Pubblico impiego: l'equo indennizzo in sanità

NOTA

La sentenza in rassegna si pronuncia sul regime dell’equo indennizzo applicabile al personale del SSN, sottolineando le differenze esistenti con il regime applicabile al personale degli enti locali.

A giudizio del Collegio, l’art. 63, D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, rubricato “equo indennizzo” disciplina, con carattere di specialità, l’istituto dell’equo indennizzo applicabile al personale del SSN, senza precludere, a differenza di quanto accade per il personale degli enti locali, la liquidazione dell’equo indennizzo in base al solo dato formale e astratto dell’iscrizione all’assicurazione presso l’ I.N.A.I.L., fermo restando, in ogni caso, “il divieto di cumulo per la medesima malattia o infortunio con ogni altra forma di indennizzo o di previdenza a carico di enti diversi, che è reso operativo con l’obbligo dalla U.S.L. di detrarre dalla somma spettante a titolo di equo indennizzo del quantum eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altra assicurazione obbligatoria o facoltativa con onere di contribuzione a carico dell’ Amministrazione.“.

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N. 02410/2012REG.PROV.COLL.

N. 05097/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5097 del 2001, proposto dalla Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Cavalca Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Calatroni, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Rinaldi in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66;

nei confronti di

Azienda U.S.S.L., Ambito territoriale, n. 20;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 00363/2000, resa tra le parti, concernente EQUO INDENNIZZO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le note a difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Baldini, per delega dell’ avv. Calatroni, e l’ avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con nota n. 17105 del 19 ottobre 1994, poi confermata con atto del 24 agosto 1995, il Commissario straordinario dell’ Unità socio sanitaria locale n. 50/52 dell’ Associazione dei comuni del territorio “Oglio Po”, comunica al dr. Angelo Cavalca, in servizio alle dipendenze dell’ Unità predetta in qualità di aiuto di anestesia e di rianimazione, il diniego di liquidazione dell’equo indennizzo per l’infermità riconosciuta dipendente dal servizio “epatite cronica attiva con steatosi epatica”, ascritta alla categoria 6 tabella A.

Il diniego era motivato in base alla circolare diramata dalla Regione Lombardia in data 4 agosto 1993 con la quale, con richiamo a due decisioni del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 257 del 1990 e n. 1453 del 1992, era stabilito che il personale delle UU.SS.LL. “iscritto obbligatoriamente all’ INAIL non ha diritto, in caso di invalidità per causa di servizio, al percepimento della liquidazione dell’equo indennizzo”.

Con sentenza n. 363 del 2000 il T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, accoglieva il ricorso proposto dal dr. Cavalca avverso l’atto negativo e la circolare regionale e disponeva l’annullamento dei predetti provvedimenti, riconoscendo il diritto alla liquidazione dell’ equo indennizzo.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Regione Lombardia sostenendo la legittimità delle linee di indirizzo relative alla liquidazione dell’equo indennizzo nei casi in cui il personale delle UU.SS.LL. trovi copertura assicurativa degli infortuni presso l’ I.N.A.I.L.

Si è costituito in giudizio il dr. Cavalca che – premesso che nessuna somma è stata liquidata in suo favore dall’istituto assicuratore per la malattia contratta a causa del servizio – ha confutato l’ordine argomentativo della Regione appellante e concluso per la conferma della sentenza appellata.

All’udienza del 13 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1. Il T.A.R. ha correttamente posto in rilievo la diversità della disciplina che vedeva come destinatari i dipendenti degli enti locali in caso di infortunio o malattia contratta a causa del servizio (art. 11 del d.P.R. n. 190 del 1979), rispetto a quella dettata dall’art. 63 del d.P.R. n. 270 del 1987 nei confronti del personale appartenente al comparto del servizio sanitario nazionale.

Con riguardo al personale degli enti locali il menzionato l’art. 11 stabiliva che:

– l’ente locale era tenuto a liquidare al dipendente un rendita vitalizia, nella misura e con le modalità previste dall’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nel caso di infortunio, malattia a morte del dipendente per causa di servizio;

– al personale interessato si applicava, inoltre, la disciplina dell’equo indennizzo dettata dall’art. 68 del t.u. n. 3 del 1957 e del regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n. 686 del 1957.

Questo Consiglio, con le sentenze della Sezione V n. 257 del 1990 e n. 1453 del 1992, cui è fatto richiamo nella circolare delle Regione Lombardia impugnata, dopo aver assegnato all’ istituto dell’equo indennizzo disciplinato dall’art. 68 del t.u. n. 3 del 1957, unitamente alla pensione privilegiata, il ruolo di garantire l’area del pubblico impiego non coperta dall’assicurazione per gli infortuni del lavoro e supplire, quindi, alla mancanza di ogni forma assicurativa ed indennitaria, escludeva – in base alla disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e 50 del d.P.R. n. 686 del 1957 – ogni possibilità di cumulo da parte del personale degli enti locali dell’ equo indennizzo con le prestazioni indennitarie e previdenziali a carico dell’assicurazione obbligatoria.

In conseguenza l’art. 11 del d.P.R. n. 190 del 1979 andava interpretato nel senso che “ferma restando l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro o malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l’ I.N.A.I.L. a norma di legge (primo comma), agli altri dipendenti non assicurati presso l’ I.N.A.I.L. – perché non addetti a lavori soggetti all’assicurazione obbligatoria – è esteso l’equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (terzo comma)”.

2.2. Per i personale del comparto sanitario la materia dell’equo indennizzo trova specifica disciplina nell’allora vigente art. 63 del d.P.R. n. 270 del 1987.

Detta disposizione prevede che “Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l’equo indennizzo le disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni”.

Il coordinamento con le altre disciplina che prevedono misure indennitarie per malattie o infortuni che hanno il loro momento genetico nel servizio è affidato ai commi terzo e quarto della disposizione in esame che consentono all’amministrazione “di dedurre dall’importo dell’equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall’amministrazione stessa”, mentre nel caso in cui “per effetto di tali assicurazioni l’indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all’età dell’interessato”.

Il su riferito quadro normativo regola, quindi, con carattere di specialità la materia indennitaria in caso di menomazioni all’integrità fisica per causa di servizio e non preclude la liquidazione dell’equo indennizzo in base al solo dato formale e astratto dell’iscrizione all’assicurazione presso l’ I.N.A.I.L.

Resta, in ogni caso, fermo il divieto di cumulo per la medesima malattia o infortunio con ogni altra forma di indennizzo o di previdenza a carico di enti diversi, che è reso operativo con l’obbligo dalla U.S.L. di detrarre dalla somma spettante a titolo di equo indennizzo del quantum eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altra assicurazione obbligatoria o facoltativa con onere di contribuzione a carico dell’ Amministrazione.

Nella specie non può, quindi, trovare applicazione in via analogica l’art. 11 del d.P.R. n. 190 del 1979, come interpretato con le decisioni di questo Consiglio in precedenza richiamate, recando l’art. 63 del d.P.R. n. 270 del 1987 una regola di coordinamento dell’equo indennizzo con gli altri sistemi indennitari, a differenza del menzionato art. 11 che, nella sua redazione testuale, aveva indotto dubbi sulla duplicazione del beneficio in caso di menomazione fisica causata dal servizio, con introduzione a carico dello stesso ente locale di un’ ulteriore misura indennitaria, oltre quella prevista dall’art. 68 del t.u. n. 3 del 1957, in disparità di trattamento rispetto a tutto il restante personale in rapporto di pubblico impiego.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata, fermo restando in sede di liquidazione dell’equo indennizzo ogni verifica dell’ Amministrazione nei confronti del beneficiario agli effetti dell’art. 63 commi 3 e 4, del d.P.R. n. 63 del 1987.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) in favore dell’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Alessandro Botto, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)