Enti locali: un'analisi delle criticità nella gestione dei residui e delle partecipazioni societarie dell'ente locale

NOTA

In questa pronuncia con segnalazione al Consiglio comunale di Rozzano, la Sezione accerta, sulla base dell’esame del questionario compilato dall’Organo di revisione in riferimento al Conto consuntivo 2010 e della successiva attività istruttoria, numerose criticità nella gestione dei residui del bilancio comunale e delle partecipazioni nelle società locali.

Meritano segnalazione i passaggi della deliberazione nei quali il Collegio prende in esame:

-) le criticità legate alla gestione dei residui attivi e passivi rilevabili dal bilancio consuntivo;

-) le carenze motivazionali nella concessione di finanziamenti a società partecipate in luogo del conferimento a capitale, alla luce del differente trattamento delle due fattispecie ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno;

-) l’assunzione di mutui, da parte di società interamente partecipata, gerente servizi pubblici in affidamento diretto, in assenza del previo espletamento di adeguato confronto concorrenziale;

-) la concessione di garanzia fideiussoria a favore di società interamente partecipata non in aderenza a presupposti e limiti posti dall’art. 207 del TUEL;

5) la sensibile perdita d’esercizio registrata da due società interamente partecipate, con rischio di futura incidenza sul valore della quota di partecipazione e, di conseguenza, sul patrimonio.

* * *

Lombardia/408/2012/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente

dott. Giuseppe Zola Consigliere

dott. Massimo Valero Primo Referendario

dott. Alessandro Napoli Referendario

dott.ssa Laura De Rentiis Referendario

dott. Donato Centrone Referendario (relatore)

dott. Francesco Sucameli Referendario

dott. Cristiano Baldi Referendario

dott. Andrea Luberti Referendario

nell’Adunanza del 5 luglio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

In sede di esame della relazione trasmessa dall’Organo di revisione del Comune di Rozzano (MI), relativa al rendiconto 2010, redatta ai sensi dell’articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), sono emerse alcune criticità per le quali è stata avanzata richiesta istruttoria n. 4854 del 04/06/2012, con istanza di fornire delucidazioni e supporti documentali in ordine a:

  1. motivazioni del costante squilibrio di parte corrente registrato nell’ultimo triennio, che raggiunge nel 2010 l’importo di € -4.123.482,09, specificando in particolare le azioni intraprese per attenuarne l’incidenza sugli attuali e futuri equilibri di bilancio;
  2. saldo fra entrate accertate (€4.657.366,90) e spese impegnate (€510.548,75) aventi carattere non ripetitivo, specificando, ai fini dell’incidenza anche futura sul risultato d’amministrazione (€ 2.164.540,35), se analogo risultato si è registrato nell’esercizio 2011 o, in assenza, come sia stato mantenuto l’equilibrio di bilancio;
  3. motivi per i quali si registrano mancate riscossioni, con conseguente formazione di residui al 31/12/2010, relativamente alle entrate derivanti da contributi per permesso di costruire (€ 1.018.688,64) e sanzioni amministrative per violazione codice della strada (€ 107.335,86), anche ai fini dell’incidenza sul conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità;
  4. residui attivi risultanti alla data del 31/12/2010 (€ 36.517.169,97), in particolare di quelli iscritti al Titoli IV, relativi agli esercizi anteriori al 2006 (€ 14.281.311,89), allegando elenco analitico e precisando, oltre al titolo giuridico ed alle ragioni che ne hanno impedito la riscossione, ogni elemento utile ad accertare la reale esigibilità dei crediti, considerata la loro incidenza sull’effettività dell’avanzo di amministrazione;
  5. sensibile ammontare di residui passivi, pari a € 44.994.429,24 in particolare di quelli derivanti dal Titolo II relativi ad esercizi anteriori al 2006 (€ 15.282.308,25), fornendo elenco dettagliato e specificando se dovuti a mancato avvio o completamento delle opere programmate e/o a ritardo nei pagamenti degli stati d’avanzamento lavori;
  6. notevole discrasia fra riscossioni (pari a 4.039.981,19 euro) e pagamenti (pari a 3.474.358,64 euro), riportati nella tabella sui “servizi per conto terzi” (1.11), tenendo conto che, come previsto dall’art. 168 TUEL, e confermato dai principi contabili redatti dall’Osservatorio del Ministero dell’Interno, le entrate e spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e contabile;
  7. motivazioni dei debiti contratti da due società partecipate verso l’ente locale (€ 4.342.228,00 da parte della società A.M.A. spa, azienda multiservizi ambientali, ed € 3.300.243,00 da parte della società A.P.I. srl, azienda per il patrimonio immobiliare), specificando se i relativi crediti siano stati successivamente riscossi e/o quali siano le iniziative intraprese a tal fine da parte dell’Ente locale (Sez. II punto 2.1 del questionario);
  8. rapporti finanziari tra l’Ente locale e l’organismo partecipato A.P.I. srl, azienda per il patrimonio immobiliare”, con particolare riferimento alla fideiussione rilasciata dal primo in favore del secondo per l’importo di 781.392,00 euro (Sez. II punto 2.1 del questionario);
  9. spesa di € 3.304.850,53 effettuata a favore di “A.P.I., azienda per il patrimonio immobiliare di Rozzano srl”, motivata come “contratto di servizi” a fronte di una parallela erogazione, sempre per contratto di servizio, di un valore nettamente inferiore (€ 676.464,00);
  10. principali ragioni determinanti la perdita di esercizio registrata dalle società partecipate “A.M.A. azienda multiservizi ambientali spa” ed “A.P.I., azienda per il patrimonio immobiliare srl “, precisando i rischi di impatto sul patrimonio dell’ente locale socio.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune, con nota prot. n. 28362 del 19/06/2012, ha fornito i dovuti chiarimenti e integrazioni documentali, che hanno portato all’archiviazione dei rilievi di cui ai punti I, II, III, VI, VII e IX. Con riferimento ai restanti punti IV, V, VII, VIII e X per i quali, anche dopo le delucidazioni fornite dall’Organo di revisione, è emersa la necessità di approfondimenti in sede collegiale, come da proposta di deferimento del 25 giugno 2012 al Presidente della Sezione, si è riscontrato quanto segue.

Gestione dei residui attivi e passivi, in particolare di quelli iscritti al Titolo IV delle Entrate e al Titolo II delle Spese

Nel dettagliato elenco pervenuto si precisa che, fra i residui attivi, sono iscritte le entrate per oneri e contributi dovuti in attuazione di Piani integrati di intervento (e pari importo trova corrispondenza nella spesa). Con l’esercizio 2011 poiché le opere sono state realizzate, a scomputo del contributo, direttamente dai privati, la somma di € 11.691.042,80 è stata stralciata sia fra i residui attivi che fra quelli passivi.

Le entrate iscritte a residuo al 31/12/2011 riguardano pertanto:

– contributi da Regione per realizzazione opere di viabilità (€ 1.067.358,98). La Regione rimborsa in base allo stato d’avanzamento dei lavori. Si tratta di opere in corso di realizzazione, sebbene con alcuni ritardi di natura tecnica;

– contributi da Regione per la realizzazione di una residenza per disabili (€ 925.692,84). Il ritardo nella realizzazione dell’opera ha posticipato l’incasso della somma;

– oneri di urbanizzazione e contributi aggiuntivi in attuazione di Piani integrati di intervento (€ 332.969,45) le cui opere sono ancora in attesa di realizzazione (e, pertanto, a residuo anche fra le spese).

Nella successiva memoria del 03/07/2012 il Sindaco ha precisato che

– i residui attivi in conto capitale (Titolo IV) si sono ridotti a € 10.184.478,83;

– i residui passivi in conto capitale (Titolo II) si sono ridotti a € 14.693.982,81.

Debiti di società partecipate verso il Comune

La risposta elenca gli atti in base ai quali sono disciplinati i rapporti con la società partecipata AMA spa (il cui bilancio al 31/12/2010 evidenzierebbe un debito di € 4.342.228 verso il Comune). Le convenzioni prevedono, in particolare, il rimborso delle spese generali sostenute dal Comune a favore della società per i servizi esternalizzati, il personale comandato ed i canoni di locazione delle strutture. Inoltre, a decorrere dal 2010, il Comune ha riconosciuto la natura tributaria della TIA (Corte costituzionale n. 238/2009) e, pertanto, la società incassa la tassa e la riversa al Comune periodicamente (generando continuamente un rapporto di debito).

Nella memoria del 03/07/2012 il Comune specifica che i debiti al 31/12/2010 ammontano ad € 4.342.277,60 e si riferiscono:

– per € 1.743.410,46 a debiti di natura commerciale;

– per € 2.598.777,14 ad incassi TIA per conto del Comune.

La differenza rispetto ai residui attivi risultanti al 31/12/2010 (pari ad € 1.635.862,21) sarebbe dovuta al fatto che alcune poste sono state contabilizzate nel 2011 (stante la diversa natura delle due contabilità, una di carattere finanziario, l’altra economica).

Contemporaneamente il Comune è debitore nei confronti di AMA spa, in forza di contratti di servizio, per € 5.067.327,67 che, periodicamente, vengono riscossi o compensati.

Anche il debito della società API srl (€ 3.300.243,00) riguarda, per una parte (circa € 300.000), il rimborso delle spese per il personale comandato e per le utenze.

In gran parte, invece, deriva dall’obbligo di restituzione al Comune di due “prestiti soci”, il primo pari ad 1 milione di euro, erogato nel 2006, ed il secondo, pari a 2 milioni di euro, erogato nel 2010. Il piano di rimborso è stato disciplinato dalla delibera di Giunta n. 112 del 16/06/2010 compatibilmente con l’ammortamento del mutuo richiesto dalla stessa società API srl al sistema bancario per l’estensione della rete di teleriscaldamento (punto successivo), cioè entro il 2029 (con decorrenza delle rate dal 01/01/2013).

Il Collegio riferisce poi che, per le altre partite di debito al 31/10/2010 (circa 300.000 euro), il Comune sta concordando un piano di rientro. La risposta non precisa quanta parte sia stata riscossa nel corso del 2011 o in seguito.

Fideiussione rilasciata a favore della società API srl per la realizzazione della rete di teleriscaldamento e rapporti fra la predetta garanzia ed i mutui contratti dalla società

Nella risposta istruttoria del 19/06/2012 si precisa che la fideiussione di € 781.392 è stata rilasciata a favore della società API srl per la realizzazione della rete di teleriscaldamento. Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 14/04/2009 il Comune ha rilasciato tale garanzia, nei limiti degli artt. 204 e 207 del TUEL, a copertura del pagamento delle rate d’ammortamento di un mutuo, poi sottoscritto dalla società nel corso del 2010.

La memoria del 03/07/2012 precisa che il rimborso del predetto finanziamento, contratto dalla società API srl con la Cassa Depositi e Prestiti e l’istituto bancario Montepaschi di Siena, è assicurato dai proventi della rete di teleriscaldamento.

Il mutuo, erogato nel 2010, è pari ad € 40.000.000 per la linea base e ad € 5.000.000 per la linea IVA. In attesa della sottoscrizione del contratto di finanziamento globale è stato anche concesso, nel 2009, sempre dai due istituti bancari, un prefinanziamento di € 4.000.000 poi estinto alla stipulazione di quello globale.

La risposta precisa che la garanzia fideiussoria prestata dall’Ente, pari a € 781.392, è relativa al solo prestito globale ed è stata concessa a garanzia del:

1) pagamento degli eventuali maggiori costi a carico di API srl necessari per la realizzazione dell’intervento di estensione del teleriscaldamento, qualora il mancato pagamento possa pregiudicare l’ultimazione dell’opera a regola d’arte, in misura comunque non superiore ad un quinto dell’importo del contratto originario;

2) pagamento da parte di API delle rate di finanziamento del prestito globale sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione delle centrali e della rete di teleriscaldamento.

La memoria allega il contratto di finanziamento ed il business plan dell’opera.

Perdite d’esercizio registrate nel 2010 dalle società partecipate AMA spa ed API srl ed eventuale impatto sul valore della partecipazione detenuta dal Comune

Il Collegio dei revisori, nella risposta istruttoria, ha inviato i bilanci 2010 delle società AMA spa ed API srl, nonché i verbali di approvazione del Consiglio d’amministrazione, senza esplicitare, come richiesto, le principali cause alla base delle registrate perdite d’esercizio.

Ha comunicato, tuttavia, che:

– l’approvazione del bilancio 2011 della società API srl evidenzia un utile;

– l’assemblea della società AMA spa è convocata per l’approvazione del bilancio il 29/06/2012 e che si forniranno i dati appena disponibili.

Nella memoria del 03/07/2010 il Comune ha allegato due note esplicative, predisposte dalle società AMA spa e API srl, nonché il bilancio d’esercizio 2011 della società AMA spa (che registra un utile d’esercizio pari ad € 77.447).

Per la società AMA spa, la nota del 03/07/2012, a firma del presidente della società, ripercorre le principali cause alla base della perdita d’esercizio registrata nel 2010 (pari a € 1.682.491, di cui € 302.673 riconducibili alla gestione caratteristica). Espone inoltre i risultati conseguiti nel 2011, con ritorno all’utile d’esercizio, e le prospettive per il 2012.

Per la società API srl, la nota del 03/07/2012, riassume anch’essa le principali cause della perdita d’esercizio registrata nel 2010 (pari ad € 2.181.415), derivante in particolare dalla riduzione dei lavori commissionati dal Comune per manutenzioni ordinarie e straordinarie. A seguito di provvedimenti d’intervento sui costi, l’esercizio 2011 presenta un utile di € 8.151.

All’adunanza della Sezione del 5 luglio 2012 sono intervenuti, in rappresentanza del Comune, il Dirigente dott. Luigi Miglio ed il funzionario dott.sa Teresa Leggieri, nonché, per le società AMA Rozzano s.p.a. ed API s.r.l., i dott.ri Vito Ancora ed Eugenio Valla.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica del rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Proseguendo in un disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda della Costituzione con la legge 5 giugno 2003, n. 131 che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile di garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell’interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

Ha affidato, quindi, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di vigilare sul rispetto della normativa relativa al Patto di stabilità, con lo specifico compito di indirizzare alle Amministrazioni interessate apposite e specifiche segnalazioni in modo che ciascuna di esse possa assumere, nella sua autonomia e nel rispetto dei vincoli di solidarietà con le altre entità che costituiscono la Repubblica, ogni più opportuna decisione.

La verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell’autonomia degli enti ma, nel solco della funzione collaborativa della funzione di controllo, è diretta, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune, sia nell’interesse dell’ente amministrato che della più vasta Comunità cui l’ente appartiene.

Gestione dei residui attivi e passivi, in particolare di quelli iscritti al Titolo IV dell’Entrata ed al Titolo II della spesa

L’esame della relazione relativa al rendiconto dell’esercizio 2010 ha messo in luce la presenza residui attivi piuttosto elevati (€ 36.517.169,97), in particolare derivanti da accertamenti iscritti al Titolo IV (€ 24.357.492,87), potenzialmente incidenti sulla veridicità del risultato di amministrazione (pari ad € 2.164.540,35).

Inoltre la sensibile percentuale di accertamenti iscritti ai Titoli I e III, ma non riscossi (rispettivamente circa il 30%, per complessivi € 5.103.810, e circa il 50% per complessivi € 3.018.969,65) ha suscitato perplessità, anche alla luce della potenziale incidenza sul conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità (in cui, come noto, per le entrate correnti rilevano i meri accertamenti, a prescindere dall’avvenuta riscossione). Nel corso dell’istruttoria l’organo di revisione ha fornito adeguati chiarimenti su quest’ultimo punto.

Come riferito, gran parte dei residui attivi iscritti al Titolo IV attengono ad entrate per oneri e contributi di urbanizzazione in attuazione di Programmi integrati di intervento (c.d. PII), in corrispondenza dei quali pari importo è presente fra i residui passivi. Con l’esercizio 2011, poiché le opere sono state realizzate direttamente dai privati, a scomputo dei contributi dovuti, la somma di € 11.691.042,80 è stata stralciata sia fra i residui attivi che fra quelli passivi.

La risposta istruttoria non fornisce chiarimenti circa, invece, le principali motivazioni alla base della mole di residui passivi di Titolo II (pari ad € 29.699.799,52 di cui € 15.282.308,25 anteriori al 2006).

Con la successiva memoria pre adunanza del 03/07/2012 il Sindaco ha precisato che

a) i residui attivi in conto capitale (Titolo IV) si sono ridotti a € 10.184.478,83.

Tuttavia, tenendo conto che questi ultimi, al 31/12/2010, ammontavano a € 24.357.492,87 e che, da precedente risposta, ne sono stati eliminati circa 11 milioni, residuerebbe una differenza di 3 milioni di euro che il Comune non specifica se sia stata incassata o eliminata.

b) i residui passivi in conto capitale (Titolo II) si sono ridotti a € 14.693.982,81.

Tenendo conto che questi ultimi, al 31/12/2010, ammontavano a € 29.699.799,52 e che, come detto, ne sono stati eliminati circa 11 milioni, residuerebbe una differenza di circa 4 milioni di euro che il Comune non specifica se sia stata pagata o eliminata.

La risposta istruttoria e la memoria non precisano, inoltre, se parte dell’avanzo d’amministrazione (registrato al 31/12/2010 nella congrua cifra di € 2.164.540,35) sia stato vincolato a garanzia di eventuali minori riscossioni.

In generale, la materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.

La natura finanziaria dei predetti bilanci e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa siano analiticamente disciplinate con una normativa che prevede vari passaggi prima del completamento di ciascuna fase, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell’esercizio nel quale sono state avviate.

Gli effetti di tali operazioni si proiettano pertanto necessariamente sugli esercizi successivi e, come tali, devono risultare nelle relative scritture contabili e, pertanto, in primo luogo, nel bilancio dell’esercizio successivo dell’ente quali residui, sia attivi (inerenti le riscossioni) che passivi (inerenti i pagamenti). Nella maggior parte dei casi la procedura si completa nell’esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell’ente sino a che il procedimento di entrata o di spesa non si conclude. Tuttavia, come in sede di redazione del bilancio, anche in questo caso occorre informare il mantenimento dell’iscrizione al generale principio di prudenza e, con specifico riferimento ai residui attivi, possono essere mantenuti solo le entrate accertate per le quali permanga un effettivo titolo giuridico che costituisca l’ente territoriale creditore della relativa entrata.

L’osservanza di tali principi contabili, trasfusi in alcuni casi in precise disposizioni del TUEL, assume naturale rilevanza posto che i residui formati al 31/12 di ogni esercizio (oltre a quelli trasportati dagli esercizi precedenti) concorrono a formare il “risultato di amministrazione” che l’ente, una volta accertato definitivamente in sede di rendiconto, può applicare al bilancio dell’esercizio successivo (e come tale utilizzare a fini di copertura delle spese). Pertanto, soprattutto in relazione ai residui attivi (entrate che l’ente ha accertato, ma non incassato), si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che si ha la ragionevole certezza di incassare, proprio al fine di evitare che una sovrastima delle entrate da residui (o meglio, del risultato d’amministrazione che il saldo fra cassa, residui attivi e passivi, determina) possa creare una solo fittizia copertura delle spese con conseguente successiva emersione di passività non programmate.

A questo proposito è bene mettere in luce che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente deve procedere all’operazione di riaccertamento che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell’ente (art. 228, comma 3 del TUEL).

Il mantenimento di residui attivi non esigibili nel sistema del bilancio finanziario incide sull’attendibilità del risultato di amministrazione, con potenziale formazione di un avanzo di amministrazione non veritiero (art. 187 del TUEL). Posto che quest’ultimo proietta i suoi effetti negli esercizi successivi appare chiaro che le voci che lo compongono devono essere costantemente verificate ed è, pertanto, necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili (la riscossione dei quali presenti appunto un ragionevole grado di certezza).

Le risposte istruttorie non riportano spiegazioni, in particolare, circa la mole dei residui passivi che, al 31/12/2010, risultano pari ad € 44.994.429,24 di cui € 29.699.799,52 riferiti al Titolo II, cioè a spese in conto capitale. Il Comune accorpa le spiegazioni relative ai residui attivi e passivi, oggetto invece di due distinte richieste istruttorie.

L’unico chiarimento attiene alla riduzione registrata nel corso del 2011 in virtù, prevalentemente, di radiazioni (€ 11.691.042,80) e, per la rimanente parte (circa 4 milioni di euro), di cause non specificate.

Come previsto dal d.lgs. 267/2000, e ribadito dai Principi contabili redatti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, la verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, in forza delle disposizioni del TUEL (cfr. art. 183), deve essere eseguita annualmente, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in parte, delle poste impegnate giuridicamente o contabilmente negli anni precedenti e riportate a residuo.

Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni debitorie effettive o mantenute contabilmente a termini dell’ordinamento finanziario e contabile ed all’eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti e di quelli per i quali possono essere svincolate le risorse per la successiva riconversione.

Operazioni di riaccertamento dei residui passivi la cui competenza è attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti di spesa attribuiti alla propria attività gestionale, con il coordinamento del responsabile del servizio economico e finanziario.

Quanto sopra con la finalità di rendere maggiormente chiaro e leggibile il bilancio, permettere di distinguere i residui derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (per le quali sussiste un debito a carico dell’Ente) dai residui impropri (o di stanziamento) discendenti da alcuni impegni di spesa in conto capitale o correlati ad entrate vincolate (entrate derivanti da mutui concessi da istituti di credito, dall’emissione di prestiti e obbligazioni, da trasferimenti finalizzati o aventi destinazione vincolata per legge), non necessariamente correlati alla presenza di un debito, in senso civilistico, a carico dell’Ente.

Appare evidente, infatti, il diverso grado di rigidità che i due tipi di “impegni” comportano per il bilancio, con la necessità di procedere al costante riaccertamento in modo da poter eventualmente liberare risorse da rimettere alle decisioni di allocazione da parte del decisore politico (in sede di successivo bilancio di previsione).

Debiti di società partecipate verso il Comune

L’attività istruttoria ha permesso di chiarire le motivazioni dei debiti sussistenti, al 31/12/2010, in capo alla società AMA spa.

Maggiori approfondimenti merita, invece, il debito verso il Comune presente in capo alla società API srl (€ 3.300.243,00). Come esposto riguarda, per una parte (circa € 300.000), il rimborso delle spese per il personale comandato e per le utenze di alcune strutture, crediti per i quali sarebbe stato concordato un piano di rientro progressivo (non si specifica se vi sono state riscossioni nel corso del 2011 o in seguito).

La maggior parte (3 milioni di euro), invece, attiene a due “finanziamenti soci” (art. 2647 cod. civ.), il primo di 1 milione di euro erogato nel 2006 ed il secondo di 2 milioni di euro, erogato nel 2010 (delibera di Consiglio n. 40 del 26/10/2009 e determina dirigenziale n. 291 del 09/02/2010), la cui restituzione è stata disciplinata dal piano di rimborso approvato con delibera di Giunta n. 112 del 16/06/2010.

Quest’ultima mette in parallelo la predetta restituzione con l’ammortamento di un mutuo, richiesto dalla stessa società API srl al sistema bancario, per l’estensione della rete di teleriscaldamento (punto successivo della presente Delibera). In sostanza il piano di rimborso prevede il pagamento delle rate a decorrere dal 2013, con estinzione nel 2029.

Fino ad oggi, pertanto, la società non ha restituito nulla dei due prestiti ricevuti, nemmeno di quello concesso nel 2006, per il quale il differimento viene pattuito in una delibera di 4 anni successiva.

A fronte di tale beneficio si prevede la corresponsione di un interesse a favore del Comune di Rozzano, pari a quello concesso dall’istituto tesoriere sulle giacenze di cassa (Euribor a 3 mesi, oltre differenziale di 0,61%), applicato tuttavia solo a decorrere dal 01/01/2009, mentre il primo prestito soci risulta erogato da oltre tre anni.

Non pare poi congruo parametrare un tasso passivo (quale quello dovuto dalla società al Comune per la concessione di un finanziamento) ad uno attivo (quello dovuto dall’istituto tesoriere sulle giacenze di cassa), notoriamente più basso. Maggiormente opportuno, invece, l’ancoramento ad altro tasso passivo, magari anche favorevole rispetto alle ordinarie condizioni di mercato (per esempio, della Cassa Depositi e Prestiti).

Quanto sopra non solo al fine di garantire adeguate entrate al Comune a fronte della concessione del prestito (finanziato da risorse della collettività), ma anche di evitare ingiustificati vantaggi, nella struttura dei costi, in capo alla società.

Lo stesso tasso d’interesse viene applicato al prestito soci di € 2.000.000 concesso con determina dirigenziale n. 291 del 09/02/2010.

Nella risposta e nella successiva memoria, non si specificano invece le motivazioni dell’attribuzione nel 2011 di ulteriori € 562.000 nella delibera di rateizzazione n. 112/2010. Sulla base di quanto riferito verbalmente in Adunanza ed appurabile dalla delibera citata, le varie somme concesse a titolo di “prestito soci” avrebbero fonte nella delibera di Consiglio comunale n. 40 del 26/10/2009 nella quale l’operazione in discorso era parte del complessivo finanziamento necessario alla società per l’ampliamento della rete di teleriscaldamento (da ripartire nella misura del rapporto di 10/40 fra conferimenti o finanziamento soci e mutui bancari). Anche dal contratto di mutuo, stipulato dalla società API srl in data 03/02/2010, si deduce la presenza di un parallelo “contratto per apporto di capitale” con il quale il Comune di Rozzano (definito “sponsor” oltre che socio) si impegna ad adempiere, su richiesta degli istituti di credito mutuanti, le “obbligazioni di versamento del capitale in favore di API” (in sostanza conferimenti o, in alternativa, come concordato, prestito soci).

L’art. 2467 del codice civile disciplina i finanziamenti dei soci di SRL ammettendoli nei casi in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria per la quale sarebbe ragionevole un conferimento.

La norma distingue i finanziamenti dei soci dagli altri debiti a carico della società, postergando i primi alla soddisfazione degli altri creditori, ma soprattutto prevede una revocabilità di tipo assoluto dei rimborsi effettuati ai soci nell’anno che precede il fallimento (l’eventuale prova, da parte di questi ultimi, di assenza di intento fraudolento, è esclusa).

La ratio della disposizione è sostanzialmente quella di contrastare la diffusa pratica (attuata in particolar modo in contesti societari caratterizzati da ristrette compagini sociali, circostanza molto ricorrente nell’ambito delle S.r.l.) di “sostituire” i versamenti in conto capitale con versamenti a titolo di finanziamento, il cui vantaggio è rappresentato per i soci, dal fatto che la restituzione di un apporto effettuato a titolo di finanziamento (debito per la società) è insita nel contratto stesso, di norma effettuato appunto a scadenza.

I finanziamenti dei soci vengono sostanzialmente “avvicinati” agli apporti effettuati a titolo di conferimento o a fondo perduto, ponendo anche per essi delle limitazioni alla restituzione.

La norma si pone nel filone delle disposizioni volte a contrastare la cosiddetta “sottocapitalizzazione delle imprese”, che costituisce un fenomeno estremamente diffuso nel nostro sistema economico.

Coordinata con il mantenimento della soglia minima del capitale sociale delle S.r.l. a 10.000 euro e l’ampliamento delle forme mediante le quali è possibile procedere alla relativa sottoscrizione, l’art. 2467 del codice civile ci dice sostanzialmente che per il legislatore è senz’altro importante mantenere una facilità di accesso alla forma giuridica della S.r.l. per gli operatori economici che intendono intraprendere attività di impresa, ma al tempo stesso che, al crescere dei volumi (e, segnatamente, del fabbisogno finanziario) resta pur sempre un obbligo dei soci dotare la società di adeguate risorse finanziarie proprie, piuttosto che ricorrere a formule improprie, quale appunto l’apporto nella forma del capitale di debito.

Le delibere comunali sopra riportate non motivano in ordine alla ricorrenza dei requisiti, pur non particolarmente rigidi, richiesti dal Codice civile, per l’attribuzione del finanziamento soci.

Si tenga presente che, a differenza che per l’apporto di un soci privati o, in alcuni casi, anche pubblici, per il Comune la scelta fra l’effettuazione di un conferimento e l’erogazione di un prestito impatta anche sul conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno.

Mentre, come deducibile anche dal quadro 6.4 del Questionario, le spese derivanti dalla concessione di crediti (così come le correlative entrate) non sono rilevanti ai fini del patto (sottraendosi, nel caso specifico del prestito concesso alla società API srl nel 2010, per € 2 milioni alle spese complessive di parte capitale), quelle sostenute per effettuare eventuali conferimenti (nella forma, di solito, dell’aumento di capitale) non lo sono.

Di conseguenza, per l’Ente locale non è indifferente deliberare un aumento di capitale piuttosto che un finanziamento, incidendo il primo sugli obiettivi posti dal patto di stabilità (con le conseguenti sanzioni, previste dalla legge, in caso di inadempimento).

Nel caso in cui, pertanto, l’opzione del Comune ricada, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 2647 del codice civile, per l’erogazione di un finanziamento, quest’ultimo, permettendo un beneficio sotto il profilo del conseguimento degli obiettivi posti dal Patto, deve essere trattato in maniera conforme alla causa economica di attribuzione.

Per esempio, derivando la fonte delle risorse finanziarie impiegate dalla collettività, non appare nella disponibilità degli amministratori comunali la possibilità di pattuire l’assenza di interessi (come possibile, invece, nella prassi fra soci privati), dovendo invece questi ultimi essere congrui al rischio che il Comune si assume e rispettare i parametri di mercato.

Anche perché, come detto, il socio, una volta concesso il finanziamento è, per previsione dell’art. 2647 cod. civ. posto in una posizione deteriore rispetto agli altri creditori (postergato ed esposto al rischio di restituzione del rimborso se la società fallisce entro un anno).

Fideiussione a favore della società API srl per la realizzazione della rete di teleriscaldamento e rapporti fra la predetta garanzia ed i mutui contratti dalla società

Nella risposta del 19/06/2012 si precisa che la fideiussione di € 781.392 è stata rilasciata a favore della società API srl per l’ampliamento della rete di teleriscaldamento. Con deliberazione di consiglio n. 14 del 14/04/2009 il Comune ha deciso il rilascio, nei limiti degli artt. 204 e 207 del TUEL, a garanzia del pagamento delle rate d’ammortamento del mutuo contratto dalla società (mutuo sottoscritto poi nel 2010, con annesso negozio di fideiussione).

La memoria del 03/07/2012 precisa che il rimborso del finanziamento contratto dalla società API srl con Cassa Depositi e Prestiti e Montepaschi è assicurato dai proventi della rete di teleriscaldamento.

Il mutuo contratto è stato pari ad € 40.000.000 per la linea base e ad € 5.000.000 per la linea IVA. Inoltre, in attesa della sottoscrizione del contratto è stato concesso, nel 2009, dai due istituti bancari un prefinanziamento di € 4.000.000 estinto alla stipula di quello globale.

La garanzia fideiussoria prestata dall’Ente (in base alla delibera di Consiglio comunale n. 14/2009), pari a € 781.392, è relativa al prestito globale ed è stata concessa a garanzia del:

1) pagamento degli eventuali maggiori costi (in misura comunque non superiore ad un quinto dell’importo originario del contratto), a carico di API srl, necessari per la realizzazione dell’intervento di estensione del teleriscaldamento qualora il mancato pagamento possa pregiudicare l’ultimazione dell’opera a regola d’arte;

2) pagamento, da parte di API srl, delle rate del prestito globale sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione delle centrali e della rete.

L’operazione va letta partendo dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 14/04/2009 con la quale sono stati approvati i provvedimenti in merito allo sviluppo della rete di teleriscaldamento. Si tratta di un piano di sviluppo, presentato dalla società API srl, che prevedeva investimenti per complessivi € 49.000.000 (di cui 40 milioni come finanziamenti della linea base e 8,8 milioni per la linea IVA).

La delibera di Consiglio n. 14/2009 pone alcuni dubbi, di seguito riportati:

1) concede per 40 anni alla società API srl un diritto di superficie su aree di proprietà del Comune. Una prima di mq 2.650 (attribuita in precedenza alla società AMA spa) ed una seconda di mq 2.450 (con corrispettivo pari, complessivamente, ad € 100 al mq).

Chiesti ragguagli su valore e procedimento di stima del diritto concesso (non indicati in delibera) è stata prodotta una dichiarazione, a firma del dirigente del Settore urbanistica, che ha precisa come il valore sia stato ottenuto applicando una riduzione del 20% a quello individuato, mediante perizia della società “Consulenza Espropri” nell’aprile 2008, per l’attribuzione dei valori di mercato ai terreni oggetto di Piani integrati di intervento.

Si tratta di corrispettivi che le società beneficiarie (prima AMA spa e, in seguito, API srl) hanno assunto l’impegno di pagare mediante l’effettuazione di opere di compensazione ambientale (che i rappresentanti del Comune hanno riferito essere state eseguite).

2) Non specifica se API srl abbia espletato gara per l’assunzione dei mutui (negoziati con Cassa Depositi e Prestiti, Monte dei Paschi di Siena e MPS Capital service).

Infatti il contratto di mutuo è compreso fra quelli previsti dall’Allegato II A (“servizi bancari e finanziari”) del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti) e soggetto alla disciplina, in tema di affidamento, prevista per gli appalti di servizi.

La società API srl, partecipata al 100% dal Comune di Rozzano, in virtù dell’assetto societario predetto e della tipologia di attività esercitata (affidata direttamente secondo lo schema del c.d. “in house”) è soggetta, nel caso in cui intenda reperire beni e servizi all’esterno (o, eventualmente, realizzare opere), alle medesime regole cui sarebbe soggetto il Comune socio, anche a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti per la qualificazione in termini di organismo di diritto pubblico (che pure, leggendo la definizione contenuta nell’art. 3 comma 25 del d.lgs. 163/2006, paiono presenti).

Conferma di tale interpretazione si trova anche nell’art. 32 del d.lgs. 163/2006 che, nell’elencare gli altri soggetti aggiudicatori, tenuti all’osservanza del Codice dei contratti, al comma 1 lett. c) menziona le “società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Infatti se lo schema del c.d. “in house” permette, eccezionalmente, di procedere all’affidamento diretto, ad una società interamente partecipata, di appalti di lavori, servizi o fornitura di beni nel caso in cui si tratti di soggetto, anche formalmente distinto, ma sostanzialmente riconducibile alla medesima amministrazione, tale eccezione (appunto perché tale) non consente deroghe alla disciplina degli appalti in capo alla società affidataria.

Quest’ultima deve auto produrre all’interno ciò di cui l’amministrazione ha bisogno, dovendo, invece, nel caso in cui necessiti di acquisire beni o servizi dall’esterno, procedere a gara. Nel caso contrario, oltre a evidenziarsi contrasti con le regole nazionali e comunitarie in tema di appalti, si porrebbe anche un problema di valutazione dell’utilità della partecipazione societaria, che si limiterebbe a fungere da mediatore per l’acquisto di beni e servizi a favore della PA (compito proprio, invece, delle c.d. centrali di committenza, che ben possono essere anche società in house, ma che, come noto, devono osservare le regole comunitarie in tema di concorrenza).

Le argomentazioni riportate hanno avuto recente conferma nell’art. 25 del d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012 che, con norma di carattere sostanzialmente ricognitivo di precetti già desumibili dalla legislazione vigente, nonché provenienti dall’elaborazione giurisprudenziale, ha previsto che “le società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

3) La fideiussione, pari ad € 781.000, in base a quanto riportato nella parte dispositiva della deliberazione di concessione, sarebbe stata rilasciata a garanzia del pagamento di:

a) eventuali maggiori costi, a carico di API srl, per la realizzazione e ultimazione della rete di teleriscaldamento, in misura comunque non superiore ad un quinto dell’importo del contratto originario;

b) rate di rimborso, da parte di API srl, del prestito globale, sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione delle centrali e della rete.

La fideiussione è stata poi formalizzata all’atto della concessione del finanziamento (come da copia richiesta in Adunanza, il cui testo riporta gli impegni del Comune nei medesimi termini previsti dalla Delibera).

La garanzia di cui alla lettera a) appare rilasciata per un valore di circa 8 milioni di euro (alla luce della limitazione a non oltre un quinto dell’aumento dei costi di realizzazione, tetto che, come noto, costituisce la percentuale entro la quale l’appaltatore è sottoposto allo ius variandi del committente, cfr. art. 161 DPR n. 207/2010), posto che, in base alle delibere esaminate, l’opera finanziata dovrebbe costare complessivamente circa 40 milioni di euro.

Tale aspetto non risulta analizzato nella delibera che, nella parte motiva, si limita a richiamare gli oggetti e tetti d’importo previsti dagli artt. 204 e 207 del TUEL.

La garanzia in discorso pare, infatti, sotto tale aspetto, configgere con il dettato normativo in punto di oggetto del debito garantito.

La legge disciplina puntualmente la possibilità di rilascio di fideiussioni da parte dell’ente locale a favore di società partecipate, ponendovi dei limiti sia sostanziali (assunzione di mutui destinati a spesa d’investimento), sia quantitativi (un quinto del tetto posto dal precedente art. 204 TUEL) che temporali (rate di ammortamento da corrispondersi sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera).

Nel caso specifico, invece, una parte della fideiussione attiene al “pagamento degli eventuali maggiori costi a carico di API per la realizzazione e ultimazione della rete di teleriscaldamento” (mentre la seconda parte rientra nelle limitazioni oggettive poste dall’art. 207 del TUEL). In pratica, la prima parte della fideiussione in discorso non garantisce un mutuo contratto con gli istituti bancari, ma il pagamento degli stati d’avanzamento lavori da parte di API srl all’impresa realizzatrice dell’opera. Pare in sostanza finalizzata a garantire gli istituti finanziatori circa la permanente solidità economica della società API srl (che potrebbe essere incrinata da un aumento inaspettato del costo di realizzazione della centrale e della rete), finalità che, tuttavia, non è prevista dall’art. 207 del TUEL (né la delibera richiama una differente previsione, in deroga a quest’ultima norma, da parte del regolamento interno di contabilità, come da facoltà concessa dall’art. 152 comma 4 del TUEL).

In base a quanto riferito in Adunanza, l’opera è in fase di avanzata realizzazione. Pertanto, in concreto, la predetta fideiussione non dovrebbe essere escussa.

La garanzia risulta altresì prestata per garantire il “pagamento delle rate di finanziamento da parte di API a fronte del prestito globale sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione delle centrali e della rete di tele riscaldamento”.

In questo caso l’oggetto pare conforme a quanto stabilito dall’art. 207 del TUEL, ma la delibera non esplicita il criterio di calcolo del tetto massimo garantibile. Nella parte dispositiva, infatti, si riportano solo i due debiti (uno condizionato, l’altro a termine) oggetto di fideiussione, ma non si specifica il valore della garanzia. Nella parte motiva, invece, è riportato un prospetto dimostrante i limiti massimi previsti dall’art. 207 del TUEL e si ricorda che “gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite”. Questo il prospetto:

i) totale accertamenti in entrata Titoli I, II e III anno 2007: € 26.046.386,06

ii) limite indebitamento (importo massimo interessi pagabili annualmente): € 3.906.957,91

iii) limite fideiussioni (interessi annuali su mutui garantiti): € 781.391,58 (1/5 di “ii”)

iv) previsione interessi: € 277.2000.

Quest’ultima cifra non si esplicita a cosa faccia riferimento, ma sembra avvicinarsi all’importo annuale degli interessi che la società APE srl deve pagare per l’ammortamento del mutuo di 40 milioni di euro.

Il prospetto dà atto del rispetto del tetto previsto dall’art. 207 del TUEL che, tuttavia, costituisce solo uno dei complessivi limiti alla capacità d’indebitamento previsti dall’art. 204 del TUEL, invece non considerati (anche se, sulla base dei dati risultanti dal Questionario, la percentuale complessiva del 2010, 3,55%, sarebbe ampiamente nei limiti di legge).

4) la Delibera n. 14/2009 costituisce il Comune di Rozzano fideiussore anche per il c.d. “prestito ponte” pari a € 4 milioni, finanziamento che la società API srl assume in attesa di stipulare quello complessivo e che, come riferito in adunanza, è servito a proseguire la realizzazione di una parte delle opere strumentali al teleriscaldamento. Né la delibera né il successivo contratto di finanziamento specificano, tuttavia, la motivazioni per il quale si è resa necessaria, né il costo in termini di interessi e spese (che, per il Comune, dovrebbero comunque essere assenti, alla luce dell’estinzione avvenuta al momento della concessione del prestito complessivo).

Altri aspetti oggetto d’analisi si desumono dal “Contratto di finanziamento”, prodotto dal Comune in allegato alla memoria pre adunanza.

A) Il mutuo di 40 milioni di euro viene utilizzato anche per estinguere:

– il c.d. prestito ponte di 4 milioni di euro (concesso nel 2009 per coprire i costi già sostenuti per il progetto);

– un debito residuo di € 2,5 milioni, derivante da un finanziamento concesso nel 2005 da MPS;

– un debito residuo di € 5,4 milioni di euro, derivante da un finanziamento concesso nel 2007 da Banca agricola mantovana.

Il contratto non riporta le motivazioni di convenienza economica della rinegoziazione (si tratta di mutui in capo alla società partecipata).

B) Anche la società AMA spa presta fideiussione nell’operazione.

Chiesti chiarimenti, è stato riferito che la società API srl è stata costituita nel 2006 mentre, in precedenza, il Comune possedeva la sola società AMA spa che, in virtù di modifiche normative (d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006) si è dovuta scindere in AMA spa e API srl. La prima è la società che gestisce il servizio, mentre API srl ha la proprietà della centrale e delle reti (oltre a svolgere altre attività strumentali).

Non vi sono, allo stato, norme che pongono limite all’assunzione di fideiussioni da parte di società partecipate. Pertanto la congruità dell’intervento potrà essere giudicata solo in termini di sana gestione finanziaria ed alla luce delle direttive date dal Comune agli organi di amministrazione in sede di nomina.

C) Il Comune di Rozzano viene definito “sponsor” dell’operazione. Chiesti chiarimenti in Adunanza circa la potenziale integrazione, all’interno dell’articolato contratto di finanziamento (oltre 100 pagine) e relativi allegati, di forme di garanzia atipica a carico del Comune (sul modello delle lettere di patronage) è stato verbalmente riferito essere frutto di formulari tesi a evidenziare il promotore sostanziale dell’iniziativa ed il fruitore, per mezzo della comunità amministrata, dei relativi risultati.

D) la società API srl si impegna alla stipula di un contratto di “copertura in derivati del rischio relativo alla variazione dei tassi d’interesse”, con preferenza, nella scelta del contraente, a parità di condizioni, per gli stessi istituti finanziatori.

Si tratta di operazione che, come noto, è stata momentaneamente vietata agli enti locali dall’art. 62 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. Trattandosi di contratto stipulato dalla società API srl, soggetto avente autonomia patrimoniale perfetta, che risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni e dei rischi assunti con il contratto di finanza derivata, l’operazione non pare rientrare nel divieto normativo.

Tuttavia deve essere valutata in termini di sana gestione finanziaria alla luce delle direttive e dagli obiettivi attribuiti dal Comune agli amministratori della società in sede di nomina.

Perdite d’esercizio registrate nel 2010 dalle società partecipate AMI spa e API srl ed eventuale impatto sul valore della partecipazione detenuta dal Comune

Il Collegio dei revisori, nella risposta istruttoria, ha inviato i bilanci 2010 delle società AMI spa e API srl ed i verbali di approvazione del Consiglio d’amministrazione, senza esplicitare, come richiesto, le principali cause alla base delle registrate perdite d’esercizio.

Ha precisato, tuttavia, che l’approvazione del bilancio 2011 della società API srl evidenzia un utile e che, per la società AMA spa, si sarebbero forniti i dati appena disponibili (l’assemblea dei soci era convocata per l’approvazione del bilancio il 29/06/2012).

Nella successiva memoria del 03/07/2010 il Comune ha allegato due note esplicative, predisposte dalle società AMA spa e API srl, nonché il bilancio d’esercizio 2011 della società AMA spa (che chiude in utile).

Dalla lettura del bilancio d’esercizio 2010 di AMA spa emergono i seguenti principali dati:

– perdita pari a € 1.682.491 (esercizio precedente, utile di € 64.782);

– patrimonio netto in calo da € 4.534.586 a € 2.852.096 (inferiore al capitale, pari ad € 3.534.770);

– debiti in aumento da € 18.362.530 a € 23.739.230;

– ricavi in calo da 24 a 17 milioni di euro (con parallela, ma inferiore riduzione dei costi: da 25 a 20 milioni di euro).

Dal bilancio consolidato del gruppo AMA spa:

– perdita d’esercizio sia nel 2009 che nel 2010 (portate a nuovo per circa 3 milioni di euro);

– patrimonio netto consolidato sensibilmente inferiore al capitale;

– debiti che aumentano da 20 a 26 milioni di euro (oltre a 9 milioni di euro per fideiussioni verso società controllate);

– detenzione di partecipazioni in una società di Pinerolo (DGN spa, al 22,23%) e altre di piccola entità in società ubicate nella provincia di Milano. Circa la perdurante necessità di tali partecipazioni, anche alla luce della necessaria inerenza all’attività istituzionale ex art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, è stato riferito in adunanza che la partecipazione nella società DGN spa è stata dismessa.

Dalla lettura del bilancio d’esercizio di API srl emergono i seguenti principali dati:

– debiti in aumento da 31 a 45 milioni di euro (in particolare di quelli “verso banche” che passano da 19 a 33 milioni in conseguenza della contrazione del mutuo per l’ampliamento della centrale di teleriscaldamento);

– ricavi in calo da 13 a 9 milioni di euro, non compensati da una identica diminuzione dei costi (che scendono da 12 a 10 milioni di euro).

La causa principale del negativo risultato d’esercizio registrato nel 2010 deriverebbe dalla riduzione dei lavori commissionati dal Comune, socio unico e principale committente, a causa del taglio dei finanziamenti statali. Quanto esposto evidenzia la necessità che le società strumentali dei Comuni posseggano una struttura dei costi abbastanza flessibile. Le società in discorso sono al servizio dell’ente locale socio al fine di soddisfare esigenze che possono variare nel corso del tempo. Non è possibile invece, per il Comune, garantire un adeguato numero di commesse al fine di conseguire l’equilibrio economico della società.

Diverso è il caso in cui tali società fungano da centrali di committenza, mantenendo una struttura snella e procacciando all’esterno, previa gara, ciò di cui il Comune ha bisogno, fungendo in sostanza da uffici tecnici esterni (possibilità prevista dall’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 e ora imposta, per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, dal comma 4 dell’art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

Va ricordato, infine, che il comune di Rozzano ha una popolazione compresa fra 30 e 50 mila abitanti e potrà possedere, dopo il 31/12/2013, una sola società. In merito si rinvia alle considerazioni presenti nei parere n. 603/2011 e n. 147/2012.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

accerta

sulla base dell’esame del questionario compilato dall’Organo di revisione in riferimento al conto consuntivo 2010 ed alla successiva attività istruttoria:

1) il sensibile ammontare di residui attivi e passivi rilevabili dal bilancio consuntivo, con potenziale incidenza sulla veridicità del risultato d’amministrazione;

2) la ritardata riscossione di crediti sussistenti nei confronti di società partecipate, nonché la non conveniente regolamentazione delle condizioni economiche di differimento;

3) l’assunzione di mutui, da parte di società interamente partecipata, gerente servizi pubblici in affidamento diretto, in assenza del previo espletamento di adeguato confronto concorrenziale, così come imposto, anche alle predette società, dalla normativa comunitaria e nazionale;

4) la concessione di garanzia fideiussoria a favore di società interamente partecipata non in aderenza a presupposti e limiti posti dall’art 207 del TUEL;

5) la sensibile perdita d’esercizio registrata da due società interamente partecipate, con rischio di futura incidenza sul valore della quota di partecipazione e, di conseguenza, sul patrimonio

invita

l’Amministrazione comunale di Rozzano a:

1) proseguire l’attività di riaccertamento e contenimento dei residui attivi e passivi iscritti a bilancio, al fine dell’emersione di un veritiero avanzo d’amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi posti dall’art. 6 comma 17 del d.l. n. 95/2012;

2) motivare in maniera puntuale, in aderenza ai presupposti previsti dal codice civile ed alla natura economica dell’operazione, l’eventuale concessione di finanziamenti a società partecipate in luogo del conferimento a capitale, specie alla luce del differente trattamento delle due fattispecie ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno;

3) monitorare attentamente la riscossione di crediti da società partecipate e, in particolare, il puntuale adempimento del piano di rateizzazione concesso per la restituzione dei “finanziamenti soci” e far conoscere le misure adottate in caso di mancata riscossione entro i termini previsti;

4) fornire alle società partecipate, gerenti servizi pubblici locali o attività strumentali, le adeguate direttive atte all’osservanza, da parte di queste ultime, delle regole di evidenza pubbliche poste dalla normativa comunitaria e nazionale;

5) limitare la concessione di garanzie fideiussorie a favore di società partecipate nei limiti previsti dall’ordinamento contabile, al fine di evitare l’assunzione di rischi che possano determinare una situazione di potenziale squilibrio economico patrimoniale e finanziario;

6) adottare opportuni provvedimenti e comportamenti atti a mantenere il rapporto con le società partecipate nell’ambito dei canoni di sana gestione e legalità finanziaria, evitando la potenziale incidenza negativa sul patrimonio del Comune.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Rozzano.

Il Relatore Il Presidente

(dr. Donato Centrone) (dr. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

il 20 settembre 2012

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)