Giustizia amministrativa: sulla rinuncia agli atti del giudizio amministrativo

NOTA

La sentenza in rassegna si sofferma sulla forma e sugli effetti della rinuncia agli atti del giudizio amministrativo.

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N. 01471/2013REG.PROV.COLL.

N. 00872/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 872 del 2012, proposto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

Edil Geo s.n.c. di D’Elia Sabato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sabatino Rainone, ed elettivamente domiciliata presso Francesco Mangazzo in Roma, via Alessandro III n. 6,

nei confronti di

Comune di Nola, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Cosav s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Coimels s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione ottava, n. 5872 del 16 dicembre 2011, redatta in forma semplificata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Edil Geo Snc di D’Elia Sabato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Benito Panariti (su delega di Sabatino Rainone) e l’avvocato dello Stato Luca Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 872 del 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione ottava, n. 5872 del 16 dicembre 2011 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Edil Geo s.n.c. di D’Elia Sabato per l’annullamento del provvedimento n. D.P. 30 giugno 2011, prot. n. 14805 di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei lavori di esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la riqualificazione della via Cimitile e della via Francesco Napolitano presso il Comune di Nola.

Nel giudizio di appello, costituitasi la parte controinteressata, Edil Geo s.n.c. di D’Elia Sabato, dopo l’accoglimento della domanda di adozione di misure cautelari inaudita altera parte, avutosi con decreto presidenziale n. 584 del giorno 8 febbraio 2012, la parte appellante rinunciava alla domanda cautelare, vicenda di cui si dava atto all’udienza del 28 febbraio 2012, con ordinanza n. 840/2012.

All’udienza del 15 gennaio 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione, previa acquisizione della rinuncia agli atti del giudizio della parte appellante.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile per intervenuta rinuncia agli atti.

Come prevede espressamente l’art. 84 del codice del processo amministrativo (e già prima l’art. 46 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, di approvazione del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), “la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinunzia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse non si oppongono, il processo si estingue”.

L’abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce, ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato, e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma, ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell’atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 244; o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite).

Intervenute le dette formalità, spetta infine al giudice pronunciare, espressamente ed a seguito di un accertamento che coinvolga la presenza dei detti requisiti, l’estinzione del giudizio, permanendo, fino a quel momento, il potere del rinunciante di revocare il proprio atto.

Effetto della rinuncia è pertanto, dal lato sostanziale, quello di determinare la cristallizzazione della situazione dedotta al momento anteriore della proposizione del ricorso, dall’altro lato, di carattere schiettamente processuale, quello di comportare l’obbligo di provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla controparte (che tuttavia costituisce una posizione disponibile delle parti costituite, potendovi queste rinunciare).

Venendo al caso in questione, non può non notarsi come le dette condizioni siano state integralmente adempiute.

Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, stante la particolarità della questione sottoposta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara improcedibile l’appello n. 872 del 2012 per rinuncia agli atti del giudizio;

3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)