NOTA
La sentenza in rassegna ritiene che la persona affetta da incapacità naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronunzia, il tutore provvisorio ai sensi dell’art. 419 cod. proc. civ.; ne consegue che il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre anche nei confronti della persona affetta da incapacità naturale (nella specie, si verteva di un’ordinanza di demolizione).
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N. 01127/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2012, proposto da:
X.Y., rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Lamberti, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
COMUNE DI OFFLAGA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento n. prot. 3494 del 23/6/2011 col quale si dispone la demolizione di alcuni immobili;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il provvedimento impugnato è del 23. 6. 2011;
- il destinatario all’epoca non era interdetto, ma, considerata la sua patologia, era verosimilmente affetto da incapacità naturale;
- il 16. 11. 2011 è stato nominato il tutore provvisorio nel giudizio d’interdizione;
- il tutore ritiene che dalla sua nomina sia decorso un nuovo termine autonomo per impugnare dalla sua nomina (anzi, dalla data successiva di sua conoscenza personale del provvedimento);
- in realtà, “l’art. 75 cod. proc. civ., nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Infatti, l’incapacità processuale è collegata alla incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l’incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronunzia, il tutore provvisorio ai sensi dell’art. 419 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9147 del 07/06/2003);
- ne consegue che fino alla pronuncia di interdizione il destinatario dell’ingiunzione di demolizione era soggetto dotato di capacità processuale, e, quindi, per lui decorrevano i termini processuali, quale quello di notifica del ricorso;
- questo non pregiudica la possibilità per il tutore di presentare istanza di sanatoria, ma gli impedisce di riattivare una vicenda giurisdizionale ormai esaurita con il decorso del temrine per la notifica del ricorso;
- nulla sulle spese, essendo rimasta soccombente l’unica parte costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso per tardività.
NULLA sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Carmine Russo, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





