17 del 2009, siccome novellati dal denunciato art. 13, comma 25, per cui attualmente il citato art. 4-bis prevede, come principio generale, applicabile senza distinzione di superficie, quello secondo cui «i beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica». Sicché, non avendo la disposizione avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, ne conseguirebbe la cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura.

Considerato in diritto

1.― Il Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) e, segnatamente, gli articoli 2, commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106; 7, comma 51; 10, commi 25, 85 e 86; 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38; 13, comma 25.

2.― In riferimento a talune questioni si deve, preliminarmente, dichiarare cessata la materia del contendere, giacché esse vertono su disposizioni che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state oggetto di abrogazione senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l’abrogazione stessa sia pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente.

2.1.― Ciò riguarda in particolare: a) l’articolo 2, comma 88, abrogato dall’art. 14, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese); b) i commi 85 e 86 dell’art. 10, abrogati dall’art. 13, comma 70, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2012); c) l’art. 12, comma 38, abrogato dall’art. 12, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale).

2.2.― Anche sulla questione relativa all’art. 2, comma 55 – che prevede la concessione di un contributo alla società Udine e Gorizia Fiere S.p.a. a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia – va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti, l’art. 3, comma 24, della legge regionale n. 18 del 2011 ha integrato la anzidetta disposizione – che nella sua originaria formulazione non ha avuto applicazione – in modo satisfattivo per le pretese del ricorrente, in ragione della sopravvenuta specificazione che il contributo straordinario viene concesso a “titolo di aiuto de minimis”, in base al Regolamento CE de minimis n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee del 15 dicembre 2006, con ciò escludendo la soggezione del predetto tipo di aiuto all’obbligo di notificazione ex art. 108 TFUE e rendendo la misura non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale (sentenza n. 14 del 2004).

2.3.― È altresì cessata la materia del contendere in relazione alla questione sull’art. 12, comma 32.

La disposizione censurata aggiunge i commi 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies e 53-sexies nel corpo dell’art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2011). Tali commi, ad eccezione del comma 53-quinquies, sono stati abrogati dall’art. 15, comma 12, lettera c), della legge regionale n. 18 del 2011, senza aver trovato nel frattempo applicazione.

Quanto al comma 53-quinquies, esso è stato oggetto di modificazioni, prima ancora di aver avuto applicazione, ad opera dello stesso art. 15, comma 12, lettera c), citato, il quale ha espunto dalla formulazione originaria la previsione dell’utilizzo dei risparmi di spesa, ottenuti in ragione dell’applicazione dei commi precedenti (ora abrogati), in funzione di risorse per la contrattazione collettiva integrativa. Sicché, la norma attualmente in vigore può interpretarsi soltanto come programmatica, senza intaccare le prerogative della contrattazione collettiva di comparto, né determinando alcuna disparità di trattamento tra dipendenti regionali, così da soddisfare le pretese fatte valere dal ricorrente, il quale lamentava la violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

3.― Un altro gruppo di questioni ha ad oggetto disposizioni che sono state denunciate per lesione dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto eccederebbero la competenza regionale e si porrebbero in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3.1.― Giova rammentare, prima di affrontarne lo scrutinio, che, in tema di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE, già articoli 87 e 88 TCE) – come posto in rilievo dalla giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sent. n. 85 del 1999), in linea con quella comunitaria (tra le altre, Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2006, C-88/03) – sono vietati gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e che incidano sugli scambi tra Stati membri; tuttavia, sul presupposto che non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, per gli aiuti di importo poco elevato, generalmente accordati alle piccole e medie imprese e che sono per lo più gestiti da enti locali o regionali, nella disciplina attuativa del trattato, è stata introdotta una regola, detta de minimis, che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a un’esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli Stati membri quanto dell’apparato organizzativo della Commissione e delle stesse imprese, l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della comunicazione.

3.2.― Ciò premesso, le questioni sugli artt. 2, commi 70, 85 e 91, non sono fondate.

3.2.1.― Quanto all’art. 2, comma 70, la censura non considera, infatti, che la stessa disposizione impugnata pone la “clausola di salvezza” della concessione dei contributi “nell’osservanza delle condizioni e dei limiti delle normativa comunitaria”, rinviando ad un apposito regolamento regionale la relativa concretizzazione. Sicché, il denunciato comma 70 non vulnera il diritto sovranazionale invocato (oltretutto in modo generico) dal ricorrente, il quale, semmai, dovrà spostare la propria attenzione in ordine alla legittimità del regolamento attuativo della disposizione di legge regionale impugnata.

3.2.2.― Analogamente è da ritenersi in riferimento al comma 85 dell’art. 2, posto che il successivo comma 86, non denunciato dal ricorrente, rinvia anch’esso ad apposito regolamento la fissazione di “criteri” e “modalità” per la “concessione dei contributi di cui al comma 85”, precisando che ciò deve avvenire “nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato”.

3.2.3.― Quanto al comma 91, denunciato, a sua volta, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, rileva, in contrario, che il successivo comma 92 chiarisce che i finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti de minimis, (art. 1, commi 1 e 2, Reg. CE n. 1998/2006), il che sottrae l’aiuto in esame all’obbligo di comunicazione, con la conseguenza che la misura si presenta, in questa prospettiva, non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale (ancora sentenza n. 14 del 2004).

3.3.― È fondata invece la questione relativa all’art. 2, comma 106, il quale prevede la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell’Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l’esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute.

La disposizione denunciata viola l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli comunitari e internazionali, in quanto introduce un aiuto “sino alla concorrenza di 2 milioni di euro”, ben oltre quindi la soglia de minimis (come stabilita dal già citato Regolamento CE n. 1998/2006), ad una impresa individualizzata, dunque con l’obbligo, non rispettato, della comunicazione ex art. 108 TFUE.

4.― Un’ulteriore serie di questioni evoca la lesione del parametro dell’art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo del mancato rispetto dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica.

4.1.― È impugnato, anzitutto, per questo aspetto, l’art. 7, comma 51, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia, non trovano applicazione le disposizioni recate «dall’art. 12, comma 13» (recte: 30) della legge regionale n. 22 del 2010 – il quale, a sua volta, prevede che «Al fine di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009» – nonché le riduzioni di spesa di cui «all’art. 12 comma 30» (recte: 13) della stessa legge regionale n. 22 del 2010, il quale prevede che «Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della Regione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13, commi dal 14 al 23, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), «come modificato dall’articolo 8, comma 1, della presente legge».

4.1.1.― Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011, segnatamente in riferimento all’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010), le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte – e cioè gli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 – effettivamente prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale. Con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava.

Tuttavia, il denunciato comma 51 dell’art. 7 è stato abrogato dall’art. 9, comma 26, lettera d) della legge regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012 (a mente dell’art. 20 della stessa legge regionale n. 18 del 2011). Di qui, la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall’anno 2012.

La proposta questione è dunque fondata in riferimento al solo anno 2011, rispetto al quale deve limitarsi la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 51, denunciato, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere a decorrere dal 2012.

4.2.― Anche l’art. 10, comma 25 – il quale prevede che ai fini dell’applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell’art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2009), per il calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengano conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento – altererebbe, secondo il ricorrente, «il corretto modo di determinare il rapporto spesa corrente/spesa per il personale che rileva ai fini dell’osservanza delle norme statali che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, hanno fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale» (art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria”, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e oggetto di successive modificazioni).

4.2.1.― La questione è fondata.

All’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (e successive modificazioni) questa Corte ha già riconosciuto (da ultimo con la sentenza n. 148 del 2012, che richiama la precedente sentenza n. 108 del 2011) la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». In particolare, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica va ascritta alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (elevato al 50 per cento successivamente alla proposizione del ricorso) delle spese correnti. Siffatta conclusione va estesa anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la stessa, quindi, le considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il limite del 40 per cento di cui sopra.

Ciò posto, l’impugnato articolo 10, comma 25, – nell’eccettuare i dipendenti in aspettativa retribuita dal calcolo che porta all’applicazione delle deroghe al regime delle assunzioni di cui all’art. 12, comma 29, della legge regionale n. 17 del 2008, in funzione del concorso delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità – contrasta con i parametri evocati dal ricorrente, giacché, una volta determinatasi l’assunzione in deroga, la spesa per il personale viene ad aumentare, anche in ragione dell’assunzione operata, rimanendo appunto intatta quella per i dipendenti in aspettativa retribuita.

Dal ché la sua declaratoria di illegittimità costituzionale.

4.3.― È denunciato, poi, l’art. 12, comma 28, il quale estende il disposto dell’art. 13, comma 18, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009 (concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato) al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Oltre alla prospettata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., sulla competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, giacché «non si fa cenno alla necessità di assicurare il rispetto della disciplina statale di principio sul contenimento della spesa di personale» (e cioè il già citato art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni), si deduce anche la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato, giacché risulterebbe vulnerato l’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione delle assunzioni.

4.3.1.― La questione è fondata.

4.3.2.― Preliminarmente, occorre ricostruire, seppur in sintesi, il quadro normativo implicato.

L’art. 13, comma 14, della legge regionale n. 24 del 2009 dispone che, nel rispetto del patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale, le assunzioni nel comparto unico del pubblico impiego regionale avvengano, anzitutto, con contratto a tempo indeterminato per la copertura di carenze di organico, mediante procedure di mobilità all’interno del comparto medesimo. Ove queste abbiano esito negativo, il successivo comma 15 demanda alle amministrazioni di verificare la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o incarichi professionali in luogo delle assunzioni a tempo indeterminato o determinato. Solo in caso di esito negativo di siffatta verifica, si procede, come dispone il successivo comma 16, all’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell’esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell’esercizio stesso; un limite che può derogarsi in talune specifiche ed espresse ipotesi.

Ed il successivo comma 18 stabilisce che: «Per le finalità di cui al comma 16, è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21); la disciplina medesima trova applicazione anche con riferimento al personale in servizio, presso le amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 18 anzidetto fa, appunto, riferimento la disposizione denunciata, che lo rende applicabile «anche nei confronti del personale che ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge».

Essa, quindi, estende al contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre 2008, a condizione che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione.

4.3.3.― In base all’evidenziato contesto normativo, risulta pertinente l’evocato parametro interposto di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l’assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta “ad esigenze temporanee ed eccezionali”. Invero, la norma impugnata perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico – e, dunque, a situazione normalmente prevedibile – che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l’appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie.

Il fatto, poi, che l’art. 12, comma 28, in esame, si fondi sulla più ampia disciplina pregressa e non impugnata dal Governo non è di ostacolo alla sua invalidazione, giacché, di per sé, la norma denunciata costituisce ipotesi non già attuativa, ma singolare ed estensiva della regolamentazione precedente, che rimarrebbe ferma.

Inoltre, è violato anche l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni, poiché il divieto di assunzione stabilito in tale disposizione, dalla già riconosciuta natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, viene aggirato con la stabilizzazione dei contrattisti.

Da qui, la declaratoria di illegittimità costituzionale del censurato art. 12, comma 28.

4.4.― Viene, altresì, impugnata la disposizione di cui all’art. 12, comma 33, la quale stabilisce che l’indennità di pronto intervento di cui all’articolo 4, lettera e), del Contratto integrativo di ente 1998-2001, del personale regionale, area non dirigenziale, documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003, spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento, è rideterminata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, in 90 euro mensili lordi da corrispondere per 12 mensilità, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

La prospettata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. si incentra sull’evocazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica desumibili dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati.

4.4.1.― La questione è fondata.

4.4.2.― Come già posto in luce dalla sentenza n. 139 del 2012, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall’auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).

Inoltre, con la successiva sentenza n. 148 del 2012, si è evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte abbia riconosciuto la natura di principi fondamentali, – nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica – alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Ed ancora si è ricordato come – nel definire una questione introdotta da un ricorso statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) – questa Corte abbia affermato che le norme di cui all’art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), nonché quelle di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

4.4.3.― Ciò premesso, il parametro interposto (art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) così stabilisce: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14».

La norma è dunque da ricondurre nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, posto che essa riguarda il trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, con l’effetto finale di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l’entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale in misura non superiore al trattamento economico ordinario, nell’anno 2010, così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale.

Ne deriva l’illegittimità costituzionale della denunciata disposizione di cui all’art. 12, comma 33, la quale, in contrasto con la anzidetta norma statale interposta, ridetermina una indennità a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011.

5.― Ulteriore e diversa questione investe la disposizione dell’art. 12, comma 26, la quale stabilisce che «il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all’articolo 10 commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del Bilancio 2009) sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato».

Si prospetta la violazione degli gli artt. 3 e 97 Cost., in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, nonché alla regola del concorso pubblico per l’assunzione nella pubblica amministrazione, giacché essa darebbe luogo ad «assunzioni totalmente riservate, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale “l’area delle eccezioni” alla regola del pubblico concorso deve essere “delimitata in modo rigoroso”» e può legittimare deroghe «solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” idonee a giustificarle».

5.1.― In sintesi, la difesa regionale sostiene, con ampie ed articolate argomentazioni, che il censurato art. 12, comma 26, frutto di una recente evoluzione dell’assetto del Servizio Sanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresenti una legittima e giustificata deroga al principio del pubblico concorso, giacché essa ha tenuto conto della particolare situazione della Direzione centrale salute, delle “particolari competenze richieste per quegli incarichi e della specializzazione ed esperienza possedute dai due soggetti in questione”. Si osserva, infatti, che l’inquadramento riguardava appositamente le «due persone alle quali erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali» mediante procedura comparativa pubblica, attuata tramite «previa valutazione di curricula professionali operata da una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale», che nomina gli altri componenti.

5.2.― La questione è fondata.

5.2.1.― Più volte questa Corte (tra le tante, si vedano le più recenti sentenze n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012 e n. 299 del 2011) ha posto in rilievo che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall’origine mediante concorso, in rapporti di ruolo. Inoltre, pur non essendo il principio del pubblico concorso incompatibile, nella logica dell’agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, comunque, esso non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Sicché, si è ritenuta insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione, come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.

5.2.2.― Ciò chiarito, la norma impugnata viola il principio dell’assunzione tramite pubblico concorso posto dall’art. 97 Cost., giacché essa ha comunque operato in una logica di riserva assoluta di posti, provvedendo a recepire – come affermato dalla stessa Regione – gli esiti di procedure selettive, prive dei connotati e delle garanzie del concorso pubblico, preordinate alla successiva assunzione nominatim di dirigenti, dovendosi quindi escludere che la eccezionalità dell’assunzione, dalla stessa norma espressamente prevista, sia conforme al buon andamento della pubblica amministrazione, cui è presidio anche il principio innanzi richiamato.

6.— Va, infine, scrutinato il denunciato art. 13, comma 25, il quale modifica la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), recando norme (artt. 4, 4-bis e 4-ter) in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l’alienazione a soggetti privati.

La disposizione censurata contrasterebbe, secondo il ricorrente, con l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., posto che, da un lato, violerebbe la vigente normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, recata dall’art. 143 del decreto legislativo n. 152 del 2006; dall’altro, non rispetterebbe le regole comunitarie e nazionali sulle procedure a evidenza pubblica.

6.1.― La questione, per una parte, non è fondata, nei sensi di cui in motivazione; per l’altra parte, risulta invece suscettibile di formare oggetto di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

6.2.― Non sussiste, infatti, per il primo profilo, la dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2009 – e, dunque, a «i fiumi (…) i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 265 del 2001» – i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali. In siffatto circoscritto ambito opera, dunque, l’art. 4 della citata legge regionale n. 17 del 2009, introdotto dalla norma denunciata, potendo per ciò solo configurarsi come legge abilitata ad incidere sul demanio idrico regionale ai sensi dell’art. 823 cod. civ., in linea con quanto la stessa norma interposta dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 impone.

6.3.― In riferimento poi alla censura che evoca la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., va osservato che la disposizione denunciata è stata modificata dall’art. 16, comma 16, della legge regionale n. 18 del 2011, con l’esclusione della possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati, già prevista dalla formulazione degli artt. 4-bis e 4-ter della legge regionale n. 17 del 2009, siccome novellati dal denunciato art. 13, comma 25.

Attualmente, dunque, il citato art. 4-bis prevede, al comma 1, che «I beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 57 del 1971, salvo quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale medesima». L’art. 5 da ultimo citato non spiega però alcuna incidenza al riguardo, posto che tratta del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti dei caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.

E, non essendovi contestazioni sul fatto che la disposizione non ha avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, ne consegue la cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 106; 10, comma 25; 12, commi 26, 28 e 33, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 51, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 55 e 88; 10, commi 85 e 86; 12, commi 32 e 38, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 51, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale data della sua abrogazione;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 70 e 85, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promosse, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 91, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI