Contratti della P.A.: ai fini della responsabilità solidale dell’appaltatore in ambito fiscale è valida la dichiarazione sostitutiva

NOTA

Con la circolare in rassegna, avente come oggetto “Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti“, l’Agenzia si pronuncia in merito agli aspetti maggiormente critici sollevati dalla disposizione in questione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.

Quanto al primo profilo, l’Agenzia è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’art. 13-ter, D.L. n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.“.

Quanto al secondo aspetto, relativo alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, l’Agenzia ritiene valida, “(…) in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.”.

Riportiamo il testo integrale formato word – tratto dal file pdf – della circolare Agenzia delle entrate 8 ottobre 2012 n. 40/E.

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CIRCOLARE N. 40/E

Agenzia delle Entrate

Direzione centrale normativa

Roma, 8 ottobre 2012

OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti

Premessa

Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta generando difficoltà applicative. Le associazioni delle categorie interessate hanno, infatti, rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni che consentano la puntuale individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, sono stati sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori.

In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.

Entrata in vigore della disposizione

Una delle questioni maggiormente avvertite attiene all’individuazione del momento di entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 13-ter ed, in particolare, del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali – consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/subappaltatore.

Si è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

Tale soluzione si basa sulla considerazione che la disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali.

Acquisizione della documentazione

Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.

Poiché la disposizione prevede che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine.

In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

– indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;

– indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

– riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

– contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA