Giustizia amministrativa: sul mandato conferito al Patronato

In nome del Popolo Italiano

CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Molise

Il Giudice unico delle pensioni

nella persona del Consigliere dott. Tommaso Miele

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

visti gli artt. 1 e 6 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l’art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 ago­sto 1933, n. 1038;

visto l’atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

sentito, all’udienza del 22 marzo 2012, con l’assistenza del segretario Michele Galasso, l’Avv. Carlo Landolfi per la parte convenuta; non rappresentata la parte attrice;

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 2808 del registro di Segreteria, promosso con il ricorso depositato in data 13 marzo 2009 dal Signor A. D. B., come in atti generalizzato, residente in omissis, alla Via omissis, elettivamente domiciliato in Isernia, alla Via G. Berta, n. 84, presso il Patronato ACAI (Ass. Crist. Art. It.), giusta mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto dal ricorrente in data 16 febbraio 2009, ed allegato all’atto introduttivo,

contro

l’I.N.P.D.A.P. (Ist. Naz. di Prev. per i Dip. delle Amm. Pubbl.) – Sede Provinciale di Isernia, in persona del Direttore della Sede e legale rappresentante pro-tempore,

avverso e per l’annullamento

della nota della Sede INPDAP di Isernia Prot. n. 5159/I del 17 giugno 2008,

e per il conseguente riconoscimento e la declaratoria

del suo diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento mediante la maggiorazione del 18% sulla indennità integrativa speciale ai sensi dell’art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e la corresponsione delle somme relative alla differenza dovuta sui ratei arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2008, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato nella Segreteria della Sezione in data 13 marzo 2009, il Signor A. D.B., classe omissis, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2001, e da quella data in godimento del trattamento di pensione ordinaria erogato dalla Sede INPDAP di Isernia, si è gravato contro la Sede Provinciale dell’INPDAP di Isernia, chiedendo a questo giudice delle pensioni l’annullamento della nota di diniego della Sede INPDAP di Isernia Prot. n. 5159/I del 17 giugno 2008, e il conseguente riconoscimento e la declaratoria del suo diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento mediante la maggiorazione del 18% sulla indennità integrativa speciale ai sensi dell’art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e la corresponsione delle somme relative alla differenza dovuta sui ratei arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2008, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.

2. Dagli atti di causa risulta che il ricorso introduttivo del giudizio è sottoscritto da un non meglio specificato “Responsabile” del Patronato ACAI (Ass. Crist. Art. It.), cui risulta conferito un mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto dal ricorrente in data 16 febbraio 2009, ed allegato all’atto introduttivo.

3. Alla pretesa attorea resiste l’INPS – Gestione ex INPDAP (succeduta all’INPDAP per effetto dell’art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – c.d. decreto “salva Italia”, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS), che in data 8 marzo 2012 ha depositato in atti una memoria difensiva della Direzione Regionale – Presidio di Campobasso dell’INPS – Gestione ex INPDAP, recante la stessa data dell’8 marzo 2012, nella quale la parte convenuta, nel rilevare, in via preliminare, che il ricorso in questione risulta sottoscritto dal responsabile del Patronato ACAI, chiede conclusivamente che il ricorso in esame venga, in via preliminare, dichiarato inammissibile, e comunque rigettato nel merito.

4. All’udienza odierna, in assenza di rappresentanti della parte attrice, il rappresentante di parte convenuta ha ribadito le conclusioni rassegnate per iscritto. In tale stato la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va rilevato che l’art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto “salva Italia”, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 300 del 27 dicembre 2011, Supp. Ord. n. 276) ha disposto la soppressione dell’INPDAP (oltre che dell’ENPALS) dal 1° gennaio 2012, prevedendo altresì che “le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi”.

Ciò posto, pur in considerazione della avvenuta soppressione dell’INPDAP e della avvenuta successione ad esso dell’INPS “in tutti i rapporti attivi e passivi”, nel rilevare che la parte convenuta risulta costituita in giudizio con memoria difensiva della Direzione Regionale – Presidio di Campobasso – Processo Contenzioso dell’INPS – Gestione ex INPDAP, recante la data dell’8 marzo 2012, depositata in atti in pari data, si ritiene di non dover disporre l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c., atteso che, pur risultando la predetta soppressione da una espressa disposizione di legge, nessuna dichiarazione in tal senso risulta essere stata fatta dal rappresentante della stessa parte convenuta nel corso dell’udienza pubblica odierna.

2. Sempre in via preliminare va rilevato che – come si è detto in narrativa – il ricorso in epigrafe risulta sottoscritto da un non meglio specificato “Responsabile” del Patronato ACAI (Ass. Crist. Art. It.), cui risulta conferito un mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto dal ricorrente in data 16 febbraio 2009, ed allegato all’atto introduttivo.

3. In considerazione di ciò, si ritiene che il ricorso in esame debba essere, in via preliminare, dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto dal responsabile del Patronato ACAI (Ass. Crist. Art. It.), in forza di un mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto in data 16 febbraio 2009 su modello a stampa, ed allegato all’atto introduttivo, che, per pacifica e consolidata giurisprudenza (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Lombardia, n. 605/2006; Id. n. 562/1996; Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Lazio, n. 34/1997; Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Marche, n. 1044/97; Corte dei conti – Sez. Giur. Reg. Calabria, n. 383/2000), deve ritenersi assolutamente carente di legittimazione attiva, e come tale inidoneo a rappresentare e difendere la parte attrice nel presente giudizio. Ed infatti, con modello a stampa introduttivo del ricorso, parte attrice ha conferito il mandato rappresentativo al predetto Patronato ACAI (Ass. Crist. Art. It.), senza indicare la persona fisica del difensore.

4. In proposito va rilevato che il difetto di legittimazione attiva del rappresentante territoriale firmatario del ricorso deriva – secondo un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale – dall’essere il medesimo privo di poteri rappresentativi, nonché dei requisiti soggettivi per l’esercizio della professione legale (cfr., in terminis, Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Lombardia, n. 605/2006; Id. n. 562/1996; Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Lazio, n. 34/1997; Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Marche, n. 1044/97; Corte dei conti – Sez. Giur. Reg. Calabria, n. 383/2000).

5. Vero è che nel giudizio pensionistico è data alla parte la possibilità di costituirsi in giudizio personalmente senza il ministero di un avvocato, ma ove la stessa non intenda rinunciare ad una difesa tecnica, l’interessato (ex art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 ago­sto 1933, n. 1038) deve conferire la procura ad litem ai sensi art. 83 c.p.c. ad un soggetto legalmente abilitato all’esercizio della professione legale. In tal caso, ove non sia conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la procura, ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., può essere apposta a margine o in calce all’atto introduttivo e l’autografia della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore.

6. Va osservato, peraltro, che anche gli istituti di patronato ed assistenza sociale possono assicurare la tutela legale in sede giudiziaria dei propri iscritti, ma solo mediante apposite convenzioni con avvocati (art. 9, legge 30 marzo 2001, n. 152). In mancanza di tale convenzione, pertanto, è precluso l’esercizio della rappresentanza in giudizio, così come non è ammessa la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi soggetti per carenza di legittimazione attiva (cfr., in terminis, Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Lombardia, n. 605/2006; Id. n. 562/1996; Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Lazio, n. 34/1997; Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Marche, n. 1044/97; Corte dei conti – Sez. Giur. Reg. Calabria, n. 383/2000).

7. Ciò premesso in punto di diritto, con riferimento al caso di specie risulta dagli atti che il ricorso introduttivo del giudizio è sottoscritto da un non meglio specificato “Responsabile” del Patronato ACAI (Ass. Crist. Art. It.), giusta mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto dal ricorrente in data 16 febbraio 2009 ed allegato all’atto introduttivo. La procura, peraltro, è sottoscritta dalla parte attrice con firma non autenticata, ed è genericamente conferita al patronato senza alcun riferimento specifico al rappresentante territoriale. Ne consegue che, incidendo il difetto di procura ad litem sulla valida costituzione del rapporto processuale, lo stesso può – anche in mancanza di specifica eccezione di parte – essere rilevato dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

8. In tal senso, peraltro, è ormai consolidata la giurisprudenza del giudice delle pensioni presso diverse Sezioni giurisdizionali regionali e presso questa stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Molise in fattispecie analoghe, giurisprudenza dalla quale questo giudice non ritiene di doversi discostare (cfr., in terminis, Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Molise n. 209/2008 del 23 dicembre 2008).

9. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va, in via preliminare, dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva del Patronato ACAI che ha sottoscritto l’atto introduttivo del giudizio.

10. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il giudice unico delle pensioni

presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Molise

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contra­ria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, iscritto al n. 2808 del registro di Segreteria, depositato in data 13 marzo 2009 dal Signor A. D. B., come in atti generalizzato, contro la Sede I.N.P.D.A.P. di Isernia, in persona del Direttore della Sede e legale rappresentante pro-tempore.

Nulla per le spese.

Così deciso in Campobasso nella Camera di Con­siglio del 22 marzo 2012.

Il giudice unico delle pensioni

Dott. Tommaso Miele

Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 24 aprile 2012

Il Direttore della Segreteria