Nel B.U.R.A.S. 25 maggio 2012 n. 24, la L.R. 25 maggio 2012 n. 11, con la quale la Regione Sardegna ha emanato norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla L.R. 18 marzo 2011 n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
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La riforma delle autonomie locali
La L.R. in commento prevede che entro il 31 ottobre 2012 il Consiglio regionale, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, approva una legge contenente il riordino generale delle autonomie locali, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative.
Il procedimento di riforma deve essere attuato entro il 31 dicembre 2012, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate.
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all’articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all’esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento.
Agli effetti della vigente legislazione, ivi compresa quella elettorale, le gestioni provvisorie di cui al comma 3 corrispondono a circoscrizioni amministrative provinciali.
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Deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno
L’art. 2 (“Integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011”) L.R. n. 11/2012 in commento estende al Fondo Unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali la deroga ai vincoli del PSI.
Si prevede, infatti, che “1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è aggiunta alla fine la frase “ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).“.
L’art. 2, co. 6 richiamato prevede ora che “Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l’articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 , 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007)”
L’art. 10 (“Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali”) L.R. 29 maggio 2007 n. 2 prevede che “1. Per l’anno 2007 e fino all’entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 24, e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell’ articolo 4, primo comma, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall’anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione. .
2. L’ente locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.
3. All’accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, di norma, con quote trimestrali anticipate; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l’attività posta in essere dall’Amministrazione regionale sino all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 -cap. SC01.1059).
4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall’Ente italiano di servizio sociale (EISS) – Comitato regionale Sardegna. L’Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall’anno 2010, l’importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.
5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell’ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l’attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un’apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.”.
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Deroghe ai vincoli e limiti relativi alle società strumentali
L’art. 3, L.R. in commento disapplica tout court nella Regione Sardegna le previsioni dell’art. 13, D.L. n. 223/2006 (cd. Decreto Bersani) che prevedono vincoli e limiti operativi alle cd. società strumentali agli enti territoriali.
L’art. 3 prevede, infatti, che “Nelle more della definizione di un’organica disciplina in materia di organizzazione e di funzioni degli enti locali non si applica in Sardegna l’articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale)”.
Come è noto, l’art.13 (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza) D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 prevede che “1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare [esclusivamente] con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società [ da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi]. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.”.
La prevista disapplicazione appare di dubbia legittimità, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale che inquadra la concorrenza come limite inderogabile alla competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario e speciale.
In particolare, con la sentenza 1° agosto 2008 n. 326, la Consulta ha ritenuto non fondata, in riferimento all’art. 117 Cost., e in riferimento alle previsioni che sanciscono ambiti più intensi di autonomia delle Regioni a statuto speciale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv., con modif., in l. 4 agosto 2006 n. 248, posto:
-che le previsioni dell’art. 13, cit., laddove prevedono, tra l’altro, per le società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali il divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti, di operare per soggetti diversi dagli enti territoriali soci o affidanti rientrano nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile, poiché funzionali alla definizione dei confini tra l’attività amministrativa e l’attività d’impresa, soggetta alle regole del mercato, nonché nella competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza , in quanto finalizzate ad eliminare distorsioni della concorrenza stessa;
- che le previsioni dell’art. 13, cit., laddove prevedono “(…) alcune limitazioni alle società partecipate da Regioni ed enti locali per lo svolgimento di funzioni amministrative o attività strumentali alle stesse, stabilendo, in particolare, che dette società devono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti (… ) non rientrano nella materia dell’organizzazione amministrativa, perché non sono rivolte a regolare una forma di svolgimento dell’attività amministrativa, bensì nella materia – definita prevalentemente in base all’oggetto – «ordinamento civile», perché mirano a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e attività di persone giuridiche private. Inoltre, poiché dette disposizioni hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza , essendo volte ad evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, la disciplina delle società con partecipazione pubblica da esse dettata è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza , e rientra quindi nella materia – definita prevalentemente in base al fine – della «tutela della concorrenza », tenuto anche conto della proporzionalità e della ragionevolezza di tale disciplina (accertate alla luce di uno scrutinio operato distintamente per le varie previsioni dell’articolo impugnato) e, quindi, della sua idoneità a perseguire finalità inerenti alla tutela della concorrenza , mentre le ulteriori disposizioni, che dettano una disciplina transitoria e dispongono in ordine ai contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, costituiscono sanzione e complemento delle disciplina introdotta e, a loro volta, regolano non irragionevolmente la fase di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle società destinatarie di essa (sentt. nn. 29 del 2006, 38, 303, 401, 438, 452 del 2007, 51, 63, 159 del 2008; ord. n. 421 del 2007).”.
Di seguito riportiamo il testo integrale della L.R. 25 maggio 2012 n. 11.
Avv. Andrea Faccon
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Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011.
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art.1
Procedure di riordino generale delle autonomie locali
1. Entro il 31 ottobre 2012 il Consiglio regionale, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, approva una legge contenente il riordino generale delle autonomie locali, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative.
2. Entro il 31 dicembre 2012 deve essere data attuazione al procedimento di riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all’articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all’esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento.
4. Agli effetti della vigente legislazione, ivi compresa quella elettorale, le gestioni provvisorie di cui al comma 3 corrispondono a circoscrizioni amministrative provinciali.
Art.2
Integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011
1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è aggiunta alla fine la frase “ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).”.
Art.3
Norma transitoria
1. Nelle more della definizione di un’organica disciplina in materia di organizzazione e di funzioni degli enti locali non si applica in Sardegna l’articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale)
Art.4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).





