Pubblico impiego: sull'abolizione del requisito dell'esclusività ai fini del trasferimento per ragioni di assistenza di familiare disabile

NOTA

L’ordinanza in rassegna ribadisce l’intervenuta abolizione – per effetto delle modifiche introdotte nell’art. 33,L. 5 febbraio 1992 n. 104 dall’art. 24, L. 4 novembre 2010 n. 183 – del requisito dell’“esclusività dell’assistenza” ai fini del trasferimento per ragioni di assistenza di familiare disabile.

Sul tema v.Cons. Stato – sez. IV – sentenza 18 ottobre 2012 n. 5378, che ribadisce che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24, L. 4 novembre 2010 n. 183, i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza al familiare disabile non sono più necessari affinché il personale della Polizia di Stato possa ottenere il trasferimento ex art. 33, co. 5 L. 5 febbraio 1992 n. 104.

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N. 04376/2012 REG.PROV.CAU.

N. 07430/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7430 del 2012, proposto da:

M. F., rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Putignano e dall’Avv. Cosimo Luigi Bruno, con domicilio eletto in Roma, presso lo Studio Legale Abrignani Studio, Piazzale delle Belle Arti, 8;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. I, n. 1084 dd. 25 luglio 2012, resa tra le parti e concernente diniego di trasferimento ex art. 33 della L. 5 febbraio 1992 n. 104.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Fulvio Rocco e udito per l’appellante l’Avv. Gianfranco Castorino in sostituzione dell’Avv. Luigi Bruno Cosimo;

Ritenuto che l’appello in epigrafe va accolto in considerazione della circostanza che, per effetto delle modifiche introdotte nell’art. 33 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 dall’art. 24 della L. 4 novembre 2010 n. 183, il requisito dell’ “esclusività dell’assistenza” – assunto quale presupposto per l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado – non è più richiesto per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi, nel mentre è stato posto il limite per cui il beneficio medesimo “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità” (cfr. al riguardo la sentenza n. 4047 dd. 9 luglio 2012, resa da questa stessa Sezione e secondo la quale la predetta novella dell’art. 24 della L. 183 del 2010 è precettivamente applicabile a tutto il personale dipendente della pubblica amministrazione, senza eccezioni: e ciò sino a quando la disciplina attuativa richiamata dall’art. 19 della stessa L. 183 del 2010 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco); né va sottaciuto che il provvedimento medesimo è stato adottato, previo esperimento del procedimento di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, senza alcuna espressa statuizione in ordine alla necessità delle richieste istruttorie formulate dall’attuale appellante.

In dipendenza di ciò, pertanto, l’Amministrazione appellata dovrà motivatamente ripronunciarsi sulla richiesta avanzata dall’attuale appellante, evidenziando nell’ipotesi in cui sia confermata l’esistenza del requisito per il beneficio di cui trattasi, l’eventuale disponibilità di sedi per il trasferimento dell’appellante medesimo compatibili con le specifiche mansioni di “Operatore Comunicazioni Radio” da lui svolte e tali da sovvenire alle esigenze assistenziali da lui rappresentate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 7430/2012) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado come da motivazione.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)