Contratti pubblici: sulla partecipazione del giovane professionista ai RTP

NOTA

L’AVCP ritiene legittima la partecipazione ad una procedura negoziata indetta per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il restauro di un immobile di interesse storico-artistico sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di un RTP in cui:

– il compito di “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione”, corrispondente alla quota del 20% dell’appalto, è stato assunto da un mandante in possesso del titolo di geometra (il quale ha dichiarato di aver frequentato i corsi obbligatori di formazione e di essere in possesso dei titoli per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008);

– il ruolo di giovane professionista, ai sensi dell’art. 90, co. 7, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 253, co. 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, corrispondente alla quota del 20%, con il compito di “collaboratore al gruppo di lavoro”, è stato assunto da un altro mandante in possesso del titolo professionale di architetto.

Su quest’ultima questione, l’AVCP ribadisce il proprio orientamento consolidato secondo cui “… l’art. 253 del Regolamento specifica che il giovane professionista deve essere “progettista”, così qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione alla équipe di lavoro in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità (si veda, anche per la sottolineatura delle differenze con il previgente Regolamento: A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 194; Id., parere 23 aprile 2013 n. 66). “.
La modalità di integrazione del giovane professionista sopra richiamata – consistente in una dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo in cui il giovane architetto compare quale mandante per la quota del 20%, con il compito di “collaboratore al gruppo di lavoro” – risponde, a giudizio dell’AVCP, “… appieno alle condizioni prescritte dall’art. 253, quinto comma, del Regolamento, da interpretarsi nel senso della piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della équipe di lavoro, quale “progettista” dell’opera ad ogni effetto, vale a dire con l’assunzione diretta dei compiti e delle responsabilità professionali proprie dell’attività di progettazione di opere pubbliche.”.

* * *

PARERE N. 96 del 7 maggio 2014

PREC 294/13/S
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Zeddiani: “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, c.r.e., coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione della Chiesa di San Pietro Apostolo di Zeddiani”– importo a base di gara euro 43.706,44 – S.A.: Comune di Zeddiani.
art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato dal raggruppamento – requisiti.

Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto
Con avviso pubblico del 5 marzo 2013, il Comune di Zeddiani ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. n. 207 del 2010 per l’affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza aventi ad oggetto il restauro e la riqualificazione della Chiesa di San Pietro Apostolo, di importo complessivo stimato pari ad euro 46.706,44 da aggiudicarsi al massimo ribasso.
Sono pervenute dieci offerte. Nella seduta pubblica svoltasi in data 1 agosto 2013, il responsabile del procedimento ha disposto l’esclusione di sei raggruppamenti concorrenti (per motivi attinenti al difetto dei requisiti di qualificazione, ovvero all’incompletezza delle dichiarazioni allegate alla rispettive domande) e, dopo l’apertura delle offerte economiche, migliore offerente ed aggiudicatario provvisorio è risultato il r.t.p. composto dall’arch. Miceli (capogruppo) e dall’arch. Stefanelli, dall’arch. Pieralli e dal geom. Vacca (mandanti), con un ribasso del 60,25%.
L’arch. Gaias, secondo classificato, ha inviato al Comune di Zeddiani una diffida in data 9 agosto 2013, contestando l’ammissione del r.t.p. Miceli per motivi così riassumibili:
– il geom. Vacca non avrebbe la qualificazione professionale richiesta per il restauro di beni di interesse culturale;
– l’arch. Pieralli, indicato quale giovane professionista ai sensi dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, sarebbe privo di partita i.v.a. e non assumerebbe il ruolo di progettista all’interno del raggruppamento.
Il Comune di Zeddiani, con istanza pervenuta all’Autorità il 28 ottobre 2013, chiede parere in merito alla legittimità dell’ammissione del r.t.p. Miceli, per i profili distintamente censurati dall’arch. Gaias.
Chiede altresì all’Autorità se l’arch. Gaias debba essere escluso dalla procedura per avere falsamente dichiarato, nell’istanza di partecipazione, la presenza nel proprio studio professionale di due dipendenti (l’arch. Caria ed il geom. Casu), i quali non risultano assunti con rapporto di lavoro subordinato e sono privi di posizione previdenziale ed assicurativa, in quanto liberi professionisti che collaborano stabilmente con l’arch. Gaias, percependone compensi pari ad oltre il 50% dei rispettivi fatturati nell’ultimo triennio.
La comunicazione di avvio dell’istruttoria procedimentale è stata trasmessa in data 12 dicembre 2013 alla stazione appaltante ed ai concorrenti interessati, che hanno inviato le proprie osservazioni scritte.

Ritenuto in diritto
La richiesta all’esame dell’Autorità riguarda la procedura negoziata indetta dal Comune di Zeddiani per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il restauro della Chiesa di San Pietro Apostolo.
L’arch. Gaias contesta l’ammissione del r.t.p. Miceli, per motivi che sono infondati.
Il primo attiene alla presenza nel raggruppamento aggiudicatario del geom. Vacca (mandante), che non avrebbe i titoli e l’abilitazione professionale per assumere incarichi di progettazione relativi ad immobili di interesse storico-artistico.
Va osservato, in contrario, che nella dichiarazione collettiva d’impegno alla costituzione del raggruppamento di professionisti sono stati esplicitamente indicati i compiti di “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione” riservati al geom. Vacca, corrispondenti alla quota del 20% dell’appalto.
L’Autorità ha già avuto modo di affermare, con riguardo ad un appalto integrato per lavori di recupero di un immobile di interesse storico-artistico sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, che la redazione del progetto definitivo da parte di tecnici in possesso del solo diploma di geometra, ancorché con ausilio di altri professionisti esterni, non è conforme alla disciplina di cui all’art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925 (Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto), che riconosce invece la competenza professionale per tali interventi in capo agli architetti e, per la parte tecnica, anche in capo agli ingegneri (cfr. A.V.C.P., deliberazione 8 aprile 2009 n. 34).
L’art. 202 del Codice dei contratti pubblici detta disposizioni restrittive in ordine alla qualificazione per “… le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale”.
Non vi sono, nel Codice e nella normativa vigente, disposizioni che alla stessa maniera prescrivano una particolare qualificazione per la figura del coordinatore per la sicurezza dei lavori, quando l’appalto abbia ad oggetto un immobile di interesse culturale.
Il paragrafo 23.2. della lettera d’invito adottata dal Comune di Zeddiani, rubricato “Requisiti professionali – riserva delle prestazioni a particolari professioni”, legittimamente distingueva tra la qualificazione richiesta ai progettisti e l’abilitazione richiesta al coordinatore per la sicurezza, nei termini che si riportano: “Il concorrente deve disporre e indicare, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione al relativo Ordine, Albo o altro elenco ufficiale imposto o necessario in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: a) il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) il professionista in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi: 1) un architetto; 2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008); c) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali: 1) il professionista di cui alla lettera a), con il professionista di cui alla lettera b), numero 1); 2) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera b), numero 2) con il professionista di cui alla lettera b), numero 1), purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008”.
Nella specie, il geom. Vacca ha regolarmente sottoscritto la domanda di partecipazione (per la parte di sua spettanza) ed ha dichiarato di aver frequentato i corsi obbligatori di formazione e di essere in possesso dei titoli per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008. Per tale profilo, la stazione appaltante compierà le rituali verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato ed allegato.
Ugualmente infondata è la seconda censura attinente alla posizione lavorativa ed alle mansioni del giovane professionista arch. Pieralli, indicato dal r.t.p. Miceli ai sensi dell’art. 90, settimo comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Il paragrafo 23.d.4) della lettera d’invito, riproducendo quanto stabilito dall’art. 253, quinto comma, del Regolamento, disponeva che “… deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione; tale professionista può essere a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato”.
L’arch. Pieralli risulta iscritto all’Albo professionale dal 6 febbraio 2012 e, stando alle controdeduzioni trasmesse all’Autorità dal raggruppamento aggiudicatario, ha aperto la propria partita i.v.a. nel luglio 2013, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Quanto al suo ruolo all’interno del raggruppamento, è noto l’orientamento interpretativo già espresso dall’Autorità, secondo cui l’art. 253 del Regolamento specifica che il giovane professionista deve essere “progettista”, così qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione alla équipe di lavoro in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità (si veda, anche per la sottolineatura delle differenze con il previgente Regolamento: A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 194; Id., parere 23 aprile 2013 n. 66).
Nella dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo, l’arch. Pieralli compare quale mandante per la quota del 20%, con il compito di “collaboratore al gruppo di lavoro”. Dunque, la sua partecipazione risponde appieno alle condizioni prescritte dall’art. 253, quinto comma, del Regolamento, da interpretarsi nel senso della piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della équipe di lavoro, quale “progettista” dell’opera ad ogni effetto, vale a dire con l’assunzione diretta dei compiti e delle responsabilità professionali proprie dell’attività di progettazione di opere pubbliche.
Per completezza, infine, deve rispondersi negativamente al quesito del Comune di Zeddiani relativo alla posizione dell’arch. Gaias, che secondo l’avviso del responsabile del procedimento avrebbe falsamente dichiarato la presenza di due dipendenti nel proprio studio professionale, l’arch. Caria ed il geom. Casu, e per tale circostanza meriterebbe l’esclusione dalla gara.
Invero, il numero di professionisti in organico non costituiva un requisito di qualificazione, né determinava l’attribuzione di un punteggio o di altro titolo di preferenza nella procedura selettiva. Dunque nessuna falsa dichiarazione circa il possesso di un requisito di ammissione può addebitarsi al concorrente.
Inoltre, come specificato dallo stesso arch. Gaias, la dichiarazione in contestazione è stata resa compilando il modulo predisposto dal Comune di Zeddiani che non prevedeva altre diciture oltre quella “Dipendenti” per rappresentare la consistenza della struttura professionale di ciascun concorrente. Più specificamente, l’allegato A alla lettera d’invito, recante il fac-simile di dichiarazione unica per l’ammissione alla gara, conteneva (si veda pag. 10 – punto O) la seguente dizione prestampata: “che il numero di dipendenti presso il proprio studio è pari a n. ___ unità”. Pertanto l’arch. Gaias ha reso la dichiarazione richiesta con specifico riferimento al comma 1, lettera d) dell’art. 263 del regolamento, che considera equivalenti, ai fini della definizione della consistenza del numero medio annuo del personale tecnico di un concorrente , i dipendenti ed i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, quando questi ultimi abbiano fatturato nei confronti dell’offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato.
Giova richiamare, al riguardo, il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, quando la stazione appaltante abbia predisposto moduli per l’attestazione dei requisiti di partecipazione, eventuali inesattezze ed omissioni non potrebbero riverberarsi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla correttezza del modello predisposto dall’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2012 n. 2973; si veda anche A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4).
In conclusione, per i motivi esaminati, il Comune di Zeddiani ha legittimamente ammesso alla gara sia il r.t.p. Miceli che l’arch. Gaias.
In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio
ritiene, in relazione alla procedura indicata in epigrafe, che:
– è stato legittimamente ammesso il r.t.p. Miceli del quale facevano parte, quali mandanti, il geom. Vacca (coordinatore per sicurezza) e l’arch. Pieralli (giovane professionista);
– non ricorrono i presupposti per l’esclusione dell’arch. Gaias, che ha erroneamente dichiarato la posizione lavorativa dei due professionisti presenti nel proprio studio.

Il Vice Presidente: Sergio Gallo

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 maggio 2014

Il Segretario: Maria Esposito