NOTA

Pubblicata nel B.U. Liguria 2 novembre 2011, n. 19, la L.R. Liguria n. 28/2011 con la quale la Regione ha definito un programma assicurativo di gestione diretta del rischio di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il programma si impernia sulla costituzione di un fondo speciale destinato al finanziamento degli esborsi che le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale debbono sostenere per il risarcimento dei sinistri (art. 1, comma 2).

Il programma e, in particolare, la gestione del fondo si applicano, per quanto compatibili, anche alle sinistrosità concernenti le gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell’art. 2, comma 14 L. 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.

La concreta attuazione del programma è demandata all’esercizio delle competenze demandate  dall’art. 2 alla Giunta regionale.

La G.R. dovrà, infatti, definire:

a)  i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo individuando una o più Aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale incaricati della gestione;

b)  l’ammontare del fondo speciale sufficiente a far fronte agli esborsi da sostenere;

c)  la quota di fondo sanitario di competenza di ogni singola Azienda o ente del Servizio Sanitario Regionale da destinarsi al fondo speciale;

d)  gli indirizzi in merito alle modalità di gestione delle sinistrosità afferenti le gestioni liquidatorie.

In base all’art. 3, L.R. in commento gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono a carico del Fondo Sanitario Regionale.