NOTA

Con il parere in rassegna – reso ai sensi dell’art. 21-bis, L. 20 ottobre 1990 n. 287 – l’AGCM ha espresso le proprie valutazioni in ordine ai profili concorrenziali della deliberazione della giunta provinciale di Trento di approvazione delle disposizioni transitorie in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale riferito alle strutture di vendita al dettaglio.

L’AGCM osserva che tale deliberazione – in attuazione della disciplina legislativa provinciale in tema di commercio – contiene “(…) pone  una serie di condizioni e requisiti urbanistici per l’apertura di grandi strutture di vendita di nuova costruzione, che appaiono suscettibili di determinare restrizioni concorrenziali non necessarie e sproporzionate rispetto alle finalità di tutela ambientale e paesaggistica considerate dalla delibera, restringendo artificiosamente l’evoluzione dell’offerta nel settore commerciale nella provincia di Trento.

In particolare, la predisposizione dell’indagine sulla rete viaria a carico dell’operatore presenta profili di onerosità in ragione della complessità delle verifiche oggetto di indagine e, comunque, si presta a valutazioni altamente discrezionali in merito alle verifiche stesse da parte dell’Amministrazione concedente l’autorizzazione.

Ancora, i contingenti minimi di parcheggio, nonché la fermata dedicata del servizio di trasporto pubblico locale alla struttura appaiono vincoli onerosi, e comunque, quanto al secondo, non rientrante nella disponibilità dell’operatore, che aggravano oltremodo il costo degli investimenti necessari a realizzare tali strutture, così favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti.

In tale ottica, la deliberazione, oggetto di parere, risulta in palese contrasto con i principi generali della concorrenza vigenti nell’ordinamento comunitario, nonché nazionale, vieppiù come da ultimo rappresentati dall’articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto “salva Italia”), nella misura in cui pone vincoli, non strettamente necessitati, al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.”.

Riportiamo il testo integrale – formato pdf – del parere della comunicazione AGCM 13 luglio 2012: AS960