Enti locali: contributi alla Pro Loco tra sponsorizzazione (vietata) e svolgimento di attività proprie dell'ente in forma sussidiaria

NOTA

La Sezione si pronuncia in merito ai limiti di ammissibilità dell’erogazione di contributi in denaro alle Pro Loco e ad Associazioni culturali/sportive per il sostegno di iniziative di carattere sociale-culturale-sportivo.

La Sezione si sofferma sul concetto di spesa per sponsorizzazione e precisa che non si configura sponsorizzazione “(…) il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione.

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria.

L’attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell’Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.

Ad esser vietate sarebbero dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (esempio sponsorizzazione di una squadra di calcio) mentre resterebbero ancora consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia informa diretta che indiretta, purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell’impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale (delibera n 1075/2010 Sezione Regionale Lombardia).”.

* * *

del. n. 346/2012/PAR

Repubblica italiana

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l’Abruzzo

nella Camera di consiglio del 10 settembre 2012

composta dai Magistrati:

Maurizio TOCCAPresidenteLucilla VALENTEConsigliereGiovanni MOCCIConsigliereNicola DI GIANNANTONIOConsigliere (relatore)Andrea BALDANZAConsigliereOriana CALABRESIConsigliere

visto l’art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante “Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto n.2/2012 del 20 febbraio 2012, con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo;

vista la deliberazione del 24 ottobre 2011 e del 16 gennaio 2012, n. 7/2012/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2012”;

vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Campli (TE), acquisita al protocollo n. 99 in data 19/07/2012;

vista l’ordinanza n. 43/2012 del 5 settembre 2012, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale;

udito il relatore, Cons. Nicola DI GIANNANTONIO;

FATTO

Con la richiamata nota il Sindaco del Comune di Campli (TE), sottopone al parere di questa Sezione un quesito circa la possibilità “di erogare contributi in denaro alle Pro Loco ed Associazioni culturali/sportive per il sostegno alle iniziative di carattere sociale-culturale-sportivo, per l’anno 2012”.

Chiede altresì di conoscere “se il patrocinio di sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni culturali-sportivo-ricreative del territorio, che comportino unicamente contributi indiretti, rientrino nella limitazione prevista dalle attuali normative, oppure per sponsorizzazione si deve invece intendere uno specifico contratto sottoscritto tra le parti”.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è disciplinata dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, il cui testo sancisce che “le Regioni e, tramite il Consigliodelle Autonomie locali, se istituito, anche i Comuni, Province e Città metropolitane hanno la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica”.

Le linee-guida emanate dalla Sezione delle Autonomie, cui hanno fatto seguito – in esito all’art. 17, comma 31, della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 – le pronunce delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010, sono concordi nel ritenere che per la corretta invocazione del potere consultivo la domanda deve integrare una duplice condizione di ammissibilità, preliminare alla trattazione della domanda stessa.

1. La prima di tali condizioni riguarda la legittimazione attiva delsoggetto istante: Amministrazioni Pubbliche munite della potestà di invocare la funzione consultiva e per esse i relativi organi abilitati a sottoscrivere la richiesta di parere alla competente Sezione regionale (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali);

2. la seconda e concomitante condizione di ammissibilità deve riguardare l’oggetto della questione da sottoporre a parere: questioni generali in materia di contabilità pubblica (atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all’interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare).

Entrambe, quindi, costituiscono presupposti indefettibili per l’ammissibilità alla trattazione collegiale della questione e per l’emissione del relativo parere da parte della Sezione.

In relazione a tale preliminare puntualizzazione si può affermare che l’esame della questione, sottoposta dal Sindaco del Comune di Campli al vaglio di questa Sezione, sia ammissibile per la contestuale ricorrenza di entrambe le condizioni, soggettiva ed oggettiva.

MERITO

Definita tale preliminare questione, nel merito occorre tener anzitutto presente che Il comma 8, art 6 del D.L. n. 78, convertito nella legge n. 122/2010, prevede che la spesa annua per mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

Con il suddetto comma, il Legislatore ha previsto una generale limitazione della spesa per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza stabilendo, da un lato che gli impegni non potranno superare il 20% di quanto destinato a queste finalità nel 2009 e precisando dall’altro che la norma si applica a tutte le amministrazioni che rientrano nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31/12/2009 n. 196.

Il successivo comma 9 dell’ art. 6 del D.L. 78, prevede che a partire dal 2011, le citate amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Da quanto sopra risulta evidente che il legislatore, nell’ambito di un progressivo processo di contenimento della spesa pubblica, ha ritenuto che “le spese per sponsorizzazioni” dovessero essere limitate da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, lasciando però a Regioni, Province e Comuni la facoltà di provvedere, in concreto, a disciplinare questa riduzione nel più generale ambito della loro organizzazione finanziaria.

Quale naturale svolgimento di detta situazione, considerata la progressiva diminuzione delle risorse finanziarie disponibili e la necessità del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal Patto di Stabilità, la linea tendenziale di diminuzione della spesa in misura significativa rispetto alle spese effettuate negli anni precedenti è oggi sfociata proprio nel divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Occorre però precisare che la disposizione citata utilizza il termine “sponsorizzazioni” in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del Comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale.

Non rientra invece nella nozione di “sponsorizzazione” la spesa sostenuta dall’ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio.

Occorre, a questo punto, precisare meglio l’effettiva portata del concetto di sponsorizzazione.

Come ha messo in luce la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (parere n. 1075/2010), ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: essa presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine.

Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione.

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria.

L’attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell’Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.

Ad esser vietate sarebbero dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (esempio sponsorizzazione di una squadra di calcio) mentre resterebbero ancora consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia informa diretta che indiretta, purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell’impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale (delibera n 1075/2010 Sezione Regionale Lombardia).

P. Q. M.

DICHIARA

Il quesito sottoposto dal Sindaco del Comune di Campli (TE) al parere della Sezione, con la riferita nota, possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra svolte.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune medesimo.

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2012.

L’Estensore

F.to Nicola DI GIANNANTONIO

Il Presidente

F.to Maurizio TOCCA

Depositata in Segreteria il 10 settembre 2012

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to dott. Alfonsino Mosca