Giustizia amministrativa: sul beneficio dell'errore scusabile in sede di impugnazione del decreto di perenzione

NOTA

L’ordinanza in rassegna accoglie l’opposizione avverso il decreto di perenzione di un ricorso ultra quinquennale, per mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza a seguito della comunicazione dell’apposito preavviso di perenzione.

La Sezione concede il beneficio dell’errore scusabile, sottolineando, da un lato, che non era stata fornita la prova che il difensore dell’appellante avesse avuto effettiva conoscenza del preavviso e, dall’altro, che la conoscenza del preavviso non poteva neppure desumersi dalla possibilità di consultare il sito istituzionale della giustizia amministrativa, nel quale non era stato inserito il relativo dato.

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N. 01869/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01969/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2007, proposto da:

Nasseh Abdellatif, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Spaggiari, Alberto Bertoi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Reggio Emilia, Questura di Reggio Emilia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 01598/2006, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il decreto monocratico di perenzione n. 2842/2012 depositato il 14 novembre 1912;

Visto l’atto di opposizione proposto dall’appellante ai sensi dell’art. 85, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato Motti su delega di Bertoi;

RITENUTO:

– che il ricorso è stato dichiarato perento in applicazione dell’art. 82, c.p.a. (perenzione dei ricorsi quinquennali) non essendo stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza a seguito della comunicazione dell’apposito preavviso di perenzione;

– che l’appellante si oppone al decreto, nelle forme di cui all’art. 85, c.p.a., deducendo di non aver ricevuto la comunicazione del preavviso di cui all’art. 82;

– che il meccanismo della perenzione dei ricorsi ultraquinquennali (in origine degli ultradecennali) introdotto nell’ordinamento con l’art. 9 della legge n. 205/2000 e ora recepito nell’art. 82 del c.p.a., non è stato ideato per sanzionare le inerzie e le negligenze delle parti, bensì come espediente per far fronte all’accumularsi dei ricorsi rimasti troppo a lungo pendenti a motivo della oggettiva incapacità del sistema giudiziario di definirli entro un termine ragionevole; in questa situazione, ogni eventuale dubbio circa il perfetto e tempestivo svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti al subprocedimento di perenzione va risolto, ad avviso di questo Collegio, in favore della parte;

– che pur non potendosi in questo caso imputare all’Ufficio alcuna irregolarità o inadempienza, nondimeno non si ha la prova che il difensore dell’appellante abbia avuto effettiva conoscenza del preavviso, ma solo una presunzione ex lege;

– che come in casi analoghi il Collegio ritiene di poter concedere alla parte il beneficio dell’errore scusabile, tenuto conto fra l’altro della circostanza che le parti, impiegando l’ordinaria diligenza, possono consultare il sito internet www.giustizia-amministrativa.it e così tenersi al corrente di tutti gli eventi che riguardano i processi che le riguardano, ma di fatto l’avvenuta emissione del preavviso di perenzione non è compresa tra le informazioni che in tal modo sono rese accessibili agli interessati, e ciò può dar luogo ad incolpevoli affidamenti;

– che, per le suesposte considerazioni, l’opposizione può essere accolta e il ricorso va reiscritto in ruolo con la fissazione dell’udienza di trattazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) visto l’art. 85 c.p.a. accoglie l’opposizione, revoca il decreto di perenzione n. 2842/2012 e fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 28 giugno 2013.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)