La SCIA cos’è e quando serve
La S.C.I.A., acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è disciplinata nell’articolo 19 della Legge 241 del 1990. La SCIA è destinata a sostituire la DIA, o Dichiarazione di Inizio Attività, e consiste sostanzialmente in una dichiarazione il cui scopo...

La S.C.I.A., acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è disciplinata nell’articolo 19 della Legge 241 del 1990.

La SCIA è destinata a sostituire la DIA, o Dichiarazione di Inizio Attività, e consiste sostanzialmente in una dichiarazione il cui scopo è quello di permettere ad un’impresa di iniziare, di modificare o di cessare un’attività produttiva di qualsiasi tipo senza dover attendere il nulla osta degli enti competenti.

La ratio dell’istituto della SCIA, quindi, è quella – lodevole – di voler velocizzare l’inizio o il termine dell’attività produttiva, sia essa artigianale, commerciale o industriale, evitando che ciò possa essere rallentato dalle tempistiche di controllo delle autorità competenti, che sono spesso e volentieri molto lunghe.

La principale differenza fra la SCIA e la DIA, nonché caratteristica portante dell’istituto in analisi, consiste nel fatto che con la SCIA il privato, una volta effettuata la dichiarazione certificata di inizio attività, può immediatamente iniziare l’attività stessa, senza dover attendere come avveniva con l’istituto della DIA il trascorrere di trenta giorni fra la comunicazione e l’inizio dell’attività.

Questa caratteristica fondamentale però è controbilanciata dall’onere, in capo al privato, di corredare la dichiarazione di una complessa documentazione che analizzeremo.

Ad ogni la dichiarazione del privato sostituisce ogni autorizzazione, licenza e domanda di iscrizione, purché esse non siano sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di pianificazione.

Tranne che in questi casi, la SCIA produce effetti immediati e l’imprenditore una volta depositata la Certificazione potrà immediatamente iniziare l’attività (o procedere alla sua modifica, sospensione e cessazione).

Quando presentare la SCIA

Abbiamo detto che la SCIA va presentata, in linea di massima, ogni qualvolta si intenda iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva artigianale, industriale o commerciale.

In realtà l’articolo 19 della legge 241/90 non elenca le tipologie di attività per le quali la SCIA si renda necessaria, così che possiamo elencare, a titolo meramente esemplificativo, alcune delle principali attività per le quali la SCIA senz’altro si rende necessaria. Esse sono:

  • il commercio al dettaglio;
  • l’attività ricettiva (quindi l’attività alberghiera ecc.);
  • l’attività di deposito;
  • l’attività artigianale in genere e quella di commercio;
  • l’attività industriale;
  • la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
  • modifiche di locali ed impianti o del ciclo produttivo, e via dicendo.

Dal punto di vista temporale, la SCIA deve necessariamente essere presentata prima dell’inizio dell’attività (o della modifica o cessazione dell’attività stessa).

Quando il privato presenta la SCIA, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l’inizio dell’attività, motivo per cui non avrebbe alcun senso presentare la SCIA per un’attività che ancora non abbia un locale o strumenti per essere concretizzata.

Chi non deve presentare la SCIA

Sono esentati ex lege dalla presentazione della SCIA tutti i piccoli laboratori artigianali, con massimo tre addetti, che svolgono prestazioni che:

  • non producano emissioni in atmosfera (ai sensi del D.l. 3 aprile 20016);
  • non producano rifiuti pericolosi speciali;
  • non producano inquinamento acustico;
  • non abbiano scarica idrici di tipo produttivo.

Attività di questo tipo sono, solo a titolo d’esempio, quella del sarto, del calzolaio, dell’elettricista, e via dicendo.

Restano sempre e comunque soggette a SCIA le attività che, anche con meno di tre addetti, siano attività di industria insalubre, attività di autolavaggio, autofficine, trasporto rifiuti; attività di deposito e movimentazione di merci e automezzi; attività di trasporto collettivo di passeggeri.

La documentazione della SCIA

La SCIA consiste dal punto di vista concreto in un’autocertificazione (quindi in una dichiarazione che sostituisce una certificazione e che viene assunta dal compilatore sotto la sua responsabilità in caso di affermazioni mendaci).

A seconda del tipo di attività che si vuole iniziare, modificare o cessare, è presente un modulo differente da regione a regione. Quindi occorrerà presentare SCIA distinte a seconda del tipo di attività che si voglia iniziare, cessare, o modificare.

L’accordo concluso fra Governo, Regioni ed Enti Locali il 12 giugno 2014 ha predisposto i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e per il permesso a costruire, in un tentativo di semplificazione della modulistica a livello nazionale.

Di oltre 8mila moduli, quindi, si è ottenuto un modulo unico per la SCIA ed uno per il Permesso a costruire che possono essere adeguati secondo le specifiche della normativa regionale ed hanno lo scopo di semplificare il reperimento della documentazione per i cittadini.

Sul sito della propria regione sarà possibile reperire di volta in volta il modello che interessa ai fini della presentazione della SCIA.

La SCIA dovrà inoltre essere corredata:

  • per quanto riguarda gli stati, dalle qualità personali e dai fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. numero 445/2000 (esempio: dati fiscali, titolo di studio, e via dicendo);
  • laddove necessario contenere le attestazioni dei tecnici abilitati o la dichiarazione di conformità di un’agenzia per le imprese che attesta l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

In generale la SCIA deve essere presentata telematicamente, ma bisogna comunque attenersi alle disposizioni della propria Regione o comune che sono facilmente reperibili sui siti internet ufficiali.

Il controllo della Pubblica Amministrazione

La giurisprudenza e la dottrina amministrativa sono concordi nel ritenere che, nel caso di presentazione della SCIA, si debba ritenere che l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione sia comunque necessaria, ancorché posticipata rispetto all’inizio dell’attività.

Subito dopo la presentazione della SCIA, gli enti competenti devono analizzare se effettivamente gli allegati e le informazioni siano corrispondenti alla realtà e se eventualmente necessitino di integrazione. I vari enti di controllo, ciascuno per la materia a sé competente, esaminano la documentazione presentata.

Nei sessanta giorni che seguono la presentazione della SCIA la Pubblica Amministrazione potrà intervenire vietando il proseguimento dell’attività ed ordinando la rimozione degli effetti, oppure accordando al privato un termine non minore di 30 giorni per conformare la sua attività rispetto a quanto previsto dalla legge.

La possibilità per la Pubblica Amministrazione di agire in questo modo, bloccando l’attività e ordinando la rimozione degli effetti, non è soggetta ad alcun termine (e quindi può essere esercitata anche oltre i 60 giorni) in caso di dichiarazioni mendaci. È bene precisare inoltre che la responsabilità legale per le auto certificazioni e dichiarazioni sostitutive grava sul dichiarante, ed ogni dichiarazione mendace comporta la denuncia all’autorità giudiziaria con tutte le conseguenze del caso.

Rimane sempre per l’Amministrazione la possibilità di intervenire in autotutela se vi è pericolo di danno per il patrimonio artistico, culturale, per l’ambiente o per la sicurezza nazionale, anche trascorso il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 21 quinquies e nonies della legge 241/90.