Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

NOTA

Con il D.L. in rassegna – nella G.U.R.I. 16 maggio 2012 n. 113 – il Governo ha varato una serie di disposizioni per il riordino della protezione civile.

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L’art. 1 apporta modifiche e integrazioni alla L. 24 febbraio 1992 n. 225, alla L. 21 novembre 2000, n. 353, al D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, e, infine, al D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.

Quanto alla L. 24 febbraio 1992 n. 225, le novità più significative riguardano:

– l’assegnazione al Ministro dell’interno o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze fino ad ora attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile dalla L. n. 225/92;

– una più precisa delimitazione della fattispecie che costituisce presupposto per l’esplicazione delle attività di protezione civile, (definite dall’art. 3, L. n. 225/92, come quelle “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’articolo 2 “) e, segnatamente , che legittima l’emanazione della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui all’art. 5, L. n. 225/92 (v. infra).

Rispetto alla definizione precedente,

– si prendono in considerazione anche eventi calamitosi connessi con attività dell’uomo;

– l’accento definitorio è posto sull’esigenza di una precisa predeterminazione temporale dell’ambito di esercizio dell’attività extra ordinem di protezione civile, da contenere entro “limitati e predefiniti periodi di tempo“.;

– la possibiltà di dichiarare lo stato d’emergenza nell’imminenza (e non solo al verificarsi) delle situazioni ipotizzate dall’art. 2, comma 1, lett. c), L. n. 225/92;

– l’assegnazione della competenza a proporre al Consiglio dei Ministri la deliberazione dello stato d’emergenza – su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri – (anche) al Ministro dell’interno o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio;

– la necessità di acquisire l’intesadella/e Regioni territoriamente interessata/e prima della dichiarazione dello stato d’emergenza;

– la necessità che la dichiarazione dello stato d’emergenza indichi l’amministrazione pubblica competente in via ordinariaa coordinare gli interventi conseguenti all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza;

la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, che non puo’, di regola, superare i sessanta giorni e la previsione secondo cui uno stato di emergenza gia’ dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo’ essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu’ di quaranta giorni;

– l’obbligo di trasmettere le ordinanze dirette ad attuare gli interventi di protezione civile per informazione al Ministro dell’interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri;

– la previsione che le ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento di protezione civile possono derogare alla normativa vigente nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto dichiarativo dello stato d’emergenza e devono limitarsi a disciplinare i servizi di soccorso e di assistenza nonché gli interventi provvisionali stretamente necessari nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo;

– la previsione che le ordinanze di protezione civile a valle della deliberazione dello stato di emergenza:

–> laddove emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono immediatamente efficaci e sono altresi’ trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perche’ comunichi gli esiti della loro verificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti;

–> laddove emanatedopo il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, devono riportare il previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari;

– l’eliminazione della previsione relativa al potere del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

– la rimodulazione dei poteri e delle prerogative del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale, si prevede che per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, deve avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, L. n. 225/92, coordinandone l’attivita’ e impartendo specifiche disposizioni operative;

– la previsione che le ordinanze emanate ai sensi del comma 2, art. 5, L. n. 225/92 devono individuare i soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita’, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita’ in via prevalente, salvo motivate eccezioni;

– la previsione della cessazione (senza bisogno di specifico provvedimento) delle funzioni del commissario delegato alla scadenza dello stato di emergenza;

– la soggezione dei provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze ai controlli previsti dalla normativa vigente (v. infra sulla rimodulazione dei controlli della Corte dei conti);

– il divieto di corrispondere compensi per l’esercizio delle funzioni di protezione civile attribuite ai sensi del comma 4 al Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche; solo ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l’articolo 23-ter, D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e’ commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico (l’art. 23-ter cit. prevede che “2. Il personale di cui al comma 1 che e’ chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita’ amministrative indipendenti, non puo’ ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita’ per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu’ del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito.“).

– l’obbligo del Capo del Dipartimento della protezione civile, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dell’emergenza di cui al comma 1-bis, di emanare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

– la previsione che con la ridetta ordinanza di rientro al regime ordinario:

–> ferma in ogni caso l’inderogabilita’ dei vincoli di finanza pubblica, possono essere anche emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi;

–> può essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita’ speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter.

– la previsione che per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita’ che residuano alla chiusura della contabilita’ speciale appositamente aperta per l’emergenza, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;

– la previsione che i rendiconti di protezione civile vanno trasmessi ai titolari dei controlli inerenti (anche) alla gestione economica dell’emergenza, con la precisazione che la documentazione di corredo al rendiconto deve comprendere anche gli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti;

– il fatto che viene regolata più nel dettaglio – e con più preciso coordinamento con le norme sopravvenute alla L. n. 225/02 – l’imputazione degli oneri e il reperimento delle risorse necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato ex art. 5, co. 1, L. n. 225/02 , con utilizzo prioritario del Fondo nazionale di protezione civile (peraltro, sono innovate anche le previsioni che disciplinao le prerogative regionali sugli aspetti finanziari e contabili, collegandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, che, tra l’altro, aveva ritenuto illegittime, in relazione all’art. 119, co. 1, Cost., norme statali che impongono alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile);

– l’individuazione nel Ministero dell’economia e delle finanze del soggetto passivo del pagamento dei mutui – anche di quelli ancora in essere – accesi per fronteggiare le calamità naturali oggetto di intervento di protezione civile, previa ricognizione degli stessi ad opera di un d.P.C.M..

In seguito riportiamo il dettaglio delle modifiche e integrazioni ai richiamati provvedimenti normativi, evidenziando nel testo dell’articolo riformulato le modifiche e integrazioni apportate dal D.L. n. 59/2012.

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a) nell’articolo 1 L. 24 febbraio 1992 n. 225:

1) al comma 2 le parole da “ai sensi ai sensi dell’articolo 9″ a “protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro dell’interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio”;

2) al comma 3 le parole: “il Ministro per il coordinamento della protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro dell’interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio”;

Il testo dell’art. 1 L. n. 225/92 è ora il seguente:

Art.1

Servizio nazionale della protezione civile

“1. É istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglioil Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro dell’interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio

il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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b) nell’articolo 2, comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) calamita’ naturali o connesse con l’attivita’ dell’uomo che in ragione della loro intensita’ ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”;

Il testo dell’art. 2 L. n. 225/92 è ora il seguente

Art.2Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamita’ naturali o connesse con l’attivita’ dell’uomo che in ragione della loro intensita’ ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo

calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

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c) nell’articolo 5:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell’interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita’ ed alla natura degli eventi, nonche’ indicando l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalita’ si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.”;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo’, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza gia’ dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo’ essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu’ di quaranta giorni.”;

3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l’attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonche’ agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita’ nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.”;

4) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro dell’interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresi’ trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perche’ comunichi gli esiti della loro verificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.”;

5) il comma 3 e’ abrogato;

6) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l’attivita’ e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita’, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita’ in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalita’ del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.”;

7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non e’ prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e’ commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l’inderogabilita’ dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi’ emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l’ordinanza di cui al comma 4-ter puo’ essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita’ speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita’ che residuano alla chiusura della contabilita’ speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.”;

8) al comma 5-bis:

8.1) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: ” I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonche’ degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita’ amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell’interno.”;

8.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.”;

9) il comma 5-quater e’ sostituito dal seguente:”5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo’ elevare la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.”;

10) il comma 5-quinquies e’ sostituito dal seguente:

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l’ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, tali da garantire la neutralita’ in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all’articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e’ stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell’aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le predette risorse, conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell’aliquota di accisa, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.”;

11) dopo il comma 5-sexies e’ aggiunto il seguente comma: “5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita’ naturali e’ effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonche’ all’individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.”;

Il testo dell’art. 5 L. n. 225/92 riformulato è ora il seguente:

Art.5Stato di emergenza e potere di ordinanza1. 1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell’interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita’ ed alla natura degli eventi, nonche’ indicando l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalita’ si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.Al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c ), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti (3).

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo’, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza gia’ dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo’ essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu’ di quaranta giorni.

2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l’attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonche’ agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita’ nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.

2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell’economia e delle finanze (4).

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro dell’interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresi’ trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perche’ comunichi gli esiti della loro verificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l’attivita’ e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita’, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita’ in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalita’ del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

4-bis. Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non e’ prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e’ commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l’inderogabilita’ dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi’ emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l’ordinanza di cui al comma 4-ter puo’ essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita’ speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita’ che residuano alla chiusura della contabilita’ speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’ art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza. Per l’anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu’ soggetti attuatori.I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonche’ degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita’ amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell’internoI rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’ art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e’ riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo (6) .5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo’ elevare la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e’ autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (7).5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l’ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, tali da garantire la neutralita’ in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all’articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e’ stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell’aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le predette risorse, conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell’aliquota di accisa, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. 5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’ articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il fondo e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e’ stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter (8) (9).5-sexies. Il Fondo di cui all’ articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , può intervenire anche nei territori per i quali e’ stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’ articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261 . Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso (10).

5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita’ naturali e’ effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonche’ all’individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.

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d) nell’articolo 14:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a) le parole: “la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi” sono sostituite dalle seguenti: “il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”;

1.2) alla lettera b) dopo le parole “dei sindaci dei comuni interessati” sono inserite le seguenti: “, in raccordo con la regione”;

2) al comma 3 le parole: “del Ministro per il coordinamento della protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “o, per sua delega, del Ministro dell’interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio”;

Il testo dell’art. 14 L. n. 225/92 riformulato è ora il seguente:

Art. 14Competenze del prefetto1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l’attuazione.2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2, il prefetto:a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civilela direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno;b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati, in raccordo con la regione;c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;d) vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell’articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o o, per sua delega, del Ministro dell’interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consigliodel Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.4. Per l’organizzazione in via permanente e l’attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

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e) nell’articolo 15:

1) al comma 1, le parole: “alla legge 8 giugno 1990, n. 142″ sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole “e il coordinamento dei servizi di soccorso” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonche’ il coordinamento dei servizi di soccorso”.

Il testo dell’art. 15 L. n. 225/92 riformulato è ora il seguente:

Art.15Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco1. Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile.3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonche’ il coordinamento dei servizi di soccorsoil coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.

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Il comma 2, dell’art. 1, apporta modifiche all’art. 7, L. 21 novembre 2000 n. 353.

2. All‘articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e’ trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i tempi e le modalita’ di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

b) nel comma 4, la parola: “COAU” e’ sostituita dalle seguenti: “Centro operativo di cui al comma 2″ e le parole: “comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “medesimo comma”.

Il testo dell’art. 7, L. n. 353/2000 è ora il seguente

Art.7Lotta attiva contro gli incendi boschivi1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l’efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all’ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1) .2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e’ trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i tempi e le modalita’ di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 1113. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra:a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2COAU interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo (2) .6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all’art. 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all’art. 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.*

Il comma 3 modifica l’art. 2, co. 2-septies D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito nella L. 26 febbraio 2011 n. 10.

All’articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, dopo le parole: “provvisoriamente efficaci.” sono inserite le seguenti: “Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.”.

Il testo dell’art. 2, co. 2-septies D.L. n. 225/2010 è ora il seguente:

2-septies. All’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e’ ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l’organo emanante ha facolta’, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.

In argomento controllo preventivo sugli atti di attuazione di oridnanze di protezione civile v. Corte conti – sez. contr. Piemonte – deliberazione 23 aprile 2012 n. 83.

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Il comma 4 abroga il comma 2 dell’articolo 15, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.

Il testo dell’art. 15, d.l. n. 195/2009 è ora il seguente:

Art.15Disposizioni in materia di protezione civile1. Fino al 31 dicembre 2010 e’ preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l’applicazione delle previsioni normative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti (1).2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell’individuazione delle competenze in ordine all’esercizio delle attivita’ di allertamento, soccorso e superamento dell’emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,, i livelli minimi dell’organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza (2).3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d’interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto (3).3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: «sessantatre’» e’ sostituita dalla seguente: «sessantacinque» (4).3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (5).

3-quater. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: «Agenzia del demanio» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»

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Il D.L. contiene anche disposizioni per le coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamita’ naturali (art. 2).

L’operatività della nuova normativa è collegata all’emanazione di apposito regolamento governativo, che dovrà rispettare i criteri enunciati dall’art. 2, tra i quali, l‘esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati.

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Infine, il D.L. in commento detta disposizioni transitorie relative alle gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del D.L. e ai relativi stanziamenti (art. 3).

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Riportiamo di seguito il testo integrale del D.L. 15 maggio 2012 n. 59.

Avv. Andrea Faccon

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacita’ operativa, nonche’ di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile, al fine di rendere piu’ incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 2012 e dell’11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e

per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di protezione civile

1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1:

1) al comma 2 le parole da “ai sensi ai sensi dell’articolo 9″ a “protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro dell’interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio”;

2) al comma 3 le parole: “il Ministro per il coordinamento della protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro dell’interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio”;

b) nell’articolo 2, comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) calamita’ naturali o connesse con l’attivita’ dell’uomo che in ragione della loro intensita’ ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”;

c) nell’articolo 5:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell’interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita’ ed alla natura degli eventi, nonche’ indicando l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalita’ si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.”;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo’, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza gia’ dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo’ essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu’ di quaranta giorni.”;

3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l’attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonche’ agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita’ nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.”;

4) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro dell’interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresi’ trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perche’ comunichi gli esiti della loro verificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.”;

5) il comma 3 e’ abrogato;

6) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l’attivita’ e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita’, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita’ in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalita’ del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.”;

7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non e’ prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e’ commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l’inderogabilita’ dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi’ emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l’ordinanza di cui al comma 4-ter puo’ essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita’ speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita’ che residuano alla chiusura della contabilita’ speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.”;

8) al comma 5-bis:

8.1) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: ” I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonche’ degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita’ amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell’interno.”;

8.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.”;

9) il comma 5-quater e’ sostituito dal seguente:”5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo’ elevare la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.”;

10) il comma 5-quinquies e’ sostituito dal seguente:

“5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l’ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, tali da garantire la neutralita’ in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all’articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e’ stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell’aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le predette risorse, conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell’aliquota di accisa, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.”;

11) dopo il comma 5-sexies e’ aggiunto il seguente comma: “5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita’ naturali e’ effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonche’ all’individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.”;

d) nell’articolo 14:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a) le parole: “la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi” sono sostituite dalle seguenti: “il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”;

1.2) alla lettera b) dopo le parole “dei sindaci dei comuni interessati” sono inserite le seguenti: “, in raccordo con la regione”;

2) al comma 3 le parole: “del Ministro per il coordinamento della protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “o, per sua delega, del Ministro dell’interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio”;

e) nell’articolo 15:

1) al comma 1, le parole: “alla legge 8 giugno 1990, n. 142″ sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”; 2) al comma 3, secondo periodo, le parole “e il coordinamento dei servizi di soccorso” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonche’ il coordinamento dei servizi di soccorso”.

2. All’articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e’ trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i tempi e le modalita’ di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

b) nel comma 4, la parola: “COAU” e’ sostituita dalle seguenti: “Centro operativo di cui al comma 2″ e le parole: “comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “medesimo comma”. 3.

All’articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, dopo le parole: “provvisoriamente efficaci.” sono inserite le seguenti: “Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e’ abrogato.

Art. 2

Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamita’ naturali

1. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamita’ naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamita’ naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamita’ naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprieta’ di privati. Per favorire altresi’ la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamita’ naturali, i premi relativi all’assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamita’ naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamita’ naturali ai fabbricati di proprieta’ di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalita’ e termini per l’attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamita’ naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;

b) esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati;

c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilita’, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato;

d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall’introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:

a) mappatura del territorio per grado di rischio;

b) stima della platea dei soggetti interessati;

c) dati percentuali sull’entita’ dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;

d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente: a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell’11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, e n. 21 del 27 gennaio 2010;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2011.

2. I commissari delegati, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all’ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilita’ speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attivita’ concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attivita’, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.

3. Per il necessario completamento funzionale degli interventi gia’ programmati, le somme non ancora impegnate, alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31 maggio 2008, nonche’ alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2009, n. 3776 e 3777, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2009, sulle contabilita’ speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, sono versate al capitolo 3560 – “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’interno” per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno.

4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l’acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all’articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla societa’ creditrice gia’ proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento delMinistero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilita’ della regione Campania, per la cui mera ricognizione e’ adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento e’ effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l’impianto.

5. All’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “persone fisiche”, la lettera “e” e’ sostituita dalla seguente: “,”;

b) dopo le parole: “nonche’ per il soccorso pubblico” sono aggiunte le seguenti: “, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione”.

Art. 4

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 15 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze

Cancellieri, Ministro dell’interno

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino