Le novità in tema di contributo unificato nel processo amministrativo

NOTA

E’ in G.U. 6 luglio 2011 n. 155 il D.L. n. 98/2011 contenente profonde novità in tema di contributo unificato.

L’art. 37, comma 6, D.L. n. 98/2011 riscrive l’art. 13, comma 6-bisD.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dedicato, come noto, al processo amministrativo.

Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 (rito in materia di accesso ai documenti) e 117 (ricorsi avverso il silenzio) del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300;

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3 (il contributo unificato è ridotto alla metà, salva l’applicazione dell’art. 9-bis, D.P.R. 30 maggio 2020 n. 115);

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all’articolo 119 comma 1, lettere a) (lavori pubblici, servizi e forniture) e b) (provvedimenti delle A.A.I.), D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’art. 136 del codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 6 luglio 2011.

Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, art. 37 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.

Il Ministro della Giustizia, a decorrere dall’anno 2012, deve presentare alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese dell’anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

Il decreto è in vigore dal 6 luglio 2011 (art. 41).