Finanza pubblica: giudizio di conto e sottrazione di denaro

NOTA

Con la sentenza in rassegna, la Sezione Veneto dichiara regolare la gestione del conto e, per l’effetto, discarica l’agente contabile di un Ufficio postale veneto, il quale aveva subito una rapina da cui era derivata la sottrazione di 3.300, 59 € .

Dopo un’ampia premessa circa le ragioni e la portata del giudizio di conto, all’esito della quale la Corte non manca di sottolineare che la normativa di contabilità pubblica prevede “(…) la responsabilità del contabile per il semplice fatto materiale della perdita di denaro pubblico (che l’agente aveva l’obbligo di servizio di ricevere, erogare e custodire secondo precise modalità regolamentari) ove non sussistano, per lo stesso, giustificazioni basate sull’eventuale esistenza di esimenti.”, il Collegio osserva che, nella specie, è stata offerta la prova che “(…) il danno subito dall’Amministrazione (la rimanenza a debito del conto) pari a £. 6.390.833 (€ 3.300,59) risulta essere stato causato da rapina compiuta da persone rimaste ignote, senza che dagli atti risultino omissioni o inadempienze da parte dell’agente contabile alla riscossione, X.Y.. Dall’esame degli atti ritiene il Collegio che nella presente controversia l’intero danno sia ricollegabile in modo diretto ed esclusivo al fatto delittuoso della rapina e che non residuano inadempimenti o negligenze a carico dell’agente contabile.”.

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REPUBBLICA ITALIANA N. 252 /2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Angelo Buscema Presidente

dott.ssa Elena Brandolini Consigliere relatore

dott.ssa Patrizia Ferrari Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 28832 sul conto giudiziale n. 23931 – Servizio Bancoposta dell’ex Ministero P.T. – depositato in data 20/3/1995, reso da X.Y., (…) , per l’Ufficio postale di Zzz. relativo all’esercizio finanziario 1981;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione in data 20/03/2012 del magistrato relatore;

Uditi nella pubblica udienza del 19 aprile 2012 il relatore Consigliere Elena Brandolini ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giancarlo Di Maio, non rappresentato l’agente contabile; con l’assistenza del Segretario dott.ssa Paola Franchini;

Ritenuto in

FATTO

Il conto giudiziale n. 23931, relativo ai servizi di bancoposta per l’anno finanziario 1981 (1/1/1981-31/12/1981), firmato dall’agente contabile alla riscossione X.Y., all’epoca dei fatti in servizio presso l’Ufficio Locale ZZ-, e riconosciuto regolare dai competenti uffici provinciali e centrali dell’Amministrazione, risulta computisticamente esatto e chiude con un rimanenza a debito di £ 6.390.833 (€ 3.300,59), per cui il conto non è stato compreso fra quelli approvati con decreto del Presidente.

Risulta dagli atti di causa che la suddetta passività è derivata da una rapina a mano armata avvenuta il 26 ottobre 1981 ai danni del predetto Ufficio postale, ad opera di ignoti.

L’Ufficio ispettivo, in sede di inchiesta amministrativa, ha escluso la sussistenza della responsabilità del contabile e, in generale, del personale dell’Ufficio postale.

La Procura Generale della Corte dei conti ha comunicato di aver disposto l’archiviazione della posizione del Trevisan, non avendo ravvisato responsabilità perseguibili a propria iniziativa nei confronti dell’agente contabile, impregiudicato rimanendo il necessario giudizio di conto.

Il magistrato relatore dei conti del servizio bancoposta, nella relazione in data 20/03/2012, ha rilevato come dalla documentazione giustificativa allegata (verbali e relazioni dell’Ufficio ispettivo P.T., archiviazioni della Procura generale della Corte dei conti) non si evidenzino profili di responsabilità a carico del contabile alla riscossione per il debito di gestione ed ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio di conto.

Il conto è stato trasmesso alla Segreteria della Sezione e assegnato al ruolo dell’odierna udienza pubblica.

L’intervenuto Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il discarico del contabile reddente.

Considerato in

D I R I T T O

1. Osserva preliminarmente il Collegio che il giudizio di conto si connette al dovere pubblico per i soggetti ai quali è demandata una funzione pubblica o che esplicano un’attività rilevante per l’ordine pubblico, non essendo sufficiente il controllo amministrativo per una garanzia obiettiva dell’interesse pubblico e che l’accertamento della regolarità delle gestioni degli agenti contabili, nell’ambito del rapporto di servizio tra agenti e pubbliche amministrazioni, è necessario per assicurare l’esercizio degli irrinunciabili diritti patrimoniali delle stesse amministrazioni tenuto conto del principio di indisponibilità del diritto pubblico all’accertamento obiettivo della correttezza di gestione.

L’esame giudiziale della Corte dei conti parte dall’avvenuta verifica da parte dell’amministrazione e si esplica sull’accertamento dell’adempimento degli obblighi che gravano sui contabili in applicazione della funzione da loro svolta.

Tale accertamento avviene dinanzi alla Corte dei conti, giudice esclusivo in ragione della sua particolare posizione costituzionale ed ha carattere di giurisdizione sostanziale ed obiettiva; oggetto dell’accertamento è la correttezza e la regolarità della gestione, in questo caso, di denaro pubblico da parte di ciascun agente contabile.

Come affermato dalla Corte costituzionale, con diverse pronunce, requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della “necessarietà” in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito di sottrarsi a questo fondamentale dovere. Detto principio assume un duplice significato in quanto comporta tanto che non possono essere poste condizioni in grado di rendere eventuale o aleatorio il giudizio stesso, quanto che nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti. Ne consegue che la necessarietà del giudizio comporta che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni di qualunque specie.

In attuazione dei ricordati principi il giudizio di conto è, pertanto, volto ad accertare l’adempimento degli obblighi che gravano sui contabili, in applicazione della funzione da loro svolta, ed in particolare a verificare che gli stessi non risultino gravati da obbligazione di restituzione.

2. Ciò premesso va considerato che all’obbligo da parte dell’agente contabile titolare del servizio bancoposta di rendere il conto della sua gestione alla propria amministrazione si connette l’ulteriore obbligo di esame amministrativo di tale conto da parte della competente Amministrazione che si conclude con l’attestazione di parificazione delle scritture.

Dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare, che disciplina la materia può desumersi il principio generale secondo cui ogni amministrazione deve organizzare le strutture operative per assicurare una corretta gestione del pubblico denaro, demandando all’agente contabile l’assunzione di ogni possibile iniziativa diretta ad evitare il concreto verificarsi di evenienze lesive della pubblica gestione.

Costituisce dunque una funzione necessaria in ogni Pubblica Amministrazione, da organizzare e disciplinare secondo norme regolamentari interne relative alla materia della gestione del pubblico denaro.

3. Giova in proposito ricordare la previsione di cui all’art. 194 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827), in virtù della quale “le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento non sono ammesse a discarico degli agenti contabili se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamento dei rispettivi servizi e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, nè per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna“. Il secondo comma della richiamata norma precisa, altresì, che gli agenti contabili “non possono essere neppure discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture (…)”.

Dalla ricordata disposizione discende la responsabilità del contabile per il semplice fatto materiale della perdita di denaro pubblico (che l’agente aveva l’obbligo di servizio di ricevere, erogare e custodire secondo precise modalità regolamentari) ove non sussistano, per lo stesso, giustificazioni basate sull’eventuale esistenza di esimenti.

4. Ciò premesso si rileva come nella fattispecie in esame sia provato che il danno subito dall’Amministrazione (la rimanenza a debito del conto) pari a £. 6.390.833 (€ 3.300,59) risulta essere stato causato da rapina compiuta da persone rimaste ignote, senza che dagli atti risultino omissioni o inadempienze da parte dell’agente contabile alla riscossione, X.Y..

Dall’esame degli atti ritiene il Collegio che nella presente controversia l’intero danno sia ricollegabile in modo diretto ed esclusivo al fatto delittuoso della rapina e che non residuano inadempimenti o negligenze a carico dell’agente contabile.

Alla luce delle ricordate circostanze ritiene il Collegio che la gestione per l’esercizio relativo al servizio bancoposta per l’anno finanziario 1981 resa dall’agente contabile possa ritenersi regolare, con approvazione del conto in questione e con conseguente discarico del medesimo agente contabile

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto dichiara regolare la gestione del conto e, per l’effetto, discarica il contabile.

Nulla per le spese

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2012.

L’Estensore Il Presidente

F.to Dott.ssa Elena Brandolini F.to Dott. Angelo Buscema

Depositato in Segreteria il 10/05/2012

Il Direttore della Segreteria

F.to Cristina Guarino