Ambiente: revirement sul conferimento rifiuti e residui delle navi mercantili nel porto di Venezia

NOTA

Con il D.M. 30 aprile 2012 n. 60620 – nella G.U.R.I. 5 maggio 2012 n. 104 – il Ministero delle Infrastrutture modifica il precedente D.M. 2 marzo 2012 n. 79 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012), concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale.

La modifica mira a rendere ammissibile, anche nel porto di Venezia, la deroga di cui all’art. 7, co. 2, D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 182, sotto la condizione che “i rifiuti ed i residui del carico non superino la metà della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo“.

Il nuovo art. 2 D.M. 2 marzo 2012 ora suona così:

1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo sono adottate le seguenti misure di navigazione:

a) nell’area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:

1) per l’ingresso e la navigazione nell’intera area marina, come delimitata dall’allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all’allegato III della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;

b) nella laguna di Venezia:

1) é vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;

2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l’Autorità Marittima, sentita l’Autorità portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l’una dall’altra qualora navighino nello stesso senso.

2. Il comandante della nave prima della partenza dal porto di Venezia, é tenuto a conferire i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalla nave. Per il porto di Venezia non é ammessa la deroga di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

2. Per il porto di Venezia la deroga di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, e’ applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la meta’ della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari.“.

Segnaliamo che il comma 3 art. 2, continua a prevedere un’esenzione totale dell’obbligo di conferimento di rifiuti e residui (per le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari) che non appare più in linea con la nuova formulazione del comma 2, art. 2.

Quid iuris per questo naviglio? E’ ipotizzabile l’applicazione del comma 2 riformulato? La soluzione pare negativa e, ove ne ricorranno le condizioni, dovrà applicarsi a de plano a queste navi la deroga di cui all’art. 7, co. 2, D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 182.

Riportiamo il testo integrale del D.M. 30 aprile 2012 n. 60620.

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DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 30 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 5 maggio 2012, n. 104). – Modifiche al decreto 2 marzo 2012, n. 79 concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriali.IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTIdi concerto conIL MINISTRO DELL’AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MAREVisto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012, concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale;Considerata la necessita’ di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti e dei residui delle navi nel porto di Venezia;Considerato che la non ammissibilita’ della deroga di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, comporterebbe l’obbligo per tutte le navi presenti in porto, non adibite a collegamenti di linea, di procedere al conferimento dei rifiuti a prescindere dalla residua capacita’ di stoccaggio delle navi medesime, nonche’ dei parametri tecnici di cui al citato decreto legislativo;Visti gli approfondimenti congiunti dell’Autorita’ marittima e dell’Autorita’ portuale di Venezia, dai quali sono emerse criticita’ applicative circa l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 2 marzo 2012, n. 79, recante disposizioni relative al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nel porto di Venezia;Considerato che l’attuale consistenza ed organizzazione degli impianti portuali deputati a ricevere i rifiuti e i residui del carico presenti a bordo delle navi nel porto di Venezia, determinano, nell’ipotesi di assenza di deroga, di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n.182, prolungati tempi di attesa in rada delle unita’, con conseguenti possibili maggiori rischi ambientali e per la sicurezza della navigazione;Considerato che l’introduzione di un limite di una percentuale di capacita’ di stoccaggio delle navi oltre il quale non e’ ammessa deroga prima della partenza della nave dal porto di Venezia, in aggiunta alla verifica della sussistenza degli altri elementi tecnici previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, assicura comunque un adeguato livello di tutela ambientale e si concilia con un regolare e fluido funzionamento dei traffici portuali;Ritenuto pertanto necessario adottare, in ragione anche della particolare sensibilita’ e vulnerabilita’ ambientale delle aree lagunari in questione, specifiche misure per l’applicazione della deroga di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;Decreta:Art. 11. Il comma 2, dell’ articolo 2, del decreto interministeriale del 2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012, e’ sostituito dal seguente: «2. Per il porto di Venezia la deroga di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, e’ applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la meta’ della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo.».Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.