Finanza pubblica: attività di valorizzazione di beni culturali, attività di gemellaggio e vincoli ex art. 6, co. 8, D.L. n. 78/2010

NOTA

Con il parere in rassegna la Sezione risponde a due questi posti dal Comune di Toirano in merito all’ambito di applicazione dell’art. 6, co. 8 , D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale, come si sa, prevede l’obbligo di contenere le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza entro il limite del 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

In particolare,

a. un primo quesito verte sulla possibilità di escludere da tale obbligole spese di pubblicità, di promozione e per l’organizzazione di eventi ed incontri, sostenute nell’ambito della gestione del complesso denominato “Grotte di Toirano”, tenuto conto che la gestione di tale servizio ha luogo sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali la quale, ponendo a carico del soggetto gestore un’adeguata ed incisiva azione di tutela, promozione e valorizzazione del suddetto complesso, rende sostanzialmente indispensabili spese di siffatta natura e considerato altresì che le stesse verrebbero integralmente finanziate con i proventi della vendita dei biglietti di ingresso alle grotte.

Al riguardo, la Sezione ritiene che “(..) le spese sostenute per le attività di carattere – in senso lato – promozionale svolte dal Comune di Toirano in attuazione della convenzione che affida al medesimo la gestione del complesso “Grotte di Toirano” possano essere escluse dagli obblighi di riduzione stabiliti dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 (…).“.

L’esclusione dall’orbita applicativa dell’art. 6, cit. opera, a giudizio del Collegio, a condizione che

–> quanto alle finalità che l’ente gestore deve realizzare, si verta di attività promozionali svolte per le finalità contemplate nella convenzione regolatrice, e quindi “(…) solo per quelle dirette, come già sopra segnalato, a favorire l’inserimento dell’area archeologica negli itinerari turistici provinciali, o a dare vita ad eventi culturali come concerti o spettacoli, o ancora a favorire la diffusione della conoscenza e l’incremento delle visite alle Grotte. Iniziative promozionali di altra tipologia o aventi diversa finalità devono al contrario sottostare alla riduzione di spesa stabilita dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 nella misura dell’80% dell’ammontare delle corrispondenti spese sostenute nell’anno 2009.“;

–> quanto alla tipologia delle risorse finanziarie utilizzate dall’ente a copertura degli oneri della gestione del servizio, compresi quelli relativi alle attività in questione, “(…) la gestione dell’area archeologica nel suo complesso generi utili netti, considerato che in tal caso le spese per le attività di promozione risultano in sostanza finanziate con le entrate di gestione e che, in base alla convenzione, gli stessi utili devono essere necessariamente destinati a finalità di valorizzazione del patrimonio culturale. Diversamente, nell’ipotesi in cui il Comune di Toirano faccia ricorso, come è consentito dalla convenzione, a risorse economiche aggiuntive poste a carico del proprio bilancio, le predette attività dovranno essere assoggettate alle misure di contenimento della spesa stabilite dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica e quindi, nella specie, ai limiti dettati dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010. A questo riguardo, ai fini delle necessarie valutazioni anche di questi aspetti finanziari della gestione svolta dal Comune, potranno senz’altro costituire idonei strumenti informativi i consuntivi economici di gestione che, come previsto nella convenzione (art. 3, lett. i), il Comune stesso è tenuto a trasmettere periodicamente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria.”

b. con il secondo quesito il Comune chiede se le limitazioni poste dall’art. 6, co. 8, D.L. n. 78/2010 si applicano per le spese relative ad attività di gemellaggio con un Comune francese per il cui finanziamento l’Ente risulta assegnatario di un contributo dell’Unione Europea a ciò specificamente destinato.

La Sezione ritiene al riguardo che “Premesso che, come noto allo stesso Comune istante, le spese per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali rientrano a pieno titolo nel novero di quelle per relazioni pubbliche e/o di rappresentanza considerate dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 (cfr. Sez. Veneto n. 265/2011 e Sez. Lombardia n. 652/2011), la questione che si pone, tradotta in termini generali, attiene in sostanza alla possibilità di escludere dagli obblighi di decurtazione imposti da tale disposizione finanziaria le spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, etc. che, essendo finanziate con risorse provenienti da fonti esterne all’ente, e a ciò vincolativamente destinate come nel caso dei contributi comunitari, non comportano alcun effettivo aggravio a carico del bilancio del Comune che le sostiene. Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2011 adottata in funzione nomofilattica ai sensi dell’articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2009, n. 102, hanno esaminato l’analogo problema con riguardo alle spese per studi ed incarichi di consulenza, anch’esse oggetto di similare limitazione in base al comma 7 del medesimo art. 6, d.l. n. 78/2010. In tale sede le Sezioni riunite, osservando che la ratio di quella disposizione va rinvenuta non tanto nella riduzione tout court delle spese connesse a studi ed incarichi di consulenza, alle quali si riconosce comunque l’utilità di incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, quanto nella necessità di conseguire, attraverso la fissazione di tetti di spesa, dei risparmi sul bilancio degli enti, si sono pronunciate nel senso che gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati non siano da ricomprendere nel computo delle spese assoggettate ai vincoli di contenimento. E’ parere di questa Sezione, peraltro in precedenza già espresso con la deliberazione n. 9/2011, nonché orientamento seguito da diverse Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Umbria n. 51/2011, Sez. Piemonte n. 40/2011, Sez. Emilia Romagna n. 18/2011, Sez. Lombardia n. 605/2011, Sez. Toscana n. 520/2011), che il principio evidenziato dalle Sezioni riunite possa essere applicato, ricorrendo comunanza di ratio nelle norme implicate ed omogeneità dei presupposti oggettivi, anche al quesito posto con riferimento alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e determini pertanto l’esclusione di tali spese dal computo relativo al rispetto dell’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 quando esse di fatto non comportano aggravi sul bilancio dell’ente, trovando copertura in finanziamenti a destinazione vincolata trasferiti da altri soggetti, come nel caso dei contributi di provenienza comunitaria. Anche in questo caso, infatti, è del tutto evidente che l’obiettivo della disposizione è di realizzare un contenimento degli oneri finanziari degli enti in funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non quello di limitare comunque le azioni, attività o prestazioni realizzate con tali spese a prescindere dal loro reale impatto sul bilancio dell’ente che le sostiene. (…).”.

* * *

Deliberazione n. 21 /2012

La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI Presidente

Luisa D’EVOLI Consigliere

Alessandro BENIGNI Referendario

Francesco BELSANTI Referendario

Claudio GUERRINI Referendario (relatore)

nell’adunanza del 20 aprile 2012 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera in data 13 aprile 2012, con la quale il Sindaco del Comune di Toirano ha rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 26 del 19 aprile 2012 che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO:

Con istanza n. 3353 del 13 aprile 2012, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 38 del 17 aprile 2012 – assunta al protocollo della segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 18 aprile 2012 con il n. 0001366-18/04/2012-SC_LIG-T85-A – il Sindaco del Comune di Toirano ha formulato alla Sezione due distinti quesiti sull’effettivo ambito di applicazione dell’articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede l’obbligo gravante anche sugli enti locali di contenere le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza entro il limite del 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

Il primo quesito verte sulla possibilità di escludere da tale obbligo le spese di pubblicità, di promozione e per l’organizzazione di eventi ed incontri, sostenute nell’ambito della gestione del complesso denominato “Grotte di Toirano”, considerato che la gestione di tale servizio avviene sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali la quale, ponendo a carico del soggetto gestore un’adeguata ed incisiva azione di tutela, promozione e valorizzazione del suddetto complesso, rende sostanzialmente indispensabili spese di siffatta natura e considerato altresì che le stesse verrebbero integralmente finanziate con i proventi della vendita dei biglietti di ingresso alle grotte.

Con il secondo quesito il Comune chiede se le limitazioni poste dalla norma in esame si applicano per le spese relative ad attività di gemellaggio con un Comune francese per il cui finanziamento l’Ente risulta assegnatario di un contributo dell’Unione Europea a ciò specificamente destinato. In argomento è altresì richiesta la valutazione della Sezione circa la possibilità per il Comune di anticipare dette spese nelle more della rendicontazione finalizzata al relativo rimborso, considerata l’eventualità che il contributo europeo definitivamente erogato a consuntivo risulti inferiore al previsto.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune, organo legittimato a rappresentare l’ente ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, co. 8, L. n. 131/2003.

2. Una valutazione positiva nel senso dell’ammissibilità va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo della attinenza dei quesiti alla “materia della contabilità pubblica”, posto che in entrambi i casi la questione che viene in rilievo attiene alla corretta interpretazione ed applicazione di una disposizione normativa dettata dal legislatore nazionale nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica e con la specifica finalità del contenimento dei costi degli apparati amministrativi e, quindi, come tale incidente in modo significativo sulla gestione finanziaria e sulla composizione della spesa degli enti locali.

3. Venendo al merito, in via preliminare occorre richiamare il testo del menzionato art. 6, co. 8, d.l n. 78/2010, il quale prevede che “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.

3.1 Il primo punto da definire secondo la richiesta di parere attiene alla possibilità di escludere dal campo di applicazione della norma e dai conseguenti vincoli finanziari le spese per pubblicità, promozione e organizzazione di eventi ed incontri sostenute dall’Ente nell’ambito della gestione del complesso “Grotte di Toirano” e che l’Ente stesso afferma essere indispensabili ai fini del corretto svolgimento di tale servizio nonché e con i proventi della vendita dei biglietti di ingresso al complesso.

Il Comune di Toirano è titolare della gestione diretta del citato complesso di rilevanza preistorica, archeologica e naturalistica in base ad una convenzione stipulata con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria – e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, in attuazione degli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, approvativo del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tali disposizioni prevedono, in effetti, la possibile conclusione di accordi tra Ministero, regioni ed altri enti pubblici territoriali, aventi la finalità di assicurare la migliore fruizione (art. 102, commi 4 e 5) e la valorizzazione (art. 112, commi 4 e 9) dei beni culturali di appartenenza pubblica.

Secondo lo stesso Codice le attività di valorizzazione dei beni culturali vengono individuate (art. 111, comma 1) in varie tipologie di azioni finalizzate all’esercizio della funzione diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura (art. 6).

Ed invero, la convenzione menzionata risulta essere improntata al conseguimento di dette finalità di valorizzazione come si evince già dalle sue premesse che evocano in generale l’esigenza di “un’adeguata ed incisiva azione di tutela, promozione e valorizzazione” del complesso in questione ed in cui viene manifestata l’intenzione congiunta dei soggetti convenienti di assicurare “la più ampia valorizzazione” e fruizione del sito.

In particolare, tra gli impegni specifici che in virtù della convenzione il Comune di Toirano viene ad assumere nell’ambito della acquisita titolarità della gestione del servizio figurano diverse attività di promozione – quali quelle finalizzate all’inserimento dell’area archeologica negli itinerari turistici provinciali, all’organizzazione di eventi culturali (concerti, spettacoli) o ancora dirette alla conoscenza e alla visita del complesso (art. 3, punti f, g, h) – che ben possono essere inquadrate nell’ambito della funzione e delle azioni di valorizzazione di beni culturali cui si riferisce il relativo Codice e che con la stipulazione della convenzione le parti hanno inteso regolare.

Senonché, com’è evidenziato nella richiesta di parere, per la realizzazione di tali attività e quindi per il corretto svolgimento sotto i sopra citati profili della gestione del complesso, l’Ente deve in concreto sostenere spese chiaramente riconducibili alle diverse tipologie sottoposte al limite finanziario previsto dalla norma in argomento.

Sotto il profilo finanziario, nella richiesta di parere il Comune sottolinea altresì, in un’ottica fattuale, che le spese in questione vengono integralmente finanziate con i proventi della vendita dei biglietti di ingresso alle Grotte. Dalla convenzione emerge che il Comune è tenuto a destinare a finalità connesse alla valorizzazione del complesso tutti gli utili derivanti dall’attività di gestione del medesimo; al Comune stesso è poi riservata la facoltà di provvedere agli interventi di valorizzazione eventualmente anche con risorse proprie, stanziate in apposito capitolo di bilancio, oltre che con contributi di enti pubblici, finanziamenti comunitari o sponsorizzazioni di privati.

Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene che le spese sostenute per le attività di carattere – in senso lato – promozionale svolte dal Comune di Toirano in attuazione della convenzione che affida al medesimo la gestione del complesso “Grotte di Toirano” possano essere escluse dagli obblighi di riduzione stabiliti dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010, e ciò per le ragioni e con i limiti e le precisazioni di seguito evidenziate.

In parallelo con quanto già affermato da questa Sezione nel fornire risposta ad analogo quesito riferito alle spese di gestione di un’area marina protetta (v. deliberazione n. 5/2011; cfr. anche Sez. Lombardia n. 120/2011) si ritiene che, ai fini dell’esatta definizione del rapporto configurabile tra la fattispecie in esame e l’ambito di operatività della norma di contenimento delle spese, ciò che rileva è la corretta valutazione delle finalità istituzionalmente perseguite attraverso la gestione del complesso in questione, così come sono delineate in varie disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio – che costituiscono le fonti normative di riferimento – e nella convenzione conclusa in attuazione delle stesse.

In linea generale, la gestione di beni culturali di appartenenza pubblica secondo il relativo Codice deve avere come obiettivo fondamentale lo svolgimento dell’azione di valorizzazione dei beni stessi (art. 115, co. 1) e cioè, come già visto, l’esercizio di attività dirette tra l’altro a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e lo sviluppo stesso della cultura (art. 6). In adesione a tale indirizzo, la convenzione concernente la gestione del complesso “Grotte di Toirano” è volta a garantire, oltre alla migliore fruizione del sito, anche la più ampia valorizzazione del medesimo e quindi a tal fine dispone, nell’ambito delle azioni che il soggetto gestore è tenuto a porre in essere, il compimento anche delle diverse attività promozionali cui già si è fatto cenno.

Tali attività di promozione del complesso archeologico non sono pertanto opzioni rimesse alla discrezionalità del soggetto gestore, quanto meno sotto il profilo del “se” dell’agire, bensì concorrono a costituire l’essenza stessa della gestione affidata al Comune di Toirano. In altre parole, lo svolgimento di tali attività rappresenta una delle “missioni” fondamentali che il Comune deve realizzare e che sono all’origine stessa dell’attribuzione al medesimo della gestione del sito.

Basta considerare al riguardo che, in base alla convenzione, il Comune assume un impegno specifico in ordine all’assolvimento di tali compiti e che, in caso di grave inadempienza, accertata attraverso l’attività di vigilanza sulle attività di valorizzazione riservata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, è prevista la facoltà del Ministero di recedere dall’accordo (art. 9).

Si osserva pertanto che, in definitiva, ricomprendere nel campo di applicazione dell’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 le attività di promozione del complesso archeologico contemplate nella predetta convenzione vorrebbe dire vanificare gli obiettivi e le finalità essenziali al conseguimento dei quali è diretta la gestione del medesimo.

E’ necessario comunque precisare che a fondamento della soluzione proposta opera, senza dubbio, anche la considerazione del quadro finanziario entro cui si svolge la gestione in esame e, in particolare, vengono sostenute le spese relative alle attività di pubblicità, promozione ed organizzazione di eventi ed incontri menzionate nella richiesta di parere.

Come più sopra evidenziato, le disposizioni previste in convenzione, nonché gli elementi informativi forniti dal Comune nel rivolgere l’istanza di parere, inducono a ritenere che le esaminate attività promozionali svolte in funzione di valorizzazione siano di norma finanziate con le entrate derivanti dalla gestione delle Grotte e cioè, principalmente, con i proventi della vendita dei biglietti di ingresso alle stesse. Non si riscontra pertanto la ragione per cui l’obbligo di riduzione debba valere per le spese che si riferiscono a tali attività visto che esse non comportano a carico del bilancio del Comune aggravi che non siano compensati dai ricavi gestionali.

Dalle argomentazioni fin qui svolte discendono, tuttavia, i limiti di operatività della soluzione prospettata e cioè le condizioni che devono sussistere perché le attività di carattere promozionale svolte nell’ambito della gestione del complesso “Grotte di Toirano” possano considerarsi sottratte all’applicazione dei vincoli di spesa fissati dalla norma in esame.

Una prima limitazione è rinvenibile nelle stesse finalità che l’ente gestore deve realizzare.

Pertanto, l’esclusione dall’obbligo di riduzione delle spese vale per le sole attività promozionali svolte per le finalità contemplate nella convenzione regolatrice, e quindi solo per quelle dirette, come già sopra segnalato, a favorire l’inserimento dell’area archeologica negli itinerari turistici provinciali, o a dare vita ad eventi culturali come concerti o spettacoli, o ancora a favorire la diffusione della conoscenza e l’incremento delle visite alle Grotte. Iniziative promozionali di altra tipologia o aventi diversa finalità devono al contrario sottostare alla riduzione di spesa stabilita dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 nella misura dell’80% dell’ammontare delle corrispondenti spese sostenute nell’anno 2009.

Ulteriore limite va infine riscontrato nella tipologia delle risorse finanziarie utilizzate dall’ente a copertura degli oneri della gestione del servizio, compresi quelli relativi alle attività in questione.

Come già detto, non v’è ragione di applicare il vincolo di contenimento della spesa ove la gestione dell’area archeologica nel suo complesso generi utili netti, considerato che in tal caso le spese per le attività di promozione risultano in sostanza finanziate con le entrate di gestione e che, in base alla convenzione, gli stessi utili devono essere necessariamente destinati a finalità di valorizzazione del patrimonio culturale.

Diversamente, nell’ipotesi in cui il Comune di Toirano faccia ricorso, come è consentito dalla convenzione, a risorse economiche aggiuntive poste a carico del proprio bilancio, le predette attività dovranno essere assoggettate alle misure di contenimento della spesa stabilite dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica e quindi, nella specie, ai limiti dettati dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010.

A questo riguardo, ai fini delle necessarie valutazioni anche di questi aspetti finanziari della gestione svolta dal Comune, potranno senz’altro costituire idonei strumenti informativi i consuntivi economici di gestione che, come previsto nella convenzione (art. 3, lett. i), il Comune stesso è tenuto a trasmettere periodicamente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria.

3.2 La seconda fattispecie per la quale è richiesta una valutazione circa la riconducibilità o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 concerne le spese sostenute dal Comune di Toirano per le attività connesse al gemellaggio con un Comune francese, per il cui finanziamento il Comune risulta assegnatario di un contributo dell’Unione Europea a ciò specificamente destinato.

Premesso che, come noto allo stesso Comune istante, le spese per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali rientrano a pieno titolo nel novero di quelle per relazioni pubbliche e/o di rappresentanza considerate dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 (cfr. Sez. Veneto n. 265/2011 e Sez. Lombardia n. 652/2011), la questione che si pone, tradotta in termini generali, attiene in sostanza alla possibilità di escludere dagli obblighi di decurtazione imposti da tale disposizione finanziaria le spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, etc. che, essendo finanziate con risorse provenienti da fonti esterne all’ente, e a ciò vincolativamente destinate come nel caso dei contributi comunitari, non comportano alcun effettivo aggravio a carico del bilancio del Comune che le sostiene.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2011 adottata in funzione nomofilattica ai sensi dell’articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2009, n. 102, hanno esaminato l’analogo problema con riguardo alle spese per studi ed incarichi di consulenza, anch’esse oggetto di similare limitazione in base al comma 7 del medesimo art. 6, d.l. n. 78/2010.

In tale sede le Sezioni riunite, osservando che la ratio di quella disposizione va rinvenuta non tanto nella riduzione toutcourt delle spese connesse a studi ed incarichi di consulenza, alle quali si riconosce comunque l’utilità di incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, quanto nella necessità di conseguire, attraverso la fissazione di tetti di spesa, dei risparmi sul bilancio degli enti, si sono pronunciate nel senso che gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati non siano da ricomprendere nel computo delle spese assoggettate ai vincoli di contenimento.

E’ parere di questa Sezione, peraltro in precedenza già espresso con la deliberazione n. 9/2011, nonché orientamento seguito da diverse Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Umbria n. 51/2011, Sez. Piemonte n. 40/2011, Sez. Emilia Romagna n. 18/2011, Sez. Lombardia n. 605/2011, Sez. Toscana n. 520/2011), che il principio evidenziato dalle Sezioni riunite possa essere applicato, ricorrendo comunanza di ratio nelle norme implicate ed omogeneità dei presupposti oggettivi, anche al quesito posto con riferimento alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e determini pertanto l’esclusione di tali spese dal computo relativo al rispetto dell’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 quando esse di fatto non comportano aggravi sul bilancio dell’ente, trovando copertura in finanziamenti a destinazione vincolata trasferiti da altri soggetti, come nel caso dei contributi di provenienza comunitaria.

Anche in questo caso, infatti, è del tutto evidente che l’obiettivo della disposizione è di realizzare un contenimento degli oneri finanziari degli enti in funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non quello di limitare comunque le azioni, attività o prestazioni realizzate con tali spese a prescindere dal loro reale impatto sul bilancio dell’ente che le sostiene.

Si osserva infine che, ai fini dell’esame della questione e della soluzione dianzi prospettata, si rivela del tutto irrilevante la circostanza che le spese per l’attività di gemellaggio siano o meno effettuate con anticipo di fondi da parte del Comune e con il conseguente rischio che, a seguito della rendicontazione agli uffici comunitari, il successivo rimborso sia inferiore al contributo previsto, essendo peraltro questo un profilo strettamente connesso alla osservanza di quelle regole e procedure stabilite in sede europea per l’erogazione di contributi comunitari sulle quali non può evidentemente estendersi l’attività consultiva di questa Sezione regionale di controllo.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal comune di Toirano.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 20 aprile 2012.

Il Magistrato Estensore Il Presidente

(Claudio Guerrini) (Ennio Colasanti)

Depositata in segreteria l’ 8 giugno 2012

Il Funzionario Preposto

(Michele Bartolotta)