Finanza pubblica: impossibile la considerazione della spesa di personale su base storica

NOTA

Il parere ricorda che nel valutare la possibilità di assumere personale a qualsiasi titolo devono essere rispettati tutti i divieti posti dal legislatore, ivi compreso, nella specie, quello secondo cui gli enti locali, in caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale rispetto ai valori dell’anno precedente, non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo (art. 1, c. 557-ter, legge 27 dicembre 2006 n. 296, aggiunta dall’art. 14, c. 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

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Lombardia/284/2012/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente

dott. Giuseppe Zola Consigliere (relatore)

dott. Gianluca Braghò Primo Referendario

dott. Massimo Valero Primo Referendario

dott. Alessandro Napoli Referendario

dott.ssa Laura De Rentiis Referendario

dott. Donato Centrone Referendario

dott. Francesco Sucameli Referendario

dott. Cristiano Baldi Referendario

dott. Andrea Luberti Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 29 maggio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 1582 del 6/4/2012, con la quale il Sindaco del comune di Busnago (MB) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco di Busnago (MB);

Udito il relatore Cons. Giuseppe Zola;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Busnago (MB), ente con numero di abitanti pari a 6.587, (soggetto quindi al patto di stabilità), con nota n. 6344 del 22/5/2012, prot. n.4359/2012, ha richiesto un parere in materia di spese del personale.

In particolare, chiede se, avendo ridotto la spesa storica di personale dal 2010 al 2012 e comunque già in anni precedenti, l’Amministrazione possa, nel procedere all’assunzione di una persona part-time per complessivi euro 15.100 annui, rientrare nel rispetto del limite generale posto dall’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che testualmente recita ”…gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale…” nel quale, tuttavia, non si fa riferimento alla riduzione della spesa di personale di esercizio in esercizio e considerando che la finalità della norma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale per ridurre le spese ripetitive verrebbe comunque ampiamente soddisfatta su base storica, nel triennio.

Precisa di seguito le seguenti condizioni afferenti all’Ente nella materia oggetto di quesito:

“nel 2010 si sono verificate cessazioni, per cause diverse dalla mobilità (dimissioni, pensionamento, decesso) di 3 dipendenti, per complessivi 75.498,98 euro. Nel 2011 i medesimi non sono stati sostituiti. Nel 2012 pertanto si potrebbe procedere all’assunzione di una persona part-time per complessivi euro 15.100 annui, corrispondenti al 20% delle cessazioni avvenute nel 2010, non utilizzati nel 2011.

Le spese di personale ammontano ad euro:

  • 1.182.729,42 (2010)
  • 1.097.884,59 (2011)
  • 1.096.483,00 (previsione 2012)
  • 1.111.583,00 (previsione 2012 con nuova assunzione part-time)

Precisato che:

  • È stato rispettato il patto di stabilità
  • La percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è stata negli anni progressivamente ridotta e attualmente è inferiore al 30%
  • Negli anni sono state razionalizzate le strutture amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
  • È stata ridotta la spesa per contrattazione integrativa”

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa risulta oggettivamente ammissibile, in quanto attiene all’interpretazione di norme finanziarie in materia di organizzazione della pubblica amministrazione locale, con conseguente diretta incidenza sulle spese di personale sostenibili e nella misura in cui riguarda i futuri comportamenti dell’ente locale e non decisioni pregresse e già cessate, sulla quale questa Sezione non intende pronunciarsi.

MERITO

Nel dare atto che il comune di Busnago si è dimostrato virtuoso nel rispetto del patto di stabilità, nell’aver portato la percentuale di incidenza delle spese di persnale sulla spese correnti al di sotto del 30%, nell’aver assunto le iniziative organizzative atte a razionalizzare le strutture amministrative e nell’aver ridotto la spesa per la contrattazione integrativa, non si può non ricordare che devono essere rispettati tutti i divieti posti dal legislatore affinchè gli enti locali contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. In particolare, occorre far riferimento alla norma che prevede che in caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale rispetto ai valori dell’anno precedente, non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo (art. 1, c. 557 ter, legge 27 dicembre 2006 n. 296, aggiunta dall’art. 14, c. 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

Nel caso di specie, il Comune di Busnago avrebbe nel 2012, sulla base dei dati contabili puntualmente espressi nella richiesta di parere, un margine di spesa per il personale pari ad Euro 1.401,59 (Euro 1.097.884,59 nel 2011 contro Euro 1.096.483,00 previsti per il 2012), ben inferiore a quanto ipotizzato per assumere una persona a tempo parziale.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente

(Cons. Giuseppe Zola) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

il 18/06/2012

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)