NOTA

Con il parere in rassegna – reso ai sensi dell’art. 21-bis, L. 10 ottobre 1990, n. 287 – l’AGCM individua profili di criticità (i.e.: possibili restrizioni dell’accesso al mercato) nel processo di riorganizzazione del sistema societario relativo ai soggetti operanti nel settore della mobilità e dei trasporti attivato dal Comune di Venezia, che vede come capofila la società pubblica AVM S.p.a..

L’AGCM sottolinea la necessità di dare attuazione all’(ex)art. 4, D.L. n. 138/2011, laddove, in paricolare, impone alla P.A., nel rispetto dei “principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera  prestazione dei servizi”, di “(…) verificare la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi, procedendo a liberalizzare “tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio”, limitando “l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”.

D’altro canto, prosegue l’Autorità, “(…) la necessità di una verifica di mercato in vista della possibilità di aprire al mercato anche solo singole porzioni del servizio di TPL nel bacino veneziano è emersa, nel caso specifico, dalla circostanza che presso l’Autorità sono pervenute segnalazioni di imprese interessate ad operarvi, ma che hanno ricevuto dinieghi dal Comune di Venezia, motivati dall’esistenza di un diritto di esclusiva in capo alla società ACTV S.p.A..”.

Riportiamo il testo integrale – formato pdf – del parere AGCM 4 luglio 2012 AS961: AS961