Enti locali: sulla riduzione dei compensi dei revisori

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione Umbria ribadisce, sulla scia di Sezione Toscana – parere 9 dicembre 2010 n. 204, che i compensi per l’organo di revisione per gli anni 2011, 2012 e 2013 non possono superare gli importi dei medesimi risultanti al 30 aprile 2010, ridotti del 10%.

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Del. n.24/PAR/2012

Corte dei conti

Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria

Perugia

Composta dai Magistrati:

Presidente Dott. Benito CARUSO Presidente di Sezione

Consigliere Dott. Romano DI GIACOMO Componente – relatore

Referendario Dott. Antonio DI STAZIO Componente

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n.229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, inerente “Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

VISTO il D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con modificazioni, recante tra l’altro disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTA la nota n.85 del 11 gennaio 2012 pervenuta l’8 febbraio 2012 e protocollata al n.160, con la quale il Sindaco del Comune di Vallo di Nera, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alla possibilità per il Comune, in caso di nuova nomina del revisore, di aumentarne il compenso, nel rispetto dei limiti di cui al D.M. 20 maggio 2005, o se il compenso in questione debba restare invariato riaspetto alla spesa per l’organo di revisione determinata al 30 aprile 2010 e sottoposto alla ulteriore decurtazione del 10% prevista dall’art.6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in L.122/2010;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n.69 del 18 giugno 2009;

VISTO l’ordine del giorno del 23 febbraio 2012, con il quale la questione relativa alla suddetta richiesta di parere è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

UDITO il relatore, Dott. Romano Di Giacomo;

PREMESSO

L’art.7, comma 8, delle legge n.131/2003 attribuisce alle Regioni e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo.

Al fine di garantire l’uniformità di indirizzo in materia, la Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere n.5/AUT/2006 e n.9/SEZAUT/2009, con le quali si è ribadito che la detta funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi a quanto attiene ai bilanci pubblici e alle norme e ai principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, o comunque limitata a temi di carattere generale sempre nella materia contabile, con esclusione di richieste di parere che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi.

Si è detto inoltre che le questioni compatibili con il ruolo istituzionale delle sezioni regionali di controllo debbano riguardare questioni di carattere generale, con esclusione di quelle che comportano valutazioni su specifici casi concreti di gestione.

Alla luce dei suddetti orientamenti, il Collegio ritiene ammissibile la richiesta di parere sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco di Vallo di Nera, ed inoltrata alla Corte dei conti per il tramite del Consiglio delle Autonomie dell’Umbria, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La richiesta appare altresì ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto inerente l’interpretazione di norme finalizzate al calcolo e alla revisione del compenso di un revisore di nuova nomina, fermo restando quanto stabilito dal D.M. 20 maggio 2005, così ché la richiesta resta limitata a temi di carattere generale in materia di contabilità pubblica, non comportando valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi adottati o da adottarsi dall’ente.

FATTO

La richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Vallo di Nera concerne la possibilità per il comune, al momento della nomina del nuovo revisore dei conti, di aumentarne il compenso, nel rispetto dei limiti di cui al D.M. 20 maggio 2005, o di attenersi, nel calcolo di detto compenso, a quanto disposto dall’art.6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in L.122/2010, che fissa il tetto di spesa per l’organo di revisione al 30 aprile 2010, decurtato del 10%, come descritto in epigrafe.

DIRITTO

L’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 prescrive che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma….”

Il quesito posto è stato già oggetto di precedenti pronunce in materia da parte di alcune Sezioni regionali di controllo.

In particolare la Sezione regionale di controllo per la Toscana si è già pronunciata sull’applicazione dell’art.6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, in riferimento al compenso dell’organo di revisione, giusta delibera n. 204/2010/PAR del 9 dicembre 2010, che questa Sezione fa propria nei contenuti, in cui si ribadisce che “nel merito, …L’intento del legislatore è palesemente indirizzato alla riduzione dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico, difatti l’art. 6 citato è rubricato ‘Riduzione dei costi degli apparati amministrativi’ ”; la norma in esame non può quindi che “riferirsi alla misura dei compensi come determinata ad una data specifica”. Riferendosi alla nota di lettura del Senato alla L. 122/10, si evince che vengono previsti, pur non quantificandoli, “sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni”.

Tali risparmi di spesa non possono essere raggiunti se non con una riduzione della spesa in argomento legata ad una precisa data di riferimento (30 aprile 2010).

Ancora “…la norma non formula distinzioni legate all’ammontare percepito in relazione al limite massimo edittale (come determinato in base ai parametri del D.M. Interno 20 maggio 2005) e quindi un’interpretazione differente e più permissiva traviserebbe la volontà legislativa.”

Quindi i compensi per l’organo di revisione per gli anni 2011, 2012 e 2013, non possono superare gli importi dei medesimi risultanti al 30 aprile 2010, ridotti del 10%.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta e al Consiglio delle Autonomie dell’Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2012.

Il Relatore Il Presidente

f.to Dott. Romano Di Giacomo f.to Dott. Benito CARUSO

Depositato il 27.02.2012

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio