Disposizioni correttive ed integrative al codice del processo amministrativo

NOTA

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273 e in vigore dall’8 dicembre, il D. Lgs. 15 novembre 2011 n. 195 che corregge e integra numerose disposizioni del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo (di seguito solo c.p.a.).

Il Decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 44, co. 4, ultimo periodo, della L. 18 giugno 2009 n. 69, secondo cui “entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti“.

In estrema sintesi, le novità più significative riguardano i seguenti temi:

domiciliazione ex lege della parte: viene riformulata la disposizione del codice – art. 25 – sulla domiciliazione della parte nel processo amministrativo. Obiettivo della modifica è prevedere un più chiaro coordinamento della domiciliazione ex lege presso la segreteria dell’Ufficio giudiziario adito (TAR o Cds) con le nuova previsione dell’articolo 136, comma 1, c.p.a., in merito alle comunicazioni di segreteria, che ora assume il seguente tenore: “1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.”;

sanzioni in caso di soccombenza nel giudizio: si prevede che il Giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio;

azione di inadempimento della P.A.: l’art. 31 comma 1 del c.p.a. viene riformulato con la previsione che in tutti gli altri casi previsti dalla legge, e non solo decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere;

rilevazione delle nullità del ricorso: viene introdotto un nuovo comma – 4-bis – nell’art. 44 dedicato ai vizi del ricorso e della notificazione (“Fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d’ufficio.”). La nullità del ricorso è, dunque, sempre rilevabile d’ufficio, salva la disciplina speciale in tema di vizi della notificazione, cui rinvia il richiamato art. 39, comma 2, c.p.a.;

fase preparatoria dell’udienza di merito: viene modificato l’art. 73 comma 1, c.p.a., con l’importante precisazione che le repliche riguardano (solo) i nuovi documenti e le nuove memorie depositate in vista dell’udienza di discussione;

udienze a porte chiuse: viene integrato il comma 1, art. 87, c.p.a. con l’aggiunta di una deroga alla regola della pubblicità delle udienze: si prevede, infatti, che il presidente del collegio può disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume;

notifica delle impugnazioni nelle cause interdipendenti: viene integrato il comma 1, art. 95, c.p.a., prevedendosi che anche l’impugnazione della sentenza pronunciata in cause tra loro dipendenti – e non solo in causa inscindibile – è notificata a tutte le parti in causa;

inibitoria del Consiglio di Stato: viene riformulato l’art. 111, c.p.a., prevedendosi che “Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5”;

oggetto del giudizio di ottemperanza: viene riformulato l’art. 112 c.p.a. in modo tale da rimodulare l’oggetto del giudizio di ottemperanza.

A tal fine:

–> viene riformulato il comma 3, art. 112 c.p.a., che ora suona così: “3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.”;

–> viene soppresso il comma 4, art. 112 c.p.a., che prevedeva la possibilità di proporre in sede di ottemperanza la domanda risarcitoria consequenziale alla declaratoria di illegittimità dell’atto amministrativo;

ambito di cognizione del giudice dell’ottemperanza: l’art. 113, comma 6, viene integralmente sostituito, con l’obiettivo di chiarire che il giudice amministrativo è competente – ma solo tra le parti della sentenza passata in giudicato – a dirimere tutte le questione relative all’impugnazione degli atti emanati dal commissario ad acta: “6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo 29, con il rito ordinario.”;

integrità del contraddittorio nei giudizi abbreviati: viene riformulato l’art. 166, c.p.a. per chiarire che la notifica va fatta “ad almeno un controinteressato” non “agli eventuali controinteressati”;

termini per il ricorso incidentale e per i motivi aggiunti nei giudizi abbreviati: viene aggiunto all’art. 116, comma 1, c.p.a. il seguente periodo: “Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.”;

giudizio contra silentium in appello: si aggiunge il comma 6-bis all’artt. 117, c.p.a. per chiarire che le disposizioni che regolano il giudizio contra silentium in primo grado si applicano anche ai giudizi di impugnazione;

giurisdizione esclusiva per le impugnazioni avverso atti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua: viene introdotta una nuova lettera – m-ter – all’art. 119 c.p.a.: “m-ter) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’art. 10, comma 11, D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106”;

giurisdizione esclusiva per le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo : viene introdotta una nuova lettera – m-quater – all’art. 119 c.p.a.: “m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall’art. 36 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo”;

termini di proposizione del ricorso incidentale nei giudizi in materia di contratti pubblici: con la modifica dell’art. 120, comma 5, c.p.a., si precisa che anche il ricorso incidentale deve essere proposto entro il termine di trenta giorni (per la relativa decorrenza si richiama, invece, la regola generale di cui all’art. 42 c.p.a.);

rito speciale applicabile ai ricorsi relativi alle infrastrutture strategiche: il divieto di caducazione del contratto a seguito dell’annullamento dell’affidamento delle cd. grandi opere, contenuto nel comma 3, art. 125, c.p.a., si applica – a seguito della riformulazione del comma 4 – anche

–> alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell’art. 6, del D. Lgs. 31 maggio 2011 n. 88;

–> alle opere di cui all’art. 32, comma 18, D. L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011 n.111;

giurisdizione esclusiva del G.A.: viene precisato – mediante la riformulazione e l’integrazione dell’art. 133, c.p.a. -, che la giurisdizione esclusiva si estende anche:

–> alle controversie in materia di silenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, ai provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’art. 19, comma 6-ter, L. 7 agosto 1990 n. 241 nonché a quelle relative al silenzio-assenso, di cui all’art. 20, L. cit.;

–> ai giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010 n. 220, incluse le procedure di cui all’art. 4, D.L. 31 marzo 2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011 n. 75;

–> alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’art. 10, comma 11, D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106;

–> alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 149;

giurisdizione estesa al merito del G.A.: viene precisato – mediante integrazione dell’art. 134 c.p.a. -, che la giurisdizione estesa al merito riguarda anche le sanzioni alternative alla caducazione del contratto, di cui all’art. 123, c.p.a.;

competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – sede Roma: viene ampliata la competenza centralizzata presso il TAR Lazio – Roma, con l’attribuzione dei giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010 n. 220, incluse le procedure di cui all’art. 4, D.L. 31 marzo 2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011 n. 75; delle controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 1992 n. 225; delle controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 59, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; delle controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’art. 37, L. 4 giugno 2010 n. 96; delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’art. 10, comma 11, D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106;

contenuto del registro generale dei ricorsi: ai sensi dell’art. 1, allegato 2, al D. Lgs. 104/2010, il registro deve ora contenere anche “..la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito.” Si prevede, inoltre, che “La proposizione dell’impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’allegato 2, ovvero ai sensi dell’articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell’articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l’impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.”.

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Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente indirizzo web:http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/273/1.htm

Avv. Andrea Faccon