Giustizia amministrativa: responsabilità erariale da malversazione di contributi comunitari

NOTA

La sentenza in rassegna condanna i convenuti al risarcimento del danno erariale da indebito percepimento e da utilizzo per scopi personali di contributi pubblici finalizzati alla sistemazione di strade interpoderali e all’attuazione del programma comunitario denominato P.I.M. (Piano Integrato Mediterraneo).

La Sezione Liguria recepisce l’indirizzo della Cassazione (il leading case è Cass. S.U. ordinanza 1° marzo 2006, n. 4511) propenso a riconoscere la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti anche all’accertamento della responsabilità del soggetto privato che riceve indebitamente finanziamenti pubblici, in quanto “in tal caso sussiste (. . .) un rapporto di servizio tra quest’ultimo e l’amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse dell’amministrazione, un’attività o un servizio pubblico; in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell’organizzazione funzionale della stessa.” Conseguentemente, ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile“.

La pronuncia in epigrafe esamina e supera altresì le eccezioni relative alla violazione del principio del “ne bis in idem” (in riferimento alla costituzione della P.A. quale parte civile nel processo penale e alla pendenza del giudizio civile per il risarcimento del danno) e alla prescrizione del diritto risarcitorio, a tal fine soffermandosi anche sui rapporti tra giudizio penale e giudizio erariale, pervenendo alla condanna dei convenuti.

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Sent. 123/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai Magistrati:

dott. Tommaso SALAMONE Presidente f.f.

dott. Maria RIOLO Consigliere

dott. Pietro MALTESE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 19089 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro Y X, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Piciocchi e Chiara Derna Troubetzkoy Hahn presso il cui studio in Genova, Corso Torino n. 30/18 ha eletto domicilio e contro Z W., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Barra, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Genova, Via Macaggi n. 21/5;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2012 dal Consigliere dott. Pietro Maltese;

Uditi gli avvocati Pietro Piciocchi per Y X e Andrea Barra per Z W.;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Gabriele Vinciguerra;

RITENUTO IN FATTO

A seguito di denuncia per danni erariali presentata in data 25 febbraio 2011 dalla Comunità Montana delle Alte Valli Trebbia e Bisagno, la Procura contabile notificava a Y X e Z W. gli inviti a depositare deduzioni e documenti.

Dopo l’audizione personale del Y che aveva chiesto espressamente di essere sentito, i sunnominati venivano citati a giudizio con atto depositato in data 15 novembre 2011, per sentirsi condannare al risarcimento del danno cagionato alla Comunità Montana, quantificato nella complessiva misura di euro 187.171,60, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese.

Espone il P.M. contabile che il Y in qualità di presidente del “Consorzio rurale di Caprile” avrebbe percepito con comportamenti truffaldini ed utilizzato per scopi personali contributi pubblici finalizzati alla sistemazione di strade interpoderali e all’attuazione del programma comunitario denominato P.I.M. (Piano Integrato Mediterraneo), avente ad oggetto il miglioramento dei pascoli e delle superfici foraggiere destinate al mantenimento delle vacche da carne atraverso incentivi per l’acquisto di attrezzature per la foraggicoltura e la realizzazione di opere di costruzione, riattamento ed ammodernamento di stalle e ricoveri per animali.

I comportamenti truffaldini sarebbero stati posti in essere dal Y con la complicità di Z W.,funzionario della Comunità Montana Alta Valtrebbia, incaricato dell’istruttoria relativa alle richieste dei contributi in questione e dei controlli sulla realizzazione dei progetti finanziati. Il predetto funzionario avrebbe, infatti, falsamente attestato il possesso da parte del Consorzio rurale di Caprile dei requisiti necessari per accedere ai contributi richiesti, e proposto alla Giunta esecutiva della Comunità Montana l’approvazione dei piani presentati dal Y e la successiva erogazione a quest’ultimo dei benefici de quibus, attestando la completa esecuzione delle opere programmate e finanziate.

In particolare, secondo il P.M. contabile, il Y, quale presidente dell’entità fittizia “Consorzio rurale di Caprile”, avrebbe illegittimamente percepito dalla Comunità Montana Alta Valtrebbia e destinato a scopi personali i seguenti contributi:

1) contributo di Lire 178.334.759, di cui all’istanza presentata il 31 agosto 1989, per l’adeguamento di n. 6 ricoveri per animali, per il miglioramento di pascoli e per l’acquisto di attrezzature;

2) contributo di Lire 80.736.000, di cui all’istanza presentata il 24 marzo 1990, per lavori di miglioramento dei pascoli;

3) contributo di Lire 103.344.000 (60.132.000 + 43.212.000), di cui all’istanza del 23 aprile 1988, per la sistemazione di strade interpoderali e per la costruzione di abbeveratoi.

Per i fatti sopra esposti e per l’indebita percezione dei contributi di cui ai numeri 1) e 2) i sunnominati Y e Z sono stati ritenuti colpevoli del reato di truffa e condannati dal Tribunale di Genova, con sentenza n. 23535/98, confermata in appello e passata in giudicato a seguito dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alla pena della reclusione di un anno e sei mesi ciascuno, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di lire 30.000.000 (trenta milioni).

Con la stessa sentenza il tribunale ha anche dichiarato di non doversi procedere in relazione alle residue imputazioni, tra cui quella di cui al n.3),per intervenuta prescrizione.

Con memoria depositata in data 23 febbraio 2012 Y X si è costituito in giudizio deducendo:

– il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, essendo l’azione intrapresa dalla Procura finalizzata alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 del codice civile, e non avendo il convenuto mai intrattenuto alcun rapporto di impiego o di servizio con la P.A.;

– la violazione del divieto del “ne bis in idem”, avendo la Comunità Montana già promosso davanti al Tribunale di Genova il giudizio civile per la restituzione della somma di euro 274.460,69 complessivamente erogata al Y, oltre gli interessi ed il risarcimento del danno, con conseguente carenza dell’interesse della Procura contabile all’azione risarcitoria;

– la prescrizione dell’azione di responsabilità erariale, stante l’inidoneità dell’azione civile esercitata in sede penale ad interrompere il termine prescrizionale relativo agli illeciti contestati commessi negli anni 1989 e 1991;

– l’errata quantificazione dei contributi erogati;

– la sussistenza di vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione e dalla Comunità locale, derivanti dall’effettiva realizzazione di parte delle opere finanziate con i contributi pubblici, nonché la possibilità del Y, in qualità di imprenditore agricolo, di essere destinatario in proprio dei finanziamenti richiesti, anche se in misura inferiore, elementi dei quali, secondo il convenuto, occorrerebbe tenere conto nella quantificazione del danno da risarcire o delle somme da restituire.

Il Y ha chiesto, infine, la riduzione dell’addebito ex art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, in considerazione dell’apporto causale di altri soggetti non citati.

Nelle more del giudizio il convenuto ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 367 del c.p.c. per la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione.

Con memoria difensiva depositata in data 22 febbraio 2012 si è costituito in giudizio anche W. Z deducendo:

– l’insussistenza del danno erariale in capo alla Comunità Montana dell’Alta Valtrebbia, trattandosi di erogazioni provenienti dalla Regione Liguria ed in parte dalla Comunità Europea ed essendo il ruolo della Comunità Montana limitato allo svolgimento di mere funzioni amministrative;

– la carenza di attività istruttoria, circoscritta al richiamo della sentenza penale, senza alcuna verifica da parte della Procura contabile delle somme effettivamente liquidate dalla Comunità Montana. A tal proposito la difesa del Z, con riferimento al contributo di lire 178.334.759, ha evidenziato l’inesistenza di due delle tre delibere con le quali sarebbe stato disposto il relativo pagamento, e precisamente la n. 2 del 21.1.1991 e la n. 260 del 27.11.1991, mentre, per quanto attiene al contributo di lire 80.736.000, ha eccepito che la delibera n. 289 del 23.11.1991 della Comunità Montana costituisce soltanto un impegno di spesa e non prova l’effettiva erogazione del finanziamento. Con riferimento, infine, agli ulteriori contributi di lire 60.132.000 e di lire 43.212.000, finalizzati alla costruzione di strade interpoderali, il convenuto ha dedotto la mancanza dei relativi mandati di pagamento ed eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, trattandosi di somme divenute esigibili già con la sentenza di primo grado, non appellata sul punto.

Nell’odierna udienza l’avv. Piciocchi e l’avv. Barra hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive di cui alle memorie di costituzione, integralmente richiamate.

Il P.M., nel riportarsi alle argomentazioni di cui all’atto di citazione, ha oralmente controdedotto:

– la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, essendosi il privato inserito in un programma della P.A. erogatrice del finanziamento;

– l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, essendo stata quest’ultima interrotta dalla costituzione di parte civile della Comunità Montana nel processo penale a carico dei convenuti e, successivamente, dalla costituzione in mora contenuta negli inviti a dedurre, tempestivamente notificati dalla stessa Procura;

– l’esistenza della prova del danno, risultante dalla sentenza penale di condanna che ha accertato l’indebita percezione dei contributi in questione da parte del Y, con la complicità del Z.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Manifestamente infondata appare l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti formulata dal convenuto Y.

1.2 Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa per danno erariale, deve ritenersi irrilevante, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la qualità del soggetto, pubblico o privato, e il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo lo stesso consistere indifferentemente in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.

In particolare, secondo la Cassazione (Sezioni Unite, ordinanza 1° marzo 2006, n. 4511), sussiste responsabilità amministrativa anche nelle ipotesi di danno recato alla P.A. da un soggetto privato che riceve indebitamente finanziamenti pubblici, in quanto “in tal caso sussiste (. . .) un rapporto di servizio tra quest’ultimo e l’amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse dell’amministrazione, un’attività o un servizio pubblico; in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell’organizzazione funzionale della stessa.” Conseguentemente, ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile“.

Analoghi principi sono stati espressi dalle medesime Sezioni Unite nelle sentenze n. 22513 del 20.10.2006 (sempre in fattispecie di erogazione di contributi pubblici a privati), e n. 14825/2008, nonchè nell’ordinanza n. 5019 del 3.3.2010, nella sentenza n. 9966del 27 aprile 2010 e nella recente n. 10062 del 9 maggio 2011.

1.3 Nel caso di specie, al Y viene imputata l’indebita percezione di contributi pubblici per la sistemazione di strade interpoderali e per la realizzazione di attività nell’ambito di un programma comunitario finalizzato al miglioramento dell’agricoltura.

Come si legge nella delibera della Giunta regionale della Liguria n. 2278 assunta nella seduta del 18 maggio 1989, i fondi richiesti ed erogati di cui ai punti 1) e 2) in premessa, erano relativi al programma comunitario P.I.M. Liguria (che conteneva un sottoprogramma specificamente destinato alla valorizzazione delle zone montane depresse e dell’agricoltura) di cui al Regolamento CEE n. 2088/85, approvato dalla Commissione in data 13 giugno 1988, la cui attuazione risulta disciplinata dalle leggi regionali n. 20 del 1987 e n. 73 del 1988.

Dalla citata delibera della Giunta regionale risulta che l’obiettivo della misura “è quello di contrastare l’abbandono delle zone interne mediante interventi atti a stimolare le potenzialità economiche esistenti nel comparto zootecnico, accrescendo la produttività e la qualità degli allevamenti tramite contributi volti a:

1)costruzione, ammodernamento ed ampliamento di stalle e ricoveri;

2)acquisto di attrezzature e macchinari per raccolta, condizionamento e conservazione dei foraggi;

3)miglioramento dei prati, pascoli e prati-pascoli;

4)premi per il mantenimento di vacche da carne;

5)premi per produzione di vitelli da carne ed incroci con razze da carne”.

Nessun dubbio sussiste, pertanto, sul fatto che con la concessione dei contributi in questione, configurabili quali apporti di capitale per il raggiungimento di finalità pubblicamente rilevanti, il destinatario privato sia stato chiamato a partecipare alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione diretto al sostegno ed allo sviluppo delle attività agricole nel territorio, cosicché ove le sue scelte abbiano inciso negativamente sulla realizzazione di detto programma, come sostenuto nell’ipotesi di cui è causa dalla Procura attrice, con uno sviamento dalle finalità perseguite dal legislatore, viene a realizzarsi un danno per l’ente pubblico di cui lo stesso destinatario dei contributi deve essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice contabile.

Stante la manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione di questo giudice, deve respingersi anche l’istanza di sospensione del processo presentata dal Y ex art. 367 del c.p.c. con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

2. Parimenti infondata deve ritenersi l’eccezione del Y secondo cui l’azione di responsabilità sarebbe esercitata dalla Procura contabile in violazione del principio del “ne bis in idem”.

2.1 La condanna generica al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione costituitasi parte civile nel procedimento penale non è, infatti, preclusiva di una successiva ed autonoma azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile (Corte dei conti Sez. III 29 gennaio 2001 n. 21/A e Sez. I 17 giugno 2002 n. 195/A), né la pendenza di un giudizio civile per risarcimento del danno subito dall’amministrazione impedisce l’esercizio dell’azione di responsabilità, trattandosi di azioni che, pur accomunate dall’unicità del diritto risarcitorio fatto valere, sono caratterizzate da natura, causa petendi ed identità soggettiva del tutto diversi (SS.RR. 8 gennaio 1997 n. 3/A Sez. II 7 dicembre 1999 n. 319/A). L’unico limite è in tali ipotesi rappresentato dal fatto che non potendo i convenuti essere chiamati a risarcire più volte lo stesso danno, nella esecuzione della sentenza del giudice contabile deve tenersi conto di quanto eventualmente già recuperato in sede civile.

3. Infondata risulta, altresì, l’eccezione relativa alla intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità erariale, sostenuta dalla difesa del Y sulla base degli assunti che i fatti produttivi di danno non sono da ritenersi dolosamente occultati, che la costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel processo penale non sarebbe atto idoneo a interrompere la prescrizione e che ugualmente inidonei a tal fine sarebbero anche gli inviti a dedurre, individuandosi nell’atto di citazione il primo atto interruttivo della prescrizione dell’azione del P.M. contabile.

3.1 Con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione, è sufficiente rilevare che nella fattispecie in esame assume rilevanza la connotazione dolosa del danno, con conseguente identificazione del dies a quo nel momento della scoperta del fatto dannoso, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di specie, infatti, la scoperta del fatto dannoso, a causa di un impedito efficace controllo, conseguente alla partecipazione all’attività illecita del funzionario dell’ente che avrebbe dovuto vigilare sulla regolarità del procedimento di erogazione dei contributi (Z) e all’intenzionale occultamento della situazione lesiva da parte di entrambi i convenuti, è emersa solo in sede di accertamenti da parte del giudice penale. Di conseguenza, il dies a quo della prescrizione va fissato alla data del provvedimento di rinvio a giudizio dei convenuti da parte del G.I.P. (e cioè alla data del 16 novembre 1996), atto dal quale erano in larga parte desumibili i fatti causativi del danno, essendo venuto meno l’occultamento doloso sottostante allo svolgimento dell’attività posta in essere dai due convenuti (Sez. Terza Centrale sentenza n. 672/2005).

3.2 Quanto all’efficacia interruttiva della costituzione di parte civile dell’Amministrazione anche ai fini dell’azione di responsabilità amministrativa, si osserva che è prevalente l’orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dal Collegio, secondo il quale quando vi sia identità tra convenuti nel giudizio contabile ed imputati nel processo penale, la costituzione di parte civile dell’amministrazione in quest’ultimo giudizio comporta l’interruzione del corso della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa. Attesa la già evidenziata unicità del diritto risarcitorio fatto valere dinanzi al giudice penale direttamente dall’amministrazione e dinanzi al giudice contabile dal P.M., e tenuto conto dell’assorbente considerazione che titolare di tale diritto è comunque l’Erario, nella sua unitarietà, nulla osta, infatti, sotto il profilo giuridico, a che il titolare dell’azione contabile possa avvantaggiarsi, ai fini del suo esercizio, di atti interruttivi del medesimo credito posti in essere dall’Amministrazione creditrice (cfr. in termini, ex multis Corte dei conti Sez. I centrale sentenza n. 429/2008/A).

3.3 Per quanto attiene alla durata dell’effetto interruttivo, in adesione alla costante e consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivi per discostarsi, si ritiene che “l’effetto interruttivo perduri per tutto il periodo di tempo durante il quale opera la causa di interruzione” (Sez. Riunite 25 novembre 2004 n. 8/2004/QM), ai sensi degli articoli 2943 – 2945 del cod. civ. Infondata si appalesa, pertanto, l’eccezione del convenuto secondo cui tale interruzione avrebbe solamente effetti istantanei e non permanenti.

3.4 Ulteriore effetto interruttivo è da ricondurre, infine, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, alla notifica dell’invito a fornire deduzioni ed eventuali documenti ex art. 5 del D.L. 453/1993, convertito nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. L’ordinamento giuridico, nell’ipotesi di responsabilità patrimoniale di soggetti legati da rapporto di servizio con la P.A. per danni arrecati a quest’ultima nell’esercizio o in relazione all’esercizio delle funzioni ad essi affidate, attribuisce, infatti, al P.M. contabile una legittimazione generale alla tutela della finanza pubblica mediante il conferimento allo stesso organo dello “ius postulandi”. In tale contesto negare al P.M. la possibilità di porre in essere atti di costituzione in mora significherebbe precludergli, incomprensibilmente, l’attivazione di strumenti extra-processuali finalizzati a consentire uno spontaneo ristoro della lesione subita, senza la necessità di ricorso al giudice.

Il P.M. contabile deve, pertanto, ritenersi legittimato autonomamente a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili di danni erariali e, conseguentemente, l’invito a dedurre formulato ai sensi del citato art. 5 del D.L. 453/1993, laddove dotato, come nel caso in esame, di tutti gli elementi idonei al fine, può validamente costituire in mora il destinatario, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. (cfr. Corte conti SS.RR. n. 14 del 29 novembre 2000).

3.5 Applicando i succitati canoni ermeneutici deve, conclusivamente, escludersi l’intervenuta maturazione della prescrizione del credito erariale.

L’emersione del danno dolosamente occultato, infatti, è avvenuta nel novembre del 1996, con il rinvio a giudizio dei due convenuti disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova. Nello stesso anno si è perfezionata la costituzione di parte civile nel processo penale della Comunità Montana Alta Val Trebbia, dando luogo ad un effetto interruttivo della prescrizione protrattosi sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna dei convenuti (pronuncia della Corte di Cassazione del 26 maggio 2006, depositata il 4 ottobre 2006). Il corso della prescrizione è stato ulteriormente interrotto dalla notifica degli inviti a fornire deduzioni e documenti ex art. 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (in data 3 maggio 2011 al Y e in data 13 maggio 2011 al Z) e dal successivo atto di citazione notificato in data 22 novembre 2011 al Y ed al Z.

Dalla indicata sequenza temporale è agevolmente desumibile la tempestività dell’esercizio dell’azione del P.M. contabile.

4. Il superamento delle eccezioni preliminari, consente ora al Collegio il passaggio all’esame del merito della contestata responsabilità.

4.1 Secondo quanto esposto dalla Procura attrice, il Y, in qualità di presidente del “Consorzio rurale di Caprile”, avrebbe percepito illegittimamente dalla Comunità Montana Alta Valtrebbia, contributi per un totale di 187.171,60 euro, con la complicità del Z, funzionario di detta Comunità,incaricato dell’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’erogazione dei benefici richiesti.

Con riferimento a tali fattispecie di danno, i convenuti hanno preliminarmente eccepito la mancanza della prova dell’avvenuta erogazione dei contributi di che trattasi.

L’eccezione non è fondata.

Il Collegio rileva a tal proposito anzitutto che l’erogazione delle somme in questione, quale elemento costitutivo del fatto – reato, è stata accertata dal giudice penale che ha, infatti, condannato i due convenuti con sentenza passata in giudicato.

Dalla sentenza del Tribunale penale di Genova risulta addirittura accertato il pagamento effettivo del contributo (pag. 10 della sentenza, dichiarazione in udienza del teste Rezzano), nell’intero importo ammesso di lire 341.000.000.

Avendo detta sentenza efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651 del c.p.p., quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e all’affermazione che gli imputati lo hanno commesso, anche nel giudizio per le restituzioni e il risarcimento del danno, l’avvenuta erogazione al Y dei contributi in questione non necessita di ulteriore attività probatoria in questa sede da parte del P.M.

In ogni caso, detta erogazione emerge anche da un tabulato relativo alla scheda di monitoraggio del P.I.M. Liguria – Misura 1.01 – Zootecnia, allegato agli atti di causa e sottoscritto dallo stesso Z, responsabile della compilazione. Dal documento in questione risulta, infatti, che al 30 settembre 1993 era stato liquidato al Consorzio Caprile di Propata un importo complessivo di lire 164.649.759, importo che risulta incrementato a lire 178.334.759 al 31 dicembre 1993.

4.2 Come risulta dagli atti di causa, i contributi de quibus sono stati percepiti dal Y illegittimamente.

Nella citata delibera della Giunta regionale ligure, l’erogazione di detti contributi era, infatti, prevista in misura diversa (il contributo copriva una percentuale della spesa ammissibile pari al 55% per le stalle, magazzini e simili, al 75% per il miglioramento dei pascoli, e al 50% per i macchinari) e crescente a seconda che si trattasse di azienda singola o associata, o di cooperativa avente quale unico oggetto la gestione di un’azienda agricola i cui soci fossero tutti imprenditori agricoli a titolo principale (in tal caso era prevista l’erogazione del contributo nella misura massima di 450.000 ECU).

Per accedere ai benefici nella misura massima il Y aveva dichiarato (falsamente) che il richiedente Consorzio (considerato come una cooperativa) era formato da trentacinque consorziati, tutti coltivatori diretti che prestavano in azienda 10.500 giornate lavorative.

In realtà, come risulta anche dalla sentenza del giudice penale, il Consorzio rurale di Caprile, di fatto inesistente, era stato costituito in data 11.10.1986 con 10 soci fondatori, rimasti sempre gli stessi, nessuno dei quali poteva essere qualificato imprenditore agricolo a titolo principale: sei di essi erano, infatti, pensionati, tre erano lavoratori dipendenti ed uno gestiva un esercizio commerciale. Nessuno di essi era, quindi, occupato in agricoltura e all’epoca dei fatti di cui si discute, cinque erano anche deceduti.

Il Consorzio non aveva e non aveva mai avuto le caratteristiche richieste dalla legge per potere beneficiare dei contributi in questione, che sono stati, pertanto, illegittimamente percepiti grazie alla complicità del Z, il quale aveva redatto il verbale di accertamento preventivo attestando la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

4.3 I contributi in questione, inoltre, sono stati destinati dal Y a scopi diversi da quelli previsti dalla specifica normativa regionale ed europea, in attuazione della quale erano stati erogati.

Dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova risulta, infatti, che le somme ricevute per la ristrutturazione di sei immobili rustici (detti casoni) “da destinare a ricovero per animali”, sono stati utilizzati dal Y per la ristrutturazione, in difformità rispetto al piano presentato alla Comunità ed alla stessa concessione edilizia, di due di essi, di proprietà del figlio Marco che, tra l’altro, non era neppure socio del Consorzio.

La destinazione d’uso dei “casoni” era, infatti, di stalla, granaio, fienile, ricovero per animali, e a detti scopi gli stessi avrebbero dovuto rimanere destinati anche dopo la ristrutturazione. Nel casone di Caprile, invece, al posto del granaio, erano state ricavate alcune stanze che risultavano ammobiliate ad uso abitazione e nel casone in località Fregia, in cui i lavori erano ancora in corso alla data della verifica delle guardie del Corpo Forestale nel luglio del 1993, erano stati realizzati infissi in metallo, pavimentazione in piastrelle di ceramica ed un bagno al piano terra.

La descrizione dei manufatti evidenzia l’assenza delle strutture indispensabili per il ricovero degli animali (rastrelliere, abbeveratoi etc.) e la previsione di diverse esigenze abitative, con totale stravolgimento della destinazione d’uso e delle finalità per le quali i contributi erano stati erogati.

Nei rimanenti quattro casoni, appartenenti a distinti proprietari della zona, non risultano effettuati lavori di ristrutturazione, essendo alla data dell’accesso delle guardie forestali ancora allo stato di ruderi.

Per quanto attiene ai contributi ricevuti per l’acquisto dei macchinari agricoli, dalla stessa sentenza penale risulta che i macchinari acquistati dal Y a nome del Consorzio erano stati direttamente consegnati dal fornitore in Alessandria, Cascina Badia, sede della ditta Y e Cotella (coniuge del Y) presso la quale gli stessi venivano effettivamente utilizzati. Gli acquisti effettuati con i contributi erogati per il miglioramento del territorio di Caprile, erano stati, pertanto, dirottati dal Y, a fini personali ed in altro ambito regionale.

Con riferimento, infine, ai contributi ottenuti per il miglioramento dei pascoli, nessuna prova relativa alle opere effettuate è stata fornita dal convenuto, che si è limitato ad allegare alcune fotocopie di fotografie pessimamente realizzate ed assolutamente inidonee a dimostrare alcunché e a riportare alcune dichiarazioni testimoniali rese in sede penale da Remigio Angelo, ex sindaco di Propata, che genericamente riferisce (verbale d’udienza per estratto doc. 9) della posa di recinzioni e del miglioramento dei pascoli . . . “dopo l’arrivo del Y”, ma non fa alcun riferimento specifico ad opere realizzate da quest’ultimo con i contributi ricevuti.

4.4 Come precedentemente evidenziato, l’attività truffaldina del Y è stata resa possibile dalla complicità del Z che, in qualità di funzionario della Comunità Montana dell’Alta Valtrebbia incaricato dell’istruttoria delle richieste dei contributi avrebbe dovuto rilevare che il Consorzio non aveva mai svolto una concreta attività, che lo stesso aveva perso la maggior parte dei suoi componenti, che i consorziati ancora in vita non svolgevano alcuna attività di coltivazione e di allevamento, avendo tra l’altro attribuito a vario titolo la disponibilità dei terreni del comprensorio al Y, unico soggetto dedito nella zona all’allevamento del bestiame quale contitolare della relativa azienda familiare e che, infine, nessuno dei consorziati rimasti poteva essere qualificato imprenditore agricolo a titolo principale, come richiesto dalla normativa per l’accesso ai benefici in questione.

Il Z ha, invece, attestato la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la finanziabilità dei progetti presentati dal Y a nome del Consorzio di Caprile, sottoponendo gli stessi alla deliberazione della Giunta, necessaria per l’ammissione ai contributi. In seguito lo stesso Z ha anche attestato l’esecuzione in conformità ai progetti di lavori mai realizzati o realizzati in maniera totalmente difforme e sottoposto all’approvazione dell’organo decisionale i consuntivi per la liquidazione delle relative somme al Y.

Non credibile appare, a tal proposito, la difesa del Z il quale sostiene la propria estraneità agli abusi, a suo dire commessi dal Y in momenti successivi agli accertamenti ed alle verifiche da lui effettuate (in particolare, la realizzazione di alloggi ai piani superiori dei casoni e l’utilizzo dei macchinari ed attrezzature acquistate con i contributi concessi dalla Comunità Montana presso l’azienda dello stesso Y in Alessandria).

Non può, a tal proposito, non convenirsi con il giudice penale il quale ha ritenuto inverosimile ipotizzare che solo successivamente ai controlli effettuati dal Z il Y abbia potuto alterare in modo così essenziale la consistenza e la qualità delle ristrutturazioni effettuate sui due casoni, tra l’altro appartenenti a soggetto estraneo al consorzio. La spesa necessaria alla trasformazione sarebbe stata, infatti, tale da porre in forse l’economicità e l’utilità dell’operazione stessa. Con riferimento ai macchinari, la tesi del Z risulta, invece, smentita dal fatto che questi ultimi erano stati consegnati direttamente ad Alessandria, e pertanto, la loro presenza a Caprile non poteva essere che falsamente attestata.

Le surriferite circostanze sono idonee a provare la piena consapevolezza del Z circa la inesistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per l’erogazione dei benefici e la non rispondenza alla realtà di quanto dallo stesso certificato nell’ambito della doverosa attività di verifica e di controllo a lui demandata. Un tale comportamento non può essere attribuito se non ad una totale concordanza di propositi raggiunta con il Y.

4.5 Deve, pertanto, ritenersi conclusivamente provato:

a) che il Y, con la complicità del Z, ha utilizzato l’entità fittizia Consorzio di Caprile per accedere a contributi a cui non avrebbe avuto diritto;

b) che il detto consorzio è stato utilizzato come schermo dietro il quale vi era il solo Y, unico utilizzatore dei pascoli e dei “casoni” in Caprile di Propata;

c) che quest’ultimo era perfettamente consapevole delle attività truffaldine e dei falsi ideologici perpetrati nei vari momenti dell’iter amministrativo che ha condotto alla liquidazione dei contributi dallo stesso successivamente dirottati a fini personali e dei familiari (società di famiglia e figlio) e, comunque, non utilizzati per le finalità previste dalle norme in attuazione delle quali erano stati erogati.

Per quanto attiene, invece, ai contributi per la sistemazione di strade interpoderali e per la costruzione di abbeveratoi, per complessive lire 103.344.000, con riferimento ai quali i convenuti hanno eccepito la mancanza della prova dell’avvenuta erogazione, il Collegio, rilevato che il pagamento della somma de qua non è stato accertato in sede penale, attesa la dichiarazione di non doversi procedere riguardo al fatto contestato per intervenuta prescrizione, e considerato che agli atti non risulta alcuna documentazione relativa al suddetto pagamento, respinge la domanda di risarcimento del danno in questione avanzata dalla procura.

Per i motivi sopra evidenziati il Collegio ritiene sussistente la responsabilità a titolo di dolo dei convenuti Y e Z per il danno cagionato alla Comunità Montana delle Alti Valli Trebbia e Bisagno nella misura di € 133.798,88 pari al contributo pubblico erogato al Y in attuazione del programma comunitario P.I.M. Liguria e da questi utilizzato per fini diversi da quelli previsti dal programma stesso.

Non avendo il Y dato alcuna dimostrazione degli asseriti vantaggi goduti dall’Amministrazione e dalla Comunità locale per lavori che lo stesso afferma di avere eseguito e risultando, anzi, provato che le uniche opere effettuate hanno riguardato beni appartenenti a lui o ai suoi familiari e che i macchinari acquistati sono stati di fatto utilizzati nel territorio di Comunità diversa da quella agevolata (Alessandria) a vantaggio di aziende di proprietà dello stesso Y, la richiesta di quest’ultimo di riduzione del danno accertato non può accogliersi.

Di detto danno, come sopra quantificato, debbono, pertanto, integralmente rispondere, in relazione al diverso apporto causale, Y X nella misura dell’80% per un ammontare di € 107.039,00 e Z W. nella restante misura del 20% per un ammontare di € 26.759,00, ed entrambi in solido per l’intero.

Alla condanna per la sorte capitale fa seguito quella ulteriore per rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e gravano sui condannati in parti uguali.

P.Q.M.

La Corte di conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, condanna i convenuti Y X e Z W. al risarcimento del danno a favore della Comunità Montana delle Alte Valli Trebbia e Bisagno determinato in € 133.798,88, di cui € 107.039,00 a carico di Y ed € 26.759,00, a carico di Z, ed entrambi in solido per l’intero, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione sino al deposito della sentenza.

Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al pagamento.

Condanna, inoltre, i convenuti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 529,70

(cinquecentoventinove/70).

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 marzo 2012.

L’estensore Il Presidente f.f.

F.to Pietro Maltese F.to Tommaso Salamone

Depositata in Segreteria 14 maggio 2012

Il Direttore della Segreteria

F.to Carla Salamone