Contratti della P.A.: Società Stretto di Messina S.p.A. e Contraente generale verso l'atto aggiuntivo

NOTA

Con il D.L. 2 novembre 2012 n. 187, nella G.U.R.I. 2 novembre 2012 n. 256, il Governo ha dettato disposizioni dirette principalmente a garantire la verifica, a tutela della finanza pubblica, della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (il Ponte sullo stretto di Messina), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste.

L’art. 1 prevede, in particolare, l’obbligo della Società Stretto di Messina S.p.A. e del Contraente generale di stipulare apposito atto aggiuntivo al contratto vigente entro il termine perentorio del 1° marzo 2013.

La stipula dell’atto aggiuntivo prelude a un esame in linea tecnica del progetto definitivo dell’intervento da parte del CIPE (esteso, peraltro, ai piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell’intervento che attesti la sostenibilità dell’investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico) nonché all’adozione da parte della Società Stretto di Messina dellenecessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell’infrastruttura con capitali privati.

E’ previsto che la mancata stipula dell’atto aggiuntivo, la mancata approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE ovvero la mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l’esame del progetto definitivo, determinano la caducazione ditutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché delle convenzioni e di ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria.

L’art. 2 de D.L. in rassegna, inoltre, onde evitare l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per l’esercizio 2012, l’immediato trasferimento alle regioni delle risorse allo scopo destinate, prevede che il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

Riportiamo il testo integrale del D.L. 2 novembre 2012 n. 187.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire, in considerazione dell’attuale stato di tensione nei mercati finanziari internazionali, la verifica, a tutela della finanza pubblica, della sostenibilita’ del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, anche in relazione alle modalita’ di finanziamento previste;

Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per l’esercizio 2012, l’immediato trasferimento alle regioni delle risorse allo scopo destinate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente

1. In considerazione dell’attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilita’ del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalita’ di finanziamento previste, la Societa’ Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Entro 60 giorni dalla stipula dell’atto aggiuntivo la Societa’ Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell’opera, unitamente agli elaborati tecnici nonche’ ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell’intervento che attesti la sostenibilita’ dell’investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico puo’ valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita’.

3. In esito all’esame in linea tecnica del progetto definitivo dell’intervento, la societa’ Stretto di Messina S.p.a. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell’infrastruttura con capitali privati, senza che cio’ dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l’esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche’ le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa’ concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo predetto.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell’esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Societa’ Stretto di Messina S.p.A. con il Contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresi’ sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalita’ sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede.

5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche’ le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa’ concessionaria, secondo le modalita’ e per gli effetti di cui al comma 3.

6. La Societa’ Stretto di Messina S.p.A. puo’ essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all’esigenza dell’attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.

7. Con atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all’immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della societa’ Stretto di Messina S.p.a.

8. Nel caso in cui l’atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche’ le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa’ concessionaria secondo le modalita’ e per gli effetti di cui al comma 3.

9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la Societa’ Stretto di Messina S.p.a. e’ posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attivita’ liquidatorie, e’ nominato un commissario liquidatore che dovra’ concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.

10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l’anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Grilli,Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino