Diritto U.E.: Portogallo inadempiente sulle PM10

NOTA

La sentenza in rassegna dichiara ricevibile e, in parte, fondato il ricorso con il quale la Commissione U.E. chiedeva alla Corte G.U.E. di dichiarare che la Repubblica di Portogallo, avendo omesso di provvedere affinché le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non superino i valori limite fissati nell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto articolo 13, per quanto concerne le zone e gli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul.

* * *

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 novembre 2012 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Controllo dell’inquinamento – Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente»

Nella causa C‑34/11,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 gennaio 2011,

Commissione europea, rappresentata da P. Guerra e Andrade, A. Alcover San Pedro e S. Petrova, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata da L. Inez Fernandes e da M.J. Lois, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2012,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo omesso di provvedere affinché le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non superino i valori limite fissati nell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto articolo 13, per quanto concerne le zone e gli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul.

Contesto normativo

La direttiva 96/62/CE

2 Conformemente all’articolo 11 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (GU L 296, pag. 55), gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali sul rispetto dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10.

La direttiva 1999/30/CE

3 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41):

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente, valutate a norma dell’articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell’allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.

(…)».

4 In forza dell’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, se tali valori limite sono superati a causa di concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente dovute a eventi naturali, significativamente superiori ai normali livelli di riferimento relativi alle fonti naturali, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione, fornendo le necessarie giustificazioni.

5 L’allegato III della suddetta direttiva fissa due tipi di limiti per le particelle PM10, distinguendo due fasi, le quali sono esse stesse divise in due periodi. Riguardo ai periodi della fase 1, compresi tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009, da un lato, il valore giornaliero di 50 μg/m3 non deve essere superato più di 35 volte per anno civile e, dall’altro, il valore annuo da non superare è di 40 μg/m3. Per quanto concerne i periodi della fase 2, a partire dal 1° gennaio 2010, da un lato, il valore giornaliero che non deve essere superato più di 7 volte per anno civile è di 50 μg/m3 e, dall’altro, il valore annuo è di 20 μg/m3.

6 Ai fini della valutazione prevista all’articolo 7 della medesima direttiva, occorre distinguere tra «zona» e «agglomerato».

7 In forza dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 1999/30, una zona designa una «parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata».

8 L’articolo 2, punto 9, di tale direttiva definisce agglomerato una «zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, una densità di popolazione per Km2 tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente».

La direttiva 2008/50

9 La direttiva 2008/50, entrata in vigore l’11 giugno 2008, è una codificazione di cinque atti legislativi in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, in particolare delle direttive 96/62 e 1999/30.

10 Queste direttive sono state abrogate dall’articolo 31 della direttiva 2008/50 con effetto a decorrere dall’11 giugno 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardo ai termini di recepimento e all’applicazione delle stesse direttive.

11 L’articolo 13 della direttiva 2008/50, intitolato «Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI.

(…)

Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell’allegato III.

I margini di tolleranza fissati nell’allegato XI si applicano a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, e dell’articolo 23, paragrafo 1».

12 Bisogna constatare che l’allegato XI della direttiva 2008/50 non ha modificato i valori limite fissati per i PM10 dall’allegato III della direttiva 1999/30.

13 Per contro, l’articolo 22 della direttiva 2008/50 stabilisce norme speciali relative alla proroga dei termini fissati per conseguire i valori limite e, in particolare, le condizioni per la deroga all’obbligo di applicarli.

14 Ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 2 e 4, di tale direttiva:

«2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM10 di cui all’allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite fino all’11 giugno 2011 purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze.

(…)

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione [le zone o gli agglomerati] in cui ritengono applicabili i paragrafi 1 o 2 e le comunicano il piano per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se le condizioni pertinenti sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente delle attuali misure comunitarie e delle misure comunitarie previste che la Commissione proporrà.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l’applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono considerate soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani per la qualità dell’aria oppure di presentarne di nuovi».

Fase precontenziosa del procedimento

15 Nell’analizzare le relazioni annuali, basate sulle direttive 96/62 e 1999/30, relative al rispetto dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10, presentate dalla Repubblica portoghese per gli anni 2005, 2006 e 2007, la Commissione constatava che in tale periodo detti valori erano stati superati in otto zone e agglomerati, vale a dire in quelli di Braga, di Vale do Ave, di Vale de Sousa, di Porto Litoral, di Zona de Influência de Estarreja, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte, d’Área Metropolitana de Lisboa Sul e di Setúbal.

16 Ritenendo che la Repubblica portoghese non avesse quindi rispettato gli obblighi previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30, la Commissione, in data 2 febbraio 2009, inviava a tale Stato membro una lettera di diffida nella quale affermava, tra l’altro, che le violazioni dei valori limite accertate riflettevano una tendenza a lungo termine all’inosservanza di detti obblighi.

17 La Commissione, indicando, in allegato alla lettera di diffida, le zone in cui erano state registrate tali violazioni dei valori limite per i PM10, invitava le autorità portoghesi a presentare le loro osservazioni entro un termine di due mesi.

18 Nella sua risposta del 6 aprile 2009, la Repubblica portoghese precisava di aver notificato, il 5 marzo 2009, una domanda, a norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/50, volta ad ottenere la proroga del termine per il conseguimento dei valori limite indicati nell’allegato XI di quest’ultima, considerando soddisfatte le condizioni di una siffatta proroga riguardo agli agglomerati di Vale do Ave, di Vale de Sousa, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte, d’Área Metropolitana de Lisboa Sul e di Setúbal.

19 Per quanto concerne l’agglomerato di Setúbal, le autorità portoghesi, ricordando di aver già chiarito prima della lettera di diffida che il superamento dei valori limite era dovuto ad eventi naturali come quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 1999/30, fornivano la descrizione del metodo utilizzato per determinare l’importanza dell’incidenza di tali eventi naturali.

20 Del pari, quanto alle zone di Braga e di Zona de Influência de Estarreja, la Repubblica portoghese informava la Commissione dell’elaborazione di programmi di miglioramento della qualità dell’aria, chiedendo la proroga del termine previsto per il conseguimento dei valori limite fissati.

21 Con decisione del 26 novembre 2009, la Commissione, sollevando obiezioni alla deroga richiesta dalla Repubblica portoghese il 5 marzo 2009, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2008/50, respingeva detta domanda.

22 Il 22 marzo 2010 la Commissione, tenuto conto delle obiezioni formulate nella decisione del 26 novembre 2009 nonché delle citate relazioni annuali, inviava alla Repubblica portoghese un parere motivato.

23 Nella sua lettera di risposta del 9 giugno 2010, la Repubblica portoghese, invocando una serie di misure in corso di attuazione e sottolineando la propria volontà di proseguire gli sforzi compiuti al fine di raggiungere il pieno rispetto dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10, ammetteva il superamento di tali valori nelle zone e negli agglomerati di Aveiro/Ílhavo, di Zona de Influência de Estarreja, di Porto Litoral, di Braga e d’Área Metropolitana de Lisboa Norte.

24 Non ritenendo soddisfacente tale risposta, la Commissione decideva di presentare il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

25 La Commissione, basandosi sulle obiezioni formulate nella sua decisione del 26 novembre 2009 e sulle relazioni annuali concernenti il rispetto dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10, presentate dalla Repubblica portoghese per gli anni 2005, 2006 e 2007, sostiene che tali valori limite sono stati superati nelle zone e negli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul.

26 Secondo detta istituzione, le relazioni summenzionate indicano che i valori limite di cui trattasi continuano ad essere superati in varie zone e agglomerati e dimostrano, in taluni casi, una tendenza a lungo termine al superamento degli stessi valori limite. Tale constatazione sarebbe confermata dalla relazione relativa all’anno 2009, inviata dalla Repubblica portoghese il 30 settembre 2010, per quanto riguarda le zone e gli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, di Aveiro/Ílhavo, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul. In quest’ultimo agglomerato, sussisterebbero situazioni di superamento in determinati punti di campionamento, sebbene si tenga conto degli eventi naturali. Inoltre, la Commissione osserva che la zona di Aveiro/Ílhavo non figurava nelle relazioni precedenti la lettera di diffida e il parere motivato.

27 La Repubblica portoghese contesta anzitutto il fatto che i superamenti dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10 riflettano una tendenza a lungo termine in Portogallo.

28 Inoltre, tale Stato membro fa valere che la Commissione non ha precisato nel parere motivato quali fossero le zone e gli agglomerati interessati dall’addebito formulato nei suoi confronti.

29 Infine, dopo aver ricordato varie misure intraprese dalle autorità portoghesi che dimostrano un’evoluzione positiva per quanto concerne la riduzione dei superamenti dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10, la Repubblica portoghese, basandosi sui dati disponibili della relazione relativa all’anno 2009, ammette che, per le zone e gli agglomerati oggetto del presente procedimento, sussisteva un superamento del valore limite giornaliero per i PM10, ma non del valore limite annuo che, dal 2008, non è stato più superato in alcuna di dette zone o agglomerati.

30 Pertanto, detto Stato membro conclude per il rigetto del presente ricorso nei limiti degli addebiti contestati.

31 Nella replica, la Commissione sottolinea che, conformemente al sistema istituito dalle direttive 96/62 e 2008/50, la gestione amministrativa della qualità dell’aria ambiente spetta agli Stati membri, il che si traduce, in particolare, nella competenza di questi ultimi a delimitare le zone e gli agglomerati, a redigere gli elenchi di queste zone e agglomerati in cui i livelli delle particelle inquinanti di cui trattasi superano i valori limite applicabili a tali particelle o sono inferiori a questi ultimi, ad individuare i luoghi ove si devono applicare determinate misure e a decidere le misure da adottare, da un lato, e nell’obbligo di fornire in tempo utile, sotto forma di relazione, informazioni sugli eventuali superamenti dei valori limite, dall’altro.

32 Di conseguenza, il controllo del rispetto dei valori limite applicabili alle particelle inquinanti di cui trattasi potrebbe essere effettuato dalla Commissione unicamente sulla base dei valori comunicati dallo Stato membro stesso, i quali, peraltro, sono trasmessi entro un termine di nove mesi dalla fine dell’anno di cui trattasi. Così, essa potrebbe solamente constatare il superamento dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10 che si è verificato nel periodo cui si riferiscono le relazioni inviate dalla Repubblica portoghese.

33 Il fatto che detti valori limite siano stati continuamente superati per vari anni in determinate zone rivela, a parere della Commissione, un problema sistemico di cui lo Stato membro interessato deve essere perfettamente consapevole, tenuto conto del fatto che è esso stesso che ha raccolto i dati e che è giunto alla conclusione che questi stessi valori limite sono stati superati.

34 La Commissione ritiene quindi che il sistema delle direttive in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente le consenta di verificare l’esistenza di un eventuale inadempimento mediante i soli elementi di prova ammissibili messi a sua disposizione, vale a dire i dati forniti dagli Stati membri, e che spetti allo Stato membro interessato contestare le conclusioni della Commissione sulla base di dati più recenti che possano dimostrare il rispetto attuale dei valori limite applicabili alle particelle inquinanti di cui trattasi. In mancanza di una siffatta reazione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe considerare che l’inadempimento persiste e potrebbe chiedere alla Corte di dichiararlo.

35 Nel caso di specie, la Commissione sostiene di aver sempre richiesto, nella fase precontenziosa del procedimento, che la Repubblica portoghese rispettasse i valori limite fissati dalla direttiva 2008/50. Le conclusioni del presente ricorso per inadempimento non riguarderebbero quindi gli anni passati, bensì un inadempimento attuale, di cui la Repubblica portoghese può contestare la persistenza solo fornendo la prova del rispetto di detta direttiva entro il termine fissato nel parere motivato. Pertanto, spetterebbe a questo Stato membro dimostrare che tale inadempimento non esiste più, presentando nuovi dati atti a provare la sua cessazione. Poiché la Repubblica portoghese non fornisce tali dati, si dovrebbe concludere che l’inadempimento sussiste.

36 Inoltre, la Commissione sottolinea di non avere alcun interesse ad agire, nel presente procedimento, per ottenere dalla Corte una pronuncia su fatti passati, dato che essa non trarrebbe alcun vantaggio da una sentenza che accerti una situazione passata. Se la Corte dichiarasse che, dal 2005 al 2007, la Repubblica portoghese non ha rispettato una direttiva che, in vigore in tale periodo, da allora non si applica più, una sentenza del genere, in linea di principio, non avrebbe alcun effetto utile.

37 Riguardo all’argomento sollevato dalla Repubblica portoghese secondo cui la Commissione non ha precisato nel parere motivato le zone e gli agglomerati non contemplati, quest’ultima sostiene che, dal momento che lo Stato membro interessato è l’unica fonte di informazioni sul superamento dei valori limite applicabili alla concentrazione di PM10, la Repubblica portoghese è a conoscenza dei luoghi in cui tali valori limite sono superati. Poiché le zone di cui trattasi sono state oggetto di una richiesta di deroga all’origine della decisione della Commissione del 26 novembre 2009, tale Stato membro sarebbe sufficientemente informato dell’oggetto della controversia, dato che non ha contestato i fatti ed esso stesso ha menzionato, nelle sue successive dichiarazioni, le zone in cui detti valori limite erano stati superati. Inoltre, la Commissione sostiene che essa ha precisato nella propria lettera di diffida le zone di cui trattasi e che queste ultime non sono cambiate nel parere motivato.

38 Inoltre, dato che nel controricorso la Repubblica portoghese ammette che, secondo gli ultimi dati disponibili, essa continua a non garantire che in quattro zone o agglomerati non sia superato il valore limite giornaliero di PM10, ma che nel frattempo è riuscita a far sì che, alla data di chiusura delle discussioni, non fosse superato il valore limite annuo di PM10, il presente ricorso avrebbe il solo scopo di far dichiarare che detto Stato membro, non avendo adottato le misure necessarie, continua ad essere inadempiente per quanto riguarda il valore limite giornaliero di PM10 in tali quattro zone o agglomerati.

39 Nella controreplica la Repubblica portoghese ribatte che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze del 20 marzo 2003, Commissione/Italia, C‑143/02, Racc. pag. I‑2877, punto 11, e del 12 giugno 2003, Commissione/Spagna, C‑446/01, Racc. pag. I‑6053, punto 15).

40 Di conseguenza, alla scadenza di tale termine, vale a dire il 7 giugno 2010, i dati disponibili riguarderebbero le misure relative all’anno 2009 nonché le zone e gli agglomerati menzionati dalla Repubblica portoghese nella sua risposta. La sentenza della Corte dovrebbe quindi prendere in considerazione tale data, poiché le osservazioni della Commissione riguardanti il momento al quale la sentenza deve fare riferimento sono prive di fondamento ai sensi della giurisprudenza summenzionata.

Giudizio della Corte

41 Con il suo ricorso, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo omesso di provvedere affinché le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non superino i valori limite fissati all’articolo 13 della direttiva 2008/50, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della medesima disposizione.

42 Sebbene la Repubblica portoghese non abbia sollevato alcuna eccezione di irricevibilità del presente ricorso, occorre tuttavia rilevare, in via preliminare, che la Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 258 TFUE per la proposizione di un ricorso per inadempimento (v., segnatamente, sentenze del 31 marzo 1992, Commissione/Italia, C‑362/90, Racc. pag. I‑2353, punto 8; del 26 gennaio 2012, Commissione/Slovenia, C‑185/11, punto 28, e dell’8 marzo 2012, Commissione/Portogallo, C‑524/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64).

43 In tale prospettiva, si deve verificare se il parere motivato e il ricorso presentino le censure in modo coerente e preciso, così da consentire alla Corte di conoscere esattamente la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, presupposto necessario affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., in tal senso, sentenze del 1° febbraio 2007, Commissione/Regno Unito, C‑199/04, Racc. pag. I‑1221, punti 20 e 21, nonché del 24 marzo 2011, Commissione/Slovenia, C‑365/10, punto 19).

44 Infatti, come risulta, in particolare, dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza ad esso relativa, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi, e tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivocabile al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., segnatamente, sentenze del 15 giugno 2010, Commissione/Spagna, C‑211/08, Racc. pag. I‑5267, punto 32; del 26 gennaio 2012, Commissione/Slovenia, cit., punto 29, e del 19 aprile 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑141/10, punto 15).

45 Nel caso di specie, dalle conclusioni esposte dalla Commissione nel proprio ricorso emerge che quest’ultimo riguarda solamente le zone e gli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul. Inoltre, per quanto concerne la questione intesa ad accertare i tipi di valori limite fissati per i PM10 che sono stati superati, la Commissione, nella replica, ha delimitato l’oggetto del suo ricorso ai soli valori limite giornalieri di PM10.

46 Per contro, la Commissione non precisa, né nelle conclusioni del proprio ricorso né nella motivazione di quest’ultimo, gli anni per i quali l’inadempimento è contestato. Cionondimeno, invocando solamente la direttiva 2008/50, essa si limita ad affermare che si tratta di un inadempimento attuale e che la decisione della Corte deve riguardare il presente e non il passato, senza tuttavia precisare il periodo in questione.

47 Ciò considerato, è giocoforza constatare che la mancata indicazione di un elemento indispensabile del contenuto del ricorso, quale il periodo in cui la Repubblica portoghese avrebbe violato, in base alle affermazioni della Commissione, il diritto dell’Unione, non risponde ai requisiti di coerenza, di chiarezza e di precisione.

48 Inoltre, poiché la Commissione non indica il periodo preciso interessato dall’inadempimento contestato e si astiene, per di più, dal fornire prove pertinenti, sottolineando laconicamente che essa non ha alcun interesse ad agire, in tale procedimento, per ottenere dalla Corte una pronuncia su fatti passati, dato che essa non trae alcun vantaggio da una sentenza che accerti una situazione passata, detta istituzione non solo viola manifestamente gli obblighi, sia per la Corte sia per sé stessa, che discendono dalla giurisprudenza citata ai punti 43 e 44 della presente sentenza, ma non mette neanche la Corte in grado di esercitare il suo controllo sul presente ricorso per inadempimento.

49 Va tuttavia rilevato che, come risulta dagli atti, la verifica delle relazioni annuali riguardanti gli anni 2005, 2006 e 2007, presentate dalla Repubblica portoghese alla Commissione, ha dimostrato che i valori limite giornalieri di PM10 erano stati superati in varie zone e agglomerati. Sulla base di queste relazioni, tale istituzione ha inviato alla Repubblica portoghese una lettera di diffida, nella quale essa riteneva che detto Stato membro non rispettasse gli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30. In udienza, la Commissione ha infine ammesso, da un lato, che gli elementi di prova su cui essa basa il proprio ricorso sono costituiti dai dati contenuti nelle relazioni annuali relative agli anni 2005, 2006 e 2007 e, dall’altro, che non si tratta di un problema sistemico, dato che l’infrazione di detti obblighi non era generale e continuata.

50 Tali indicazioni concludenti consentono di dedurre che l’inadempimento degli obblighi previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30 comunque riguarda il superamento dei valori limite giornalieri di PM10 nell’aria ambiente e copre il periodo compreso tra gli anni 2005 e 2007 nelle zone e negli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul.

51 Pertanto, occorre constatare che il presente ricorso per inadempimento, nei limiti così definiti, può essere dichiarato ricevibile.

52 Quanto alla fondatezza del presente ricorso, è sufficiente ricordare che la Repubblica portoghese ammette, nelle sue osservazioni, il superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni giornaliere di PM10 nell’aria ambiente nei limiti constatati al punto 50 della sentenza in oggetto.

53 Di conseguenza, si deve accogliere il ricorso entro tali limiti.

54 Ciò precisato, va rilevato che il ricorso, poiché riguarda il periodo successivo all’anno 2007, non risponde ai requisiti di chiarezza e di precisione per i motivi enunciati ai punti 47 e 48 della presente sentenza e, di conseguenza, deve essere respinto in quanto irricevibile.

55 Pertanto, contrariamente a quanto sembra sostenere la Commissione nelle conclusioni del suo ricorso, non occorre prendere in considerazione la direttiva 2008/50. Tale direttiva, infatti, non è applicabile ai fatti contestati allo Stato membro di cui trattasi, che sono precedenti all’11 giugno 2008, data della sua pubblicazione e della sua entrata in vigore.

56 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si deve dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo omesso di provvedere affinché, per gli anni compresi tra il 2005 e il 2007, le concentrazioni giornaliere di PM10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30, nelle zone e negli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

Sulle spese

57 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, prima frase, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

58 Nella presente controversia, si deve tener conto del fatto che l’addebito della Commissione relativo al mancato rispetto degli obblighi risultanti dall’articolo 13 della direttiva 2008/50, per quanto concerne il periodo successivo all’anno 2007, è stato dichiarato irricevibile.

59 Di conseguenza, occorre condannare la Commissione e la Repubblica portoghese a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) Avendo omesso di provvedere affinché, per gli anni compresi tra il 2005 e il 2007, le concentrazioni giornaliere di PM10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nelle zone e negli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopportano ciascuna le proprie spese.

Firme