Giustizia amministrativa: l'omessa pronuncia sull'istanza di ammissione a gratuito patrocinio è censurabile mediante il procedimento per la correzione di errori materiali

NOTA

L’ordinanza ritiene che la contestazione relativa all’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere definita mediante il procedimento di correzione di errori materiali della sentenza ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di ammissione qualificarsi come domanda autonoma.

La Sezione accoglie, quindi, l’appello rivolto (anche) contro l’ordinanza n. 2323/2012 del TAR per la Lombardia – che aveva respinto l’istanza di correzione della sentenza, ritenendo che la mancata valutazione della richiesta di riesame non rappresentasse “un mero errore materiale, ma vizio della sentenza da impugnare con le vie ordinarie” -, e, per l’effetto, in riforma in parte qua della medesima ordinanza accoglie la domanda di correzione dell’errore materiale della sentenza relativo alla mancata valutazione dell’ammissione al gratuito patrocini e ne dispone la correzione, nel senso dell’accoglimento della stessa domanda e conseguente ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato relativamente al primo grado di giudizio.

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N. 01577/2013 REG.PROV.COLL.

N. 07892/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7892 del 2012, proposto da:

Silvana Maria Vales Sanchani, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Egidi, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell’interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Carmen Amelia Liza, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Egidi, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Egidi in Roma, viale G. Cesare n. 151;

per la riforma

dell’ ordinanza collegiale del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 02323/2012 o in alternativa della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 01418/2012, rese tra le parti, concernenti correzione errore materiale – istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno e Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il Cons. Angelica Dell’Utri e udito per la parte appellata l’avv. dello Stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La signora Silvana Maria Vales Sanchani, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Thirsa Sheila Vales Vales, avanzava davanti al TAR per la Lombardia, sede di Milano, domanda di misure cautelari ante causam in relazione al provvedimento 16 gennaio 2012 n. 22226/2011 della Questura di Milano, con cui era disposta la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a lei a suo tempo rilasciato ed il rigetto della sua istanza di aggiornamento del detto permesso mediante inserimento della figlia minore sunnominata; nel contempo, chiedeva l’ammissione al patrocinio a spese delle Stato.

Con decreto 2 marzo 2012 n. 82 dell’apposita Commissione istituita presso il TAR quest’ultima istanza era respinta per manifesta infondatezza delle ragioni vantate.

L’interessata chiedeva il riesame di tale decreto con reclamo al Presidente del TAR che, però, lo respingeva con provvedimento 2 aprile 2012 n. 122. Nel frattempo, la suddetta domanda cautelare inaudita altera parte era accolta con decreto 29 marzo 2012 n. 435 del Presidente della sezione quarta.

Proposto ricorso per l’annullamento del menzionato provvedimento della Questura di Milano, previa sospensione cautelare, nonché per risarcimento del danno, contenente altresì istanza al Collegio di riesame del diniego di ammissione al gratuito patrocinio, con sentenza in forma breve 23 maggio 2012 n. 1418 della sezione quarta, resa alla camera di consiglio dell’8 maggio 2012 fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il ricorso era accolto quanto alla domanda impugnatoria e respinto quanto alla domanda risarcitoria.

Con ulteriore istanza la signora Vales Sanchani chiedeva la correzione di due errori materiali riscontrati nella sentenza, consistenti il primo nell’indicazione del provvedimento impugnato come di diniego o rinnovo del permesso di soggiorno, anziché di revoca del permesso di soggiorno e di diniego del suo aggiornamento a seguito del ricongiungimento della figlia minore, ed il secondo nell’omessa pronuncia sulla domanda di riesame del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con ordinanza 14 settembre 2012 n. 2323 la sezione quarta del TAR per la Lombardia accoglieva l’istanza di correzione con riguardo al primo punto e la respingeva con riguardo al secondo punto, ritenendo che la mancata valutazione della richiesta di riesame non rappresentasse “un mero errore materiale, ma vizio della sentenza da impugnare con le vie ordinarie”.

Con atto inoltrato per la notifica il 29 ottobre 2012 e depositato il 9 novembre seguente la signora Vales Sanchani, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore, ha appellato l’ordinanza n. 2323 del 2012 o, in alternativa, la sentenza n. 4618 (recte: 1418) del 2012, chiedendone la riforma parziale laddove la prima ha dichiarato inammissibile la domanda di correzione relativa al mancato riesame del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la seconda non ha provveduto su tale richiesta.

L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, ma non ha prodotto scritti difensivi.

È intervenuto in giudizio il difensore dell’appellante nel giudizio di primo grado ed ha esposto argomentazioni a sostegno dell’appello.

Infine, con ordinanza 23 gennaio 2013 n. 402 questa sezione ha disposto l’acquisizione agli atti di causa del fascicolo del ricorso di primo grado e del fascicolo relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, i quali sono pervenuti in data 6 febbraio 2013;

Ciò posto, si osserva che, in tema di errore per omessa pronuncia su un’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., le sezioni unite della Corte di cassazione, aderendo ad una più moderna concezione dello strumento in parola, hanno stabilito che il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

In particolare, è stato ritenuto che una tale omissione dev’essere ricondotta (come lo è pacificamente quando la stessa omissione investa il solo dispositivo, mentre la concessione della distrazione emerga dalla parte motiva) più ad una mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice e, quindi, ad un errore percettivo di quest’ultimo; tanto proprio perché, in sostanza, la decisione positiva sulla stessa istanza è essenzialmente obbligata (a condizione, ovviamente, che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione) e la relativa declaratoria necessariamente “accede” nel “decisum” complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale. D’altra parte, la stessa omissione è ricollegabile ad una mera disattenzione, ossia ad un comportamento involontario, anche sulla scorta del dato che la concessione della distrazione, ricorrendo le suddette condizioni, rimane di regola sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, rientrandosi in tal modo nell’ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali; nel contempo, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed essendo un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Cass., ss.uu., 7 luglio 2010 n. 16037; l’indirizzo è stato confermato da Cass., sez. III, 10 gennaio 2011 n. 293 e 3 maggio 2011 n. 9699).

La Sezione ritiene che, nel caso in esame, possa farsi applicazione dei principi appena ricordati, trattandosi anche qui di omissione di pronuncia, evidentemente dovuta a semplice svista del Collegio decidente, su istanza la cui positiva definizione accede meramente alla parimenti positiva definizione del merito della controversia, non costituisce quindi domanda autonoma, non è idonea a modificare il contenuto essenziale, espositivo, enunciativo e descrittivo della pronuncia e non richiede alcuna valutazione giudiziale, salvo il riscontro della formulazione in ricorso dell’istanza stessa e della ricorrenza del requisito reddituale dell’istante, così ricadendosi nell’ipotesi di correzione di “omissioni o errori materiali” di cui all’art. 86, co. 1, cod. proc. amm. (tra le quali rientra indubbiamente lo “aggiungere alcuna delle conclusioni” a cui faceva cenno l’art. 93, co. 1, dell’abrogato regolamento di procedura approvato con r.d. 17 agosto 1907 n. 642).

Nelle specie, va dato atto che:

– il ricorso di primo grado conteneva la domanda, rivolta ai sensi dell’art. 126, co. 3, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 al Collegio quale “magistrato” davanti al quale pende il processo o comunque competente a conoscere il merito della controversia (cfr. Cons. St., ad. gen.,15 aprile 2010 n. 3484/2009), per ottenere il riesame della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a suo tempo respinta con decreto n. 82/2012 dall’apposita Commissione istituita presso il TAR, confermato – in sede provvisoria ed ante causam – con decreto presidenziale n. n. 122/2012;

– alla stregua dei documenti prodotti in allegato all’originaria istanza, sussiste il requisito reddituale dell’istante;

– la manifesta infondatezza delle ragioni vantate dall’istante, posta a fondamento del diniego di ammissione, è stata smentita dall’annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento – ovviamente insindacabile dalla Sezione in questa sede – della domanda impugnatoria formulata in ricorso.

Tanto premesso, assorbito il subordinato ed alternativo appello della sentenza n. 1418/2012, va accolto l’appello avverso l’ordinanza n. 2323/2012, sicché, in riforma in parte qua della medesima ordinanza, la “domanda in relazione alla valutazione dell’ammissione al gratuito patrocinio” dev’essere accolta anziché dichiarata inammissibile.

Conseguentemente, va disposta l’ulteriore correzione del predetto errore materiale omissivo sussistente nella sentenza n. 1418/2012 del TAR per la Lombardia, sede di Milano, sezione quarta, nel senso dell’accoglimento dell’istanza di riesame della reiezione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riguardo al primo grado di giudizio per il quale la domanda era posta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello in epigrafe nella parte rivolta avverso l’ordinanza n. 2323/2012 del TAR per la Lombardia, sede di Milano, sezione quarta, e, per l’effetto, in riforma in parte qua della medesima ordinanza accoglie la domanda di correzione dell’errore materiale relativo alla mancata valutazione dell’ammissione al gratuito patrocinio, contenuto nella sentenza n. 1418/2012 del detto TAR per la Lombardia, sede di Milano, sezione quarta, ne dispone la correzione, nel senso dell’accoglimento della stessa domanda e conseguente ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato relativamente al primo grado di giudizio, ed ordina alla Segreteria del primo giudice di effettuare le annotazioni prescritte dall’art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)